BGer 6B_1243/2018
 
BGer 6B_1243/2018 vom 18.01.2019
 
6B_1243/2018
 
Sentenza del 18 gennaio 2019
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.251).
 
Considerando:
che il 10 settembre 2018 A.________ ha presentato al Tribunale penale federale (TPF) una denuncia penale in relazione ad asserite irregolarità commesse nei suoi confronti da funzionari e rappresentanti del Comune di X.________ e dell'Autorità regionale di protezione di X.________;
che la denuncia è stata trasmessa dal TPF al Ministero pubblico del Cantone Ticino per competenza;
che con decisione del 19 settembre 2018 il Ministero pubblico ha decretato un non luogo a procedere, non ravvisando indizi di reato;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, la denunciante ha presentato un reclamo, trasmesso dal TPF alla competente Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 23 novembre 2018, la CRP ha respinto per quanto ricevibile il reclamo;
che la Corte cantonale ha negato l'adempimento dei reati di calunnia (art. 174 CP) e di falsità in certificati (art. 252 CP) ed ha ritenuto tardiva la querela per quanto concerne i reati di violazione di segreti privati (art. 179 CP) e di sottrazione di dati personali (art. 179novies CP);
che i giudici cantonali hanno inoltre ritenuto che i prospettati reati di truffa (art. 146 CP) e di crimini contro l'umanità (art. 264a CP) non erano nemmeno minimamente sostanziati dalla denunciante;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 3 dicembre 2018 al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1);
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il gravame, in modo ammissibile nella sede federale, è steso in francese;
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta alla ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che la ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale, specificando in particolare quali pretese intende fare valere nei confronti dei denunciati, segnatamente con riferimento ad eventuali pretese di risarcimento riguardanti l'attività dell'autorità di protezione degli adulti (cfr. art. 454 segg. CC);
che nella misura in cui fossero ipotizzate ulteriori pretese per asserite manchevolezze degli organi o dei funzionari comunali, le stesse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico;
che le pretese fondate sul diritto pubblico non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole, difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 1.3 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii);
che, nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 2.6.1.1), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI);
che questa legge è applicabile in particolare agli organi comunali e ai funzionari del Comune (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp/TI);
che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI);
che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
che nella misura in cui non si tratta quindi di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, alla ricorrente non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenze 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017; 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);
che, a prescindere dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente sarebbe abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
che la ricorrente non fa però valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);
che la ricorrente sarebbe inoltre legittimata ad adire il Tribunale federale in veste di querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);
che in questa sede non contesta tuttavia l'accertata tardività della querela riguardo ai reati di violazione di segreti privati e di sottrazione di dati personali;
che la ricorrente lamenta generiche disfunzioni da parte del servizio di distribuzione della posta, in particolare con riferimento alla notificazione della sentenza impugnata;
ch'essa non rende tuttavia verosimile una notificazione irregolare della sentenza, contro la quale ha in ogni caso potuto adire tempestivamente il Tribunale federale, sicché non ha subito un pregiudizio processuale;
che la ricorrente sembra pure criticare il fatto che il TPF abbia trasmesso per competenza alle autorità cantonali la denuncia penale e il reclamo;
che non trattandosi in concreto di un caso soggetto alla giurisdizione federale (art. 23 seg. CPP), il TPF ha rettamente inoltrato tali atti all'autorità cantonale competente (art. 39 e 91 cpv. 4 CPP), circostanza di cui la ricorrente ha avuto conoscenza;
che le ulteriori questioni sollevate dalla ricorrente, concernenti imprecisate procedure avviate dinanzi alle autorità giudiziarie vodesi e una controversia in materia di locazione per un appartamento situato a Y.________, esulano dall'oggetto del litigio in questa sede e sono quindi inammissibili;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 gennaio 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni