BGer 2D_52/2018
 
BGer 2D_52/2018 vom 21.01.2019
 
2D_52/2018
 
Sentenza del 21 gennaio 2019
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Donzallaz,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________, agente per sé e in rappresentanza, della figlia C.________,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Oggetto
Rifiuto del rilascio di permessi di dimora (ricongiungimento familiare),
ricorso contro la sentenza emanata il 31 ottobre 2018
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.364).
 
Fatti:
A. B.________, cittadino serbo-kosovaro, è titolare dal 22 luglio 1998 di un permesso di dimora nel nostro Paese. Egli percepisce una mezza rendita di invalidità (grado d'invalidità del 50 %), le prestazioni complementari nonché le indennità di disoccupazione. Siccome è oberato di debiti privati sfociati in attestati di carenza beni ed è stato a carico della pubblica assistenza, si è visto rifiutare a cinque riprese il rilascio del permesso di domicilio (dicembre 2008, novembre 2009, aprile 2011, ottobre 2012 e marzo 2015) ed è stato ammonito a tre riprese (giugno 2006, settembre 2007 e aprile 2015).
Il 15 agosto 2015 sono entrate in Svizzera la moglie, A.________, con la quale si era unito in matrimonio nel giugno 2008, e la figlia C.________, ugualmente cittadine serbo-kosovare, che hanno domandato, il 16 ottobre successivo, il rilascio di permessi di dimora a titolo di ricongiungimento familiare con il marito, rispettivamente padre. Due precedenti domande di ricongiungimento familiare sono state respinte, la prima il 18 novembre 2008 (rifiuto confermato su ricorso dal Consiglio di Stato il 27 maggio 2009) e la seconda il 1° marzo 2010, data la precaria situazione finanziaria di B.________.
B. L'istanza del 16 ottobre 2015 è stata respinta il 9 febbraio 2016 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino. Detta autorità ha osservato che il ricongiungimento era tardivo e che i mezzi finanziari di cui disponeva B.________ erano insufficienti per il sostentamento della famiglia.
Il rifiuto è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 31 maggio 2017, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 31 ottobre 2018. Rilevato che non esisteva alcun trattato tra la Svizzera e la Repubblica di Serbia o del Kosovo di cui scaturiva un diritto al ricongiungimento familiare e che A.________ e la figlia C.________ non potevano appellarsi all'art. 8 CEDU (RS 0.101), il loro marito rispettivamente padre non fruendo di un diritto certo di risiedere nel nostro Paese, la Corte cantonale ha osservato che l'art. 44 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri ([LStr; RS 142.20]; dal 1° gennaio 2019 la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RU 2017 6521]) - le cui condizioni non erano peraltro adempiute - non conferiva alcun diritto al ricongiungimento familiare poiché aveva carattere potestativo. Ha poi aggiunto che la domanda di ricongiungimento familiare era tardiva (art. 47 cpv. 1 LStrI in relazione con l'art. 73 OASA [RS 142.201]) e che non erano dati in concreto gravi motivi familiari che permettevano un ricongiungimento familiare differito (art. 47 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 75 OASA) e, infine, che non erano lesi né il principio della proporzionalità né l'art. 13 Cost.
C. L'8 dicembre 2018 A.________, agente per sé e in rappresentanza della figlia C.________, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con il quale chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che vengano loro accordati i permessi richiesti. Adduce, in sintesi, la violazione degli art. 13 Cost. e 8 CEDU nonché 8 cpv. 1, 9 cpv.1, 10 cpv. 1 e 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). In via provvisionale, domanda il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
Non è stato ordinato nessun atto istruttorio.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
2. 
2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rilascio di permessi di dimora alla ricorrente e alla figlia nell'ambito del ricongiungimento familiare con il loro rispettivamente marito e padre. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.2. A giusta ragione la ricorrente non pretende di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine o della legislazione interna. Segnatamente nulla deduce dall'art. 44 LStr (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018, vedasi anche l'art. 126 LStrI), che disciplina il ricongiungimento familiare dei coniugi e dei figli di stranieri titolari del permesso di dimora, dato che questa norma ha solo carattere potestativo e non riconosce quindi nessun diritto all'ottenimento di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF (DTF 139 I 330 consid. 1.2 p. 332 seg.; 137 I 284 consid. 1.2 pag. 286 seg.).
2.3. La ricorrente e la figlia, affermando che il loro marito rispettivamente padre fruisce di un diritto certo di risiedere in Svizzera poiché vi vive da venti anni, si richiamano invece all'art. 8 CEDU che tutela, oltre al rispetto della vita familiare, anche quello della vita privata. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile (vedasi anche la sentenza destinata alla pubblicazione 2C_105/2017 dell'8 maggio 2018, segnatamente consid. 3), occorre pertanto ammettere che la stessa dispone di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è, quindi, improponibile (art. 113 LTF).
3. 
3.1. La ricorrente non rimette in discussione le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale cantonale amministrativo riguardo al fatto che il principio della proporzionalità è stato rispettato e che ella nulla può dedurre dall'art. 47 LStrI siccome la domanda di ricongiungimento familiare era tardiva (art. 47 cpv. 1 LStrI) e che non erano dati gravi motivi familiari che permettevano un ricongiungimento familiare differito (art. 47 cpv. 3 LStrI). Per stabilire quando scadeva il termine di cinque anni previsto dall'art. 47 cpv. 1 LStrI per chiedere il ricongiungimento familiare, la Corte cantonale ha preso in considerazione la data del matrimonio (13 giugno 2008) rispettivamente la data di nascita della figlia (26 maggio 2009) ed è giunta alla conclusione che la domanda presentata il 16 ottobre 2015 era ampiamente tardiva (vedasi sentenza impugnata consid. 3.2 pag. 5). Nel caso concreto il marito rispettivamente padre delle ricorrenti aveva introdotto due precedenti domande di ricongiungimento familiare, di modo che ci si può chiedere se, in applicazione della DTF 137 II 393 segg., la decorrenza del menzionato termine di cinque anni non doveva essere fatta partire dalle medesime. Ma anche in tale ipotesi, la domanda del 16 ottobre 2015 doveva essere introdotta rispettando il termine dell'art. 47 cpv. 1 LStrI (cfr. DTF 137 II 393 consid. 3.3 pag. 395). Ora nella presente fattispecie la seconda domanda di ricongiungimento familiare è stata respinta il 1° marzo 2010 e la terza domanda, oggetto dell'attuale giudizio, è stata introdotta soltanto il 16 ottobre 2015, quindi tardivamente. In ogni caso le ricorrenti nulla adducono al riguardo, di modo che ci si limita a rinviare ai considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale consid. 3.2-3.4 pag. 4 a 7), ai quali questa Corte si allinea.
3.2. La ricorrente e la figlia, rammentando che il loro marito rispettivamente padre vive in Svizzera da venti anni e adducendo che non si può da lui pretendere, sia dal profilo privato che familiare, che vada a vivere altrove, sostengono che rifiutare loro il rilascio dei permessi sollecitati implicherebbe la scissione del nucleo familiare e di riflesso la violazione degli art. 8 CEDU e 13 Cost, venendo lesa la loro sfera privata nonché familiare.
3.3. La censura è priva di pertinenza. Posto che il contenuto dell'art. 13 Cost. coincide con quello dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 138 I 331 consid. 8.3.2 pag. 350), motivo per cui non occorre procedere ad un esame separato (sentenze 2C_289/2018 del 5 aprile 2018 consid. 7.5 e 2D_51/2017 del 19 gennaio 2018 consid. 4.2), va ricordato che un diritto al ricongiungimento familiare per il coniuge e i figli di uno straniero che fruisce di un diritto certo di risiedere in Svizzera può essere dedotto dall'art. 8 CEDU unicamente se le esigenze di cui agli art. 44 (in concreto nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018) e 47 LStrI sono adempiute (DTF 137 I 284 consid. 1.3 pag. 287 e 2.6 pag. 292; sentenza 2C_969/2017 del 2 luglio 2018 consid. 3.1 e rinvii). Come già spiegato da questa Corte, non è infatti concepibile che, per mezzo dell'art. 8 CEDU, uno straniero che non dispone, in base alla legislazione interna, del diritto di farsi raggiungere in Svizzera dai membri della sua famiglia, possa ottenere per loro delle autorizzazioni di soggiorno senza che le esigenze poste dal diritto interno siano ossequiate (sentenze 2C_677/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 6 e 2C_969/2017 citata consid. 3.1 e rispettivi rinvii). Ora nel caso di specie non è contestato (cfr. consid. 3.1) il mancato adempimento dei presupposti esatti dall'art. 47 LStrI.
3.4. Invano poi la ricorrente si richiama agli art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 16 CDF. Per prassi costante infatti i disposti della citata Convenzione non conferiscono alcuna pretesa diretta all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno (DTF 139 I 315 consid. 2.4 pag. 320 seg.; 126 II 377 consid. 5 pag. 391).
3.5. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto infondato e come tale va respinto.
4. 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
3. Comunicazione alle ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 21 gennaio 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud