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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal0000
[img]
9C_694/2018
Sentenza dell'11 febbraio 2019
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Glanzmann, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Vittoria Di Giacinto-Lo Russo,
ricorrente,
contro
1. Fondazione di Previdenza B.________SA (ora Fondazione di Previdenza C.________ SA), 6900 Lugano,
2. Fondo Complementare di Previdenza B.________ SA (ora Fondo Complementare di Previdenza C.________ SA), 6900 Lugano,
patrocinata da Walder Wyss SA,
3. B.________ SA (ora C.________ SA), 6900 Lugano,
opponenti.
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 settembre 2018 (34.2017.27).
Fatti:
A.
A.a. A.________, nato il 2 marzo 1954, è stato alle dipendenze della B.________ SA (ora C.________ SA) dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 2009. Dal 1° dicembre 2007 egli ha beneficiato di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità e dal 1° luglio 2009 di due rendite d'invalidità della previdenza professionale, segnatamente fr. 6'749.- mensili dall'allora Fondazione di previdenza B.________ SA e fr. 1'450.- mensili (di cui fr. 450.- assicurati nella "Cassa D.________" e fr. 1'000.- nella "Cassa E.________") dall'allora Fondo per prestazioni a carattere sociale della B.________ SA. Con valuta 15 settembre 2009 A.________ ha parimenti ricevuto un importo unico da parte del Fondo per prestazioni a carattere sociale della B.________ SA di fr. 41'059.65. Egli ha inoltre percepito prestazioni per i figli.
A.b. Nel marzo 2017 A.________ ha compiuto 63 anni e dal 1° aprile 2017 le rendite d'invalidità della previdenza professionale sono state convertite in rendite di vecchiaia. In concreto egli ha continuato a ricevere la rendita di fr. 6'749.- dall'allora Fondazione di previdenza B.________ SA e quella di Fr. 450.- dall'allora Fondo Complementare di Previdenza B.________ SA in relazione alla ex "Cassa D.________", in quanto si trattava di rendite a primato di prestazione, le quali non hanno subito modifiche dopo il pensionamento. Per contro, la rendita mensile di fr. 1'000.- erogata dell'allora Fondo Complementare di Previdenza B.________ SA in relazione alla ex "Cassa E.________", a primato di contributi, è terminata, avendo egli già ricevuto il capitale previdenziale in importo unico.
B.
Con petizione del 20 luglio 2017 A.________ ha convenuto B.________ SA, la Fondazione di Previdenza B.________ SA e il Fondo Complementare di Previdenza B.________ SA dinnanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo che si ponga rimedio all'ingiustificata decurtazione delle rendite previdenziali accordate in precedenza come vitalizie, chiedendo il versamento degli importi retroattivi di fr. 1'000.- dal 1° aprile 2017 oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2017, come pure il ricalcolo corretto delle rendite per i figli.
Con giudizio del 10 settembre 2018 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dapprima dichiarato irricevibile la petizione contro B.________ SA (ora C.________ SA) e stralciato dai ruoli, in quanto priva d'oggetto, quella contro la Fondazione di Previdenza B.________ SA e il Fondo Complementare di Previdenza B.________ SA (ora Fondo Complementare di Previdenza C.________ SA) in merito all'erogazione della rendita per figli, respingendo infine la petizione contro il Fondo Complementare di Previdenza B.________ SA (ora Fondo Complementare di Previdenza C.________ SA) concernente il versamento della prestazione mensile d'invalidità di fr. 1'000.-.
C.
Il 3 ottobre 2018 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro il giudizio cantonale, chiedendone in via principale l'annullamento con la conseguente condanna del Fondo Complementare di Previdenza C.________ SA a ripristinare la rendita d'invalidità di fr. 1'000.- dal 1° aprile 2017, oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2017. In via subordinata egli chiede il rinvio degli atti all'autorità cantonale per determinare correttamente la rendita di vecchiaia, rispettivamente il ripristino di quella d'invalidità dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2019 e la condanna del Fondo a versare fr. 32'218 (fr. 20'528 per il mancato versamento di contributi sulla gratifica e fr. 11'690 per decurtazioni subite in relazione a una "forzata sovra-assicurazione").
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a prestazioni da parte dell'ex "Assicurazione E.________" del Fondo Complementare di Previdenza B.________ SA (ora Fondo Complementare di Previdenza C.________ SA; di seguito: Fondo) anche a far tempo dal 1° aprile 2017, ovvero ugualmente dopo il compimento del 63° anno di età.
2.2. Con il proprio gravame il ricorrente censura altresì diverse violazioni, quali il preteso mancato versamento di contributi previdenziali sulla gratifica, la riparazione di presunti danni economici e pregiudizi subiti a suo dire dall'errata applicazione del regolamento di previdenza, segnatamente quello del 2003 in luogo di quello del 2009. Tali questioni esulano dall'oggetto in esame in questa sede e sono d'acchito inammissibili, come del resto lo erano già davanti l'istanza cantonale, dove erano già state sollevate e giudicate inidonee ad essere vagliate in quella sede.
3.
3.1. Limitandosi a quanto qui litigioso, il Tribunale cantonale ha ritenuto corretto che l'allora Fondo Complementare di B.________ SA abbia interrotto, dall'aprile 2017, il versamento della rendita d'invalidità mensile di fr. 1'000.- dell'ex "Assicurazione E.________", senza l'obbligo di versare una rendita di vecchiaia, avendo il ricorrente già prelevato il capitale di vecchiaia.
3.2. Il ricorrente contesta per contro la soppressione a far tempo dal 1° aprile 2017 della rendita ex "Assicurazione E.________" erogata dal Fondo, in sostanza perché la ritiene vitalizia.
4.
4.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge il riconoscimento al ricorrente del diritto a prestazioni d'invalidità dell'assicurazione invalidità dal 1° dicembre 2007 e della previdenza professionale nella misura del 100% a far tempo dal 1° luglio 2009, tra cui figurava, oltre alle rendite in sistema con primato di prestazioni (sulla questione cfr. DTF 134 V 359 consid. 4.5 pag. 364) - ovvero quella dell'allora Fondazione di previdenza B.________ SA e quella del Fondo dell'ex "Cassa D.________" B.________ SA - anche una rendita mensile di fr. 1'000.- dell'ex "Assicurazione E.________", assicurazione in sistema a primato di contributi. Il Tribunale cantonale ha anche appurato che il Fondo ha corrisposto al ricorrente, nel settembre 2009, la prestazione in capitale di fr. 40'889.25. Il ricorrente non contesta tali accertamenti, e neppure la constatazione che con il raggiungimento del pensionamento ordinario di 63 anni nel marzo 2017, da aprile 2017 le sue rendite invalidità a primato prestazioni sono state convertite in rendite di vecchiaia.
4.2. Il ricorrente censura però anche in questa sede la conclusione a cui è giunto il Tribunale cantonale secondo cui, in virtù del regolamento del 2009, l'importo di fr. 1'000.- della rendita a primato contributi viene a cadere, perché il capitale previdenziale gli era già stato tutto accreditato. Il Tribunale cantonale ha compiutamente accertato l'applicazione del "Regolamento dell'Assicurazione E.________ del 2003", considerato che fa stato il Regolamento valido al momento in cui è sorto il diritto alla rendita d'invalidità, in concreto dicembre 2007, il quale prevedeva il versamento della rendita d'invalidità fino al compimento dei 63 anni, in seguito avendo già ricevuto l'intero avere vecchiaia, il ricorrente non aveva più diritto a prestazione di vecchiaia. Per completezza, la Corte cantonale ha pure verificato che si giungerebbe al medesimo risultato in applicazione del Regolamento 2009, in quanto al suo art. 13.2 cpv. 1 viene menzionato il rinvio ai Regolamenti precedenti per i beneficiari di rendite il cui diritto è sorto prima dell'entrata in vigore del Regolamento. Il ricorrente non può nemmeno essere seguito laddove pretende dapprima un'omissione da parte della Corte cantonale di accertamento della conformità del Regolamento 2003 alle nuove disposizioni legali LPP. Tale critica, oltre non essere conforme ai requisiti di motivazione di cui all'art. 42 cpv.2 LTF (cfr. consid. 1), si basa su fatti che non risultano in alcun modo dal giudizio impugnato.
4.3. Nemmeno merita accoglimento l'apodittico ragionamento del ricorrente, allorquando si richiama alla natura vitalizia della prestazione oggetto della vertenza in considerazione della dicitura della lettera del 1° luglio 2009 ad opera del datore di lavoro in relazione alle prestazioni a lui spettanti, segnatamente il riferimento al 65° anno di età. Medesima sorte alla censura non suffragata da alcunché, secondo cui non meglio precisati amministratori della B.________ lo avrebbero rassicurato che il versamento in capitale gli era dovuto in relazione a quanto previsto dall'art. 13 cpv. 2 del Regolamento 2009, ovvero in base a suo dire "alla clausola di salvaguardia degli assicurati più anziani".
4.4. Né può essere ammessa l'ipotesi secondo cui il ricorrente non avrebbe espresso la sua accettazione al contenuto dello scritto del 1° luglio 2009. Benché la controparte e il Tribunale cantonale abbiano provato l'apposizione della sua firma, egli nega di averla effettivamente sottoscritta, o meglio rimprovera al Tribunale cantonale di non aver determinato quando e dove avrebbe firmato tale lettera. Tale contestazione resta però sprovvista di qualsivoglia valenza giuridica, in quanto dagli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale, vi è la prova della sua firma, che nemmeno pretende possa essere un falso, come neppure sembra avere adito le autorità penali in tal senso. Le conclusioni della Corte cantonale, secondo cui il ricorrente aveva dato il proprio accordo con cognizione di causa, meritano pertanto piena conferma.
4.5. Da ultimo non può nemmeno essere seguito il ricorrente allorquando pretende la continuazione del versamento dell'importo mensile di fr. 1'000.- almeno fino al compimento dei 65 anni, così come scritto nella lettera del 1° luglio 2009, in luogo dei 63 anni contenuti in tutti i regolamenti. Come constatato dal Tribunale cantonale egli era conscio del fatto che come per le altre prestazioni ricevute, la conversione in rendita di vecchiaia sarebbe avvenuta con il pensionamento ordinario a 63 anni.
5.
Visto quanto precede il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto e le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi