BGer 9C_878/2018
 
BGer 9C_878/2018 vom 01.02.2019
 
9C_878/2018
 
Sentenza del 1° febbraio 2019
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
Italia, patrocinato dallo Studio Legale Miggiano, via Vittorio Emanuele III, n. 18, 73030 Vitigliano (LE), Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 30 ottobre 2018 (C-3542/2017).
 
Visto:
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 10 dicembre 2018 (timbro postale) contro il giudizio del 30 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
 
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),
che nella fattispecie l'oggetto del contendere dinanzi all'autorità inferiore concerneva il diritto, a far tempo dal 6 febbraio 2017, a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per A.________, cittadino italiano, attivo in Svizzera dal giugno 1988 al 1996 quale operaio in una stamperia, residente in Italia dal giugno 1998 dove ha successivamente svolto, in modo saltuario, l'attività di bracciante agricolo e beneficiario dal 1° gennaio 2011 di una pensione italiana di invalidità,
che in particolare l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE) con decisione del 10 maggio 2017 ha negato il diritto a una rendita d'invalidità sulla scorta delle conclusioni del 5 dicembre 2016 del Servizio Medico Regionale (di seguito SMR) che attestava un'incapacità lavorativa del ricorrente dell'80% nell'ultima attività di bracciante agricolo dal 7 maggio 2013, mentre egli era totalmente abile in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali e in base a un grado d'invalidità del 31%, inidoneo al riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità,
che dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale emerge la piena valenza probatoria degli atti medici all'incarto (su tale tema cfr. DTF 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg.), segnatamente la valutazione del dott. B.________ contenuta nel rapporto del SMR del 5 dicembre 2016, che si fonda sostanzialmente sugli atti medici prodotti dal ricorrente, fra cui figurano gli esami strumentali, i vari pareri specialistici relativi alle diverse affezioni lamentate dal ricorrente, oltre che gli esiti della perizia medica particolareggiata E213 del 22 settembre 2016 della dott.ssa C.________,
che in particolare dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale emerge che il medico del SMR aveva sostanzialmente fatto proprie le conclusioni a cui era giunta la dott.ssa C.________ nella perizia E213, sia per quanto riguarda la diagnosi sia per quel che concerne la capacità lavorativa, segnatamente che a far tempo dal 7 maggio 2013 egli era abile al lavoro al 100% in attività confacenti al suo stato di salute,
che il ricorrente ribadisce l'erroneità del giudizio impugnato in quanto a suo dire la sua situazione patologica sarebbe talmente seria da compromettere qualsiasi attività remunerativa, ivi inclusa quella regolarmente svolta di agricoltore e contadino, senza allegare né tanto meno spiegare per quale motivo (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 con riferimenti) il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
che il ricorrente è silente in merito alla determinazione dei redditi operata dall'autorità giudiziaria inferiore, che merita pieno accoglimento,
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 1° febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi