BGer 4A_98/2018
 
BGer 4A_98/2018 vom 17.01.2019
 
4A_98/2018
 
Sentenza del 17 gennaio 2019
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Hohl, May Canellas,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.________S.p.A.,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Andrea Ghiringhelli,
ricorrenti,
contro
C.________,
patrocinato dall'avv. dott. Jan Kleiner,
opponente.
Oggetto
arbitrato internazionale in materia di sport,
ricorso contro il lodo finale emanato il 19 dicembre 2017 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)
(CAS 2016/O/4548 e CAS 2016/O/4728).
 
Fatti:
 
A.
A.a. Con contratto 25 marzo 2015 la A.________S.p.A. si è impegnata a versare a C.________, agente di calciatori registrato presso una federazione di calcio sudamericana, una rimunerazione di euro 4 milioni per il suo intervento nel caso in cui il calciatore professionista D.________ fosse stato trasferito per un prezzo superiore ai 20 milioni di euro. La convenzione contiene pure una clausola penale del 2 % mensile in caso di mora nel pagamento e B.________, proprietario e presidente della A.________S.p.A., si era impegnato a garantire personalmente il pagamento della provvigione fino a euro 1'550'000.--. Il 20 maggio 2015 la A.________S.p.A. e C.________ hanno stipulato un secondo accordo in cui veniva riconosciuto che era stato conferito un mandato. Nel giugno 2015 il predetto giocatore è stato ceduto alla E.________S.p.A. per 40 milioni di euro. Lo stesso mese C.________ e la A.________S.p.A. hanno concluso un accordo in cui veniva ribadito il predetto tasso di interesse nel caso di mora e stabilita una corresponsione scaglionata della rimunerazione: la prima rata di euro 1'550'000.-- doveva essere versata entro il 30 giugno 2015, la seconda di euro 900'000.-- entro il 30 settembre 2015 e la terza di euro 1'550'000.-- entro il 31 dicembre 2015. La A.________S.p.A. ha unicamente effettuato il primo dei pagamenti pattuiti.
A.b. C.________ ha presentato al Tribunale arbitrale dello Sport (TAS) una domanda di arbitrato nei confronti sia della A.________S.p.A. (il 12 aprile 2016) che di B.________ (il 22 luglio 2016). Dopo aver congiunto le procedure il TAS ha accolto, con lodo 19 dicembre 2017, le domande formulate nei confronti di entrambi i convenuti, ha condannato la A.________S.p.A. a versare all'attore sia euro 900'000.-- per la seconda rata sia, congiuntamente a B.________, la terza rata di euro 1'550'000.--, il tutto oltre interessi annui del 17 % dalla scadenza delle rispettive rate fino al loro pagamento. Ha posto le spese e le ripetibili della procedura arbitrale a carico dei convenuti e ha da ultimo respinto ogni altra domanda e conclusione.
B. Con ricorso in materia civile del 9 febbraio 2018 la A.________S.p.A. e B.________ chiedono, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, che il lodo sia annullato o dichiarato nullo. Secondo i ricorrenti il Tribunale arbitrale ha violato l'art. 190 cpv. 2 lett. c, d ed e LDIP, perché non avrebbe statuito sulla domanda di restituzione della somma già pagata, perché non avrebbe valutato delle prove, perché avrebbe giudicato ultra petita sulla questione degli interessi stabilendoli in una percentuale usuraia, perché ha rigettato la domanda di chiamata in giudizio della F.________LLC, perché ha ritenuto legittimo ed efficace un contratto che sarebbe invece nullo e perché avrebbe determinato il diritto applicabile in modo errato.
C.________ propone, con risposta 23 marzo 2018, la reiezione del ricorso - nella misura in cui sia ammissibile - e della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
Il TAS conclude con risposta 3 aprile 2018 per la reiezione del ricorso.
Con decreto del 27 aprile 2018 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
 
Diritto:
1. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento innanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola quella della decisione impugnata. Quando quest'ultima è come in concreto stata scritta in un'altra lingua (inglese), il Tribunale federale utilizza la lingua ufficiale scelta dalle parti. Il ricorso in materia civile è stato steso in italiano mentre la risposta è stata redatta in tedesco. Conformemente alla sua prassi il Tribunale federale pronuncerà quindi la sua sentenza nella lingua del ricorso e cioè in italiano (DTF 142 III 521 consid. 1).
 
Erwägung 2
2.1. Il lodo emanato nella giurisdizione arbitrale internazionale può essere impugnato al Tribunale federale con un ricorso in materia civile alle condizioni previste dagli art. 190 - 192 LDIP (art. 77 cpv. 1 lett. a LTF).
La sede del TAS è a Losanna e le parti non avevano la loro sede o domicilio in Svizzera nel momento della stipulazione del patto di arbitrato. Sono pertanto applicabili le disposizioni del capitolo 12 della LDIP (art. 20 cpv. 1 lett. a, 21 cpv. 1 e 176 cpv. 1 LDIP combinati). Il lodo riveste carattere finale e può dunque essere impugnato per i motivi elencati in modo esaustivo nell'art. 190 cpv. 2 LDIP.
I ricorrenti, che hanno partecipato alla procedura innanzi al TAS, sono particolarmente toccati dalla sentenza impugnata, perché questa li condanna a versare all'opponente un'ingente somma di denaro. Essi hanno quindi un interesse personale attuale e degno di protezione a chiedere l'annullamento del lodo arbitrale, che ritengono essere stato emanato in violazione delle garanzie previste dall'art. 190 cpv. 2 LDIP, e sono quindi legittimati a presentare il presente ricorso (art. 76 cpv. 1 LTF).
2.2. I ricorrenti hanno indicato di aver ricevuto un esemplare del lodo per posta elettronica il 18 dicembre 2017. Determinante per far decorrere il termine di ricorso è la notifica dell'esemplare cartaceo del lodo (sentenza 4A_238/2018 del 12 settembre 2018 consid. 3.1, con rinvii), che è stato loro inviato l'11 gennaio 2018. Ne segue che il ricorso, consegnato alla posta svizzera il 9 febbraio 2018, è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
3. I motivi di ricorso in materia di arbitrato internazionale sono enumerati esaustivamente all'art. 190 cpv. 2 LDIP. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_34/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 141 III 495).
Il Tribunale federale statuisce sulla base dei fatti accertati dal tribunale arbitrale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non può rettificare o completare d'ufficio gli accertamenti degli arbitri, anche se i fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 77 cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF). Per contro, il Tribunale federale ha la facoltà di rivedere la fattispecie posta a fondamento del lodo se uno dei motivi previsti dall'art. 190 cpv. 2 LDIP è invocato contro tale fattispecie o se fatti o mezzi di prova nuovi sono eccezionalmente presi in considerazione nell'ambito della procedura del ricorso in materia civile (sentenza 4A_342/2015 del 26 aprile 2016 consid. 3, non pubblicato in DTF 142 III 360).
 
Erwägung 4
4.1. I ricorrenti sostengono che il TAS non avrebbe statuito sulla domanda con cui hanno chiesto di condannare la società F.________LLC a restituire la somma di euro 1'550'000.-- pagata in forza del contestato mandato. Essi affermano pure che il Tribunale arbitrale avrebbe anche deciso "ultra petita", quando ha ridotto dal 24 % al 17 % gli interessi annui previsti nel contratto, invece di semplicemente cassare la relativa clausola.
4.2. Giusta l'art. 190 cpv. 2 lett. c LDIP un lodo può essere impugnato se il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni. Come risulta chiaramente dal testo francese (sentenza 4A_678/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.2.1; DTF 116 II 639 consid. 3a) il primo caso richiamato dalla predetta norma riguarda lodi che assegnano a una parte più di quanto richiesto o altro (ultra o extra petita; sentenza 4A_284/2018 del 17 ottobre 2018 consid. 3.1; DTF 120 II 172 consid. 3a). L'omissione prevista dalla seconda ipotesi concerne invece un caso di diniego di giustizia formale. Essa si riferisce all'eventualità in cui la sentenza è incompleta perché il Collegio arbitrale non ha statuito su conclusioni che gli sono state sottoposte. Quando questo emana una decisione in cui respinge ogni - altra - conclusione delle parti, la censura in discussione è esclusa (sentenza 4A_635/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 4.2, in RtiD 2013 II 930; DTF 128 III 234 consid. 4a).
Poiché l'attore aveva - anche - chiesto il versamento dell'interesse concordato nel caso di un pagamento tardivo, il Tribunale arbitrale non gli ha accordato più di quanto ha chiesto (ultra petita), riducendo il tasso dell'interesse di mora. Inoltre, visto che al termine del lodo viene respinta ogni altra domanda o conclusione ("all other motions or prayers for relief are dismissed "), la censura si rivela manifestamente infondata.
 
Erwägung 5
5.1. I ricorrenti lamentano una " mancata valutazione delle prove " portate a sostegno dell'eccezione secondo cui i tre contratti, sui quali si è basato il Tribunale arbitrale, erano simulati e affermano, menzionando una serie di prove, che l'opponente non ha svolto alcuna attività in relazione con il trasferimento del calciatore, di cui egli nemmeno era l'agente. Affermano che per questo motivo il Tribunale arbitrale avrebbe violato l'art. 190 cpv. 2 lett. c e d.
5.2. Il diritto di essere sentito, garantito dagli art. 182 cpv. 3 e 190 cpv. 2 lett. d LDIP ha, in linea di principio, il medesimo contenuto del diritto costituzionale previsto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. La giurisprudenza ne ha dedotto che ogni parte ha il diritto di esprimersi sui fatti essenziali per il giudizio, di presentare la sua argomentazione giuridica, di proporre i suoi mezzi di prova sui fatti pertinenti e di partecipare alle udienze del tribunale arbitrale (DTF 142 III 360 consid. 4.1.1, con rinvii). Sebbene il diritto di essere sentito non imponga al tribunale arbitrale di motivare una sentenza emanata nella giurisdizione internazionale, questo ha tuttavia il dovere di esaminare e trattare i problemi pertinenti. Tale dovere è violato quando per inavvertenza o malinteso, il tribunale arbitrale non considera allegati, argomenti e prove presentati da una delle parti e importanti per il lodo (DTF 142 III 360 consid. 4.1.1;133 III 235 consid. 5.2).
In concreto occorre innanzitutto osservare che, riferito alla predetta argomentazione ricorsuale, il richiamo all'art. 190 cpv. 2 lett. c LDIP si rivela del tutto inconferente (v. sulla portata di questa norma, supra consid. 4.2). Ma nemmeno l'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP è di soccorso ai ricorrenti. Non sussiste infatti alcun elemento che permetta di ritenere che il Tribunale arbitrale non abbia esaminato e trattato i problemi sottopostigli, atteso che ha segnatamente considerato irrilevante, alla luce dei tre accordi sottoscritti, la circostanza addotta dalla parte convenuta secondo cui il giocatore aveva un altro agente che poteva essere stato in qualche modo coinvolto nel trasferimento. In realtà la censura è inammissibilmente diretta contro l'apprezzamento delle prove e la correttezza del lodo, questioni che non possono essere riviste dal Tribunale federale (sentenze 4A_80/2017 del 25 luglio 2017 consid. 4; 4A_50/2017 dell'11 luglio 2017 consid. 4.3.2).
 
Erwägung 6
6.1. I ricorrenti ritengono poi il lodo contrario all'ordine pubblico " per violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo", perché il Tribunale arbitrale non ha dato seguito alla richiesta di " integrazione del contraddittorio " della F.________LLC. Affermano di avere nuovamente chiesto nella memoria di replica istruzioni per fare partecipare tale società al procedimento e sostengono che il Collegio arbitrale, non pronunciandosi nei termini su questa richiesta, avrebbe di fatto loro impedito ogni difesa.
6.2. Giusta l'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP il lodo può pure essere impugnato se è incompatibile con l'ordinepubblico. Questo contiene due elementi: l'ordinepubblico materiale e l'ordinepubblico procedurale.
Il Tribunale arbitrale ha indicato nel lodo che la domanda di chiamata in causa della F.________LLC non adempiva le condizioni dell'art. R41.2 del Codice dell'arbitrato in materia di sport. Tale disposto prevede che, se la parte convenuta desidera far partecipare un terzo quale parte, essa deve indicare nella risposta i motivi a sostegno della richiesta e sottomettere un esemplare supplementare di tale allegato. I ricorrenti affermano invero che la predetta conclusione sarebbe una forzatura e che il Collegio arbitrale avrebbe violato l'appena citata norma, ma così facendo dimenticano che l'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP non permette a una parte di dolersi dell'applicazione delle norme che regolano la procedura arbitrale. Inoltre, ricordato che i ricorrenti (parte convenuta nella procedura arbitrale) desideravano coinvolgere la F.________LLC per chiederle la restituzione di quanto già pagato, non è nemmeno dato a capire in che modo avrebbe potuto essere violato il loro diritto alla difesa o il principio del contraddittorio.
7. 
7.1. I ricorrenti reputano il lodo contrario all'ordine pubblico anche per altri motivi. Innanzitutto perché il Tribunale arbitrale avrebbe " legittimato un contratto nullo e illecito", "frutto di coercizione" in cui la società calcistica, vittima di un'estorsione, sarebbe stata costretta a riconoscere all'opponente ingenti somme di denaro per un'attività che quest'ultimo non avrebbe mai svolto. La controversia non avrebbe poi dovuto essere giudicata in base al diritto svizzero, ma in applicazione delle norme della FIFA e della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Oltre a ciò sarebbe anche stato stabilito un tasso d'interesse usuraio.
7.2. Il Tribunale arbitrale ha dapprima indicato che, in virtù dell'art. R45 del Codice dell'arbitrato in materia di sport, la vertenza andava decisa in base al diritto svizzero. Ha poi considerato che gli accordi non potevano essere reputati simulati, atteso che le parti avevano firmato tre contratti e che la società convenuta ha ripetutamente confermato di averli conclusi perché doveva vendere il calciatore prima della scadenza - l'anno seguente - del contratto che la legava a quest'ultimo, ciò che è poi avvenuto per il prezzo di euro 40'000'000.--. Ha ritenuto che i convenuti non hanno dimostrato una coercizione né di aver sottoscritto le convenzioni per timore nel senso dell'art. 29 CO. Ha rilevato che il contratto di mandato del 25 marzo 2015 non conteneva del resto alcun esaustivo elenco dei servizi che dovevano essere prestati dall'attore, limitandosi a prevedere che sarebbe stato adempiuto nel momento in cui il giocatore veniva trasferito a un club riconosciuto dalla FIFA. Riferendosi poi all'accordo di pagamento rateale del 2 giugno 2015, ha osservato che è unicamente stata versata la prima rata, che le altre due rate sono quindi ancora dovute, ma che l'interesse del 2 % mensile previsto nel caso di ritardo nel pagamento è contrario ai principi fondamentali del diritto svizzero e lo ha per questo motivo ridotto al 17 % annuo.
7.3. Una decisione arbitrale è incompatibile con l'ordine pubblico materiale (altra componente dell'ordine pubblico tutelato dall'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP) quando viola principi fondamentali del diritto materiale in modo tale da non più essere conciliabile con l'ordine giuridico e il sistema dei valori determinanti. Fra questi principi vanno annoverati - in modo non esaustivo - in particolare la fedeltà contrattuale, il rispetto delle regole della buona fede, il divieto dell'abuso di diritto, la proibizione di misure discriminatorie o spogliatrici e la protezione di persone civilmente incapaci (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1). Se non è agevole definire l'ordine pubblico materiale, inquadrando con precisione i suoi limiti, è per contro più facile escludere dal suo campo di applicazione taluni elementi. Non fanno in particolare parte dell'ordine pubblico materiale né l'insieme del processo di interpretazione di un contratto e le conseguenze logiche trattene in diritto né l'interpretazione fatta dal Tribunale arbitrale delle disposizioni statutarie di un organismo di diritto privato. Non vi è nemmeno incompatibilità con l'ordine pubblico materiale, nozione più ristretta rispetto all'arbitrio, quando le prove sono state malamente apprezzate o un accertamento di fatto è manifestamente sbagliato o una regola di diritto è stata chiaramente violata (DTF 144 III 120 consid. 5.1).
In concreto, con le censure rivolte contro gli accordi intercorsi con l'opponente, i ricorrenti criticano inammissibilmente gli accertamenti di fatto del Tribunale arbitrale e l'interpretazione del contratto con le conseguenze derivatene. Non configura nemmeno una violazione dell'ordine pubblico materiale, come definito dalla citata giurisprudenza, l'asserita errata determinazione del diritto in base al quale andava giudicata la vertenza. Infine, limitandosi ad asserire che il tasso d'interesse massimo previsto dall'art. 14 della legge federale sul credito al consumo sarebbe il 15 %, senza nemmeno spendere una parola per spiegare per quale motivo esso sarebbe decisivo nella fattispecie e a definire il tasso del 17 % applicato nel lodo come usuraio, i ricorrenti non soddisfano le esigenze di motivazione previste dall'art. 77 cpv. 3 LTF (supra, consid. 3).
8. Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella ridotta misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e vengono poste solidamente a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 26'000.-- sono poste in solido a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 31'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
Losanna, 17 gennaio 2019
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti