BGer 8C_33/2019
 
BGer 8C_33/2019 vom 13.02.2019
 
8C_33/2019
 
Sentenza del 13 febbraio 2019
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 dicembre 2018 (42.2018.39).
 
Visto:
la decisione su reclamo dell'USSI del 24 settembre 2018 con cui è stato negato il condono a restituire fr. 8'992.30 di prestazioni assistenziali indebitamente percepite,
il giudizio del 17 dicembre 2018 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
il ricorso al Tribunale federale del 17 gennaio 2019 (timbro postale),
 
considerando:
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
che il diritto dell'assistenza sociale, prescindendo dalla legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e da alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la ricorrente si limita in una pagina a persistere nelle sue conclusioni, a descrivere la propria situazione personale e a ripetere la propria opinione, senza sostenere alcun arbitrio,
che il semplice rinvio ad altri casi di irregolarità amministrative dell'USSI accertati da altre autorità non ha alcuna pertinenza con la controversia,
che il ricorso d'acchito sfugge a ogni esame di merito, siccome non sufficientemente motivato,
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 13 febbraio 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi