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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_32/2018
Sentenza del 7 gennaio 2019
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Frésard, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Casella postale 4358, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 novembre 2017 (35.2017.37).
Fatti:
A.
A.a. Il 9 agosto 2004, A.________, nato nel 1966, attivo come gessatore, è scivolato nella vasca da bagno, picchiando il gomito destro e riportando la rottura della fibro cartilagine triangolare. Ritenuto il caso stabilizzato ed esclusa la causalità per affezioni psichiche, l'INSAI con decisione del 31 luglio 2008 ha attribuito ad A.________ una rendita di invalidità del 31% e un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 5%. L'opposizione interposta contro la decisione è stata ritirata. Il 28 ottobre 2011 e il 14 febbraio 2014 l'INSAI ha confermato la rendita di invalidità del 31%.
A.b. Il 29 settembre 2014 A.________, svolgendo l'attività di gessatore, è caduto da uno sgabello mentre lisciava una parete, riportando un trauma contusivo/distorsivo della spalla sinistra (con rottura transumale del sovraspinato) e della colonna toraco-lombare e sacrale. A causa di quest'ultimo infortunio A.________ si è sottoposto prima a un intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori e a una decompressione sottoacromiale e dopo a una capsulotomia circonferenziale e prelievi per esame batteriologico. Il 24 aprile 2016 A.________ è caduto accidentalmente dalle scale, riportando un trauma contusivo al rachide lombo-sacrale, senza fratture. Esperiti alcuni accertamenti medici e richiamati i fogli DPL (1 consid. 1.4 pag. 3 e 4; 146, 153, 155, 159, 160 caso 10.52681), l'INSAI con decisione dell'11 novembre 2016, confermata su opposizione il 16 marzo 2017, ha negato ad A.________ il diritto a una rendita di invalidità combinata (a fronte di un grado di invalidità del 23%), confermando la continuazione della rendita del 31% per l'infortunio del 9 agosto 2004. L'assicuratore ha riconosciuto altresì una IMI del 25% per la spalla sinistra (da aggiungersi alla IMI del 5% già erogata con la decisione del 31 luglio 2008). Nel medesimo provvedimento l'INSAI ha negato la causalità di eventuali problemi psichici con gli infortuni.
B.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 23 novembre 2017 ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale che il giudizio cantonale sia annullato e che gli sia concessa una rendita di invalidità del 45% dal 1° ottobre 2016. Subordinatamente postula il rinvio della causa alla Corte cantonale per far esperire una perizia giudiziaria che valuti globalmente la situazione di salute in funzione delle conseguenze dei due infortuni assicurati.
L'INSAI propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
2.
Oggetto del contendere è la questione se la Corte cantonale abbia a ragione confermato l'entità della rendita di invalidità di cui beneficia l'assicurato. La IMI già in sede cantonale non era più contestata.
3.
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, esposti lo svolgimento del processo e le basi legali ritenute applicabili, ha richiamato le valutazioni del Dr. med. B.________, del Dr. med. C.________, il rapporto della Dr. med. D.________ del 3 agosto 2016, il referto del Dr. med. E.________ del 19 agosto 2016, l'apprezzamento medico del Dr. med. F.________ del 14 settembre 2016, il certificato medico del Dr. med. C.________ del 19 gennaio 2017, l'apprezzamento medico del Dr. med. F.________ del 14 febbraio 2017, l'opinione del Dr. med. G.________ del 22 giugno 2017 e la puntualizzazione del 9/10 ottobre 2017 del Dr. med. F.________. La Corte cantonale ha sottolineato che i dubbi sollevati dall'assicurato sono stati inequivocabilmente chiariti durante l'istruttoria giudiziaria. Tale aspetto non fa dubitare dell'imparzialità, oggettività ed equidistanza dei medici. Richiamata la prassi in materia di valenza probatoria degli esami medici, il Tribunale delle assicurazioni ha stabilito che gli esami dei Dres. med. F.________ e G.________ possano validamente costituire la base della propria pronuncia. La mancata visita personale dell'assicurato da parte del Dr. med. G.________ non è stata ritenuta decisiva. Gli impedimenti del ricorrente, secondo i giudici ticinesi, sono quelli che si riscontrano usualmente in persone con danni alle spalle. La Corte cantonale ha poi rinviato a svariati casi analoghi di assicurati con limitazioni agli arti superiori. Ha osservato altresì che il concetto di invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica e astratta. La Corte ticinese ha ancora negato un nesso di causalità tra gli infortuni assicurati. Da ultimo, ha anche concordato con l'assicuratore per quanto attiene all'assenza di causalità per eventuali disturbi psichici. In conclusione, il Tribunale delle assicurazioni ha rilevato che le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico non impedirebbero all'assicurato, su di un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa, a tempo pieno e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
3.2. Il ricorrente, dopo aver riassunto lo svolgimento della procedura, ha citato le conclusioni del Dr. med. F.________ in occasione della visita medico circondariale di chiusura dell'8 agosto 2016, del Dr. med. B.________ del 26 luglio 2006 relative al polso destro, del Dr. med. C.________ del 19 gennaio 2017 e ancora del Dr. med. F.________ del 14 febbraio 2017. Il ricorrente rimprovera al Dr. med. F.________ di non aver evocato la problematica al polso destro inizialmente e soltanto dopo l'opposizione si è pronunciato in merito. L'esigibilità lavorativa secondo quel referto non è nemmeno comprensibile. Il ricorrente ricorda anche il rapporto del Dr. med. G.________ del 22 giugno 2017. A parere del ricorrente quest'ultimo specialista confermerebbe anche le risultanze del Dr. med. C.________, dando una valenza per lo meno parzialmente organica al problema alla salute. Rimprovera al Dr. med. G.________ di trarre conclusioni mediche da semplici supposizioni. L'esigibilità sarebbe valutata in modo oltremodo generico. In definitiva, soltanto il referto del Dr. med. C.________ è concludente secondo l'assicurato.
4.
4.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.
4.2. Le critiche del ricorrente sono destinate all'insuccesso. Infatti, egli si limita in maniera apodittica a presentare la propria opinione, senza tentare di scalfire gli ultimi approfondimenti ordinati dinanzi al Tribunale delle assicurazioni. È vero, che il Dr. med. C.________ nel referto del 19 gennaio 2017 ha concluso per il ricorrente in attività molto leggere un rendimento non superiore al 50%. Essa è però relativamente succinta e non si confronta con tutto il fascicolo processuale. Il Dr. med. G.________ nel suo apprezzamento del 22 giugno 2017 ha esposto dettagliatamente, confrontandosi con il parere del Dr. med. C.________, perché non potesse essere condivisa quest'ultima opinione: i dolori sono da ricondurre soltanto parzialmente allo stato organico. Il medesimo specialista ha spiegato che non si potesse riconoscere una diminuzione della capacità lavorativa oraria, siccome il profilo dell'esigibilità ha già tenuto conto degli aspetti lamentati dal ricorrente all'articolazione della spalla. Per quanto attiene al polso destro il Dr. med. G.________ ha riferito dell'assenza di elementi concreti per parlare di un peggioramento del quadro clinico. Il medico ha confermato un'esigibilità completa in un'attività adatta. Egli ha quindi ancora ritenuto valida l'esigibilità lavorativa espressa in precedenza dal Dr. med. F.________. Il 9 ottobre 2017 il medico di circondario ha ulteriormente precisato, richiamato il parere del Dr. med. G.________, la risultanza dei rilievi oggettivi e strumentali e le considerazioni cliniche effettuate. Ha ulteriormente accertato un'esigibilità lavorativa del 100% con un rendimento orario del 100% in un'attività adatta alle limitazioni funzionali concrete. A scanso di ogni equivoco il Dr. med. F.________ ha chiarito più puntualmente le sue considerazioni sull'esigibilità lavorativa, rimarcando che l'esigibilità lavorativa era ancora data nel ruolo di gessatore ma più precisamente in ruoli di direzione e di supervisione e ove questo non sia possibile in un'attività rispettosa delle limitazioni funzionali. Contrariamente alle tesi presentate dal ricorrente, tali valutazioni sono chiare e suffragate dai dati oggettivi. Non si può quindi ritenere che permanga per lo meno un minimo dubbio tale da imporre l'esperimento di una perizia giudiziaria. Le tesi del ricorrente sono quindi infondate.
4.3. Per il resto, il ricorrente non pretende che dall'istruttoria svolta durante la procedura giudiziaria cantonale, la quale ha completato gli accertamenti operati dall'assicuratore, potessero sgorgare ulteriori diritti. Il ricorso non contesta peraltro le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico, se non in relazione con le valutazioni mediche in merito all'esigibilità in un'attività adatta, che - come si è visto - resistono alle esigenze fissate dalla giurisprudenza. Non occorre quindi scostarsi dalle conclusioni tratte dal giudizio cantonale sotto questo profilo.
5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 7 gennaio 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi