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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_713/2018
Sentenza del 31 ottobre 2018
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Prof. Dr. iur. Hardy Landolt,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 settembre 2018 (35.2017.93).
Fatti:
A.
A.a. Il 27 gennaio 1991 A.________, metalcostruttore, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando in particolare la frattura del corpo vertebrale di C5. Ne è derivata una tetraplegia sensomotoria completa. L'INSAI ha posto A.________ di una rendita di invalidità del 100% dal 1° gennaio 1994, di un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 100% e di un assegno per grandi invalidi di grado elevato.
A.b. L'INSAI con decisione del 3 luglio 2013 ha riconosciuto ad A.________ un importo mensile di fr. 5'788.- per spese di cura a domicilio. In seguito all'opposizione interposta da A.________, le parti hanno sottoscritto una transazione tesa a riconoscere un importo mensile di fr. 6'800.- dal 1° agosto 2013. La transazione è stata convertita in decisione formale il 26 agosto 2014, che rimanendo incontestata, è passata in giudicato.
A.c. Il 23 maggio 2016 A.________ ha chiesto all'assicuratore la riconsiderazione della decisione del 26 agosto 2014. L'INSAI, eseguita un'istruttoria, con decisione del 18 novembre 2016, confermata sostanzialmente su opposizione il 4 luglio 2017, ha ritenuto non adempiute le condizioni né per una riconsiderazione né per una revisione processuale. Alla luce dell'istruttoria, che metteva in luce un fabbisogno mensile di fr. 4'693.-, l'INSAI ha comunque rinunciato a ridurre l'importo di fr. 6'800.- di cui alla decisione del 26 agosto 2014.
B.
A.________ ha presentato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro la decisione su opposizione del 4 luglio 2017. La Corte cantonale, statuendo per giudice unico, con giudizio del 14 settembre 2018 ha (parzialmente) accolto il ricorso, annullato la decisione su opposizione e rinviato il caso all'INSAI per nuova decisione. Il giudice ticinese ha considerato che le condizioni per una riconsiderazione o una revisione processuale non fossero adempiuti. Per la questione se l'indennità per le spese di cure a domicilio andasse adatta per il futuro, la Corte cantonale ha concluso che all'istruttoria dell'INSAI non potesse essere attribuito un valore probatorio maggiore rispetto a un altro rapporto di parte. Per tali ragioni, all'assicuratore è stato ingiunto di eseguire un nuovo accertamento.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio cantonale sia annullato e che la causa sia rinviata al Tribunale delle assicurazioni per nuova decisione. Dichiara di accettare ("akzeptiert") la pronuncia cantonale per quanto attiene al mancato adempimento delle condizioni per una riconsiderazione e nel principio anche per ciò che riguarda il rinvio all'assicuratore. Per contro, contesta il quadro del rinvio, ritenendo illecito da parte dell'assicuratore un probabile nuovo incarico alla Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone andicappate e anziane (FSCMA).
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3 con riferimenti). L'assicurato ha presentato, come era suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF), il suo ricorso in lingua tedesca. La presente sentenza sarà però emessa nella lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF).
1.2. Pacifico e ammesso dal ricorrente è il carattere incidentale del giudizio impugnato, che non pone manifestamente fine al procedimento (art. 90 e contrario LTF). Benché il ricorrente metta in dubbio l'indipendenza della FSCMA, non si può parlare di una decisione incidentale sulla ricusazione (art. 92 LTF), siccome, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il giudizio impugnato non conferisce alcun mandato alla FSCMA, ma si limita a rinviare la causa all'opponente, dando sì quattro indicazioni, ma lasciandogli un ampio margine di apprezzamento. La Corte cantonale non statuisce pertanto in maniera vincolante su quest'aspetto (cfr. analogamente DTF 138 III 558 consid. 1.3 pag. 559; 133 IV 288 consid. 2 pag. 290 seg.). Spetterà pertanto al ricorrente impugnare prima se del caso al Tribunale delle assicurazioni la decisione dell'assicuratore con cui dovesse attribuire l'incarico alla FSCMA per il complemento istruttorio (cfr. DTF 139 V 339; 138 V 271; sull'applicazione della legge sulla procedura amministrativa ticinese al Tribunale delle assicurazioni: da ultimo sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4).
1.3. Posto che non si è in presenza di una decisione incidentale relativa alla ricusazione, il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo la giurisprudenza, la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della stessa procedura (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801; 139 IV 113 consid. 1 pag. 115 seg.). Per prassi invalsa, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale (DTF 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291) : semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un tale danno (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 137 V 314 consid. 2.1 pag. 316). Il ricorrente non si esprime specificatamente su questa punto decisivo, se non in maniera laconica e astratta, rinviando a non meglio precisati notevoli danni di fatto e giuridici. Per esempio, egli non tenta nemmeno di invocare, alla luce della sua particolare situazione di tetraplegico, che vi possa essere una ritardata giustizia (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 800; 136 II 165 consid. 1.2.1 pag. 171 con riferimenti) o che si possa creare dall'ulteriore istruttoria un grave danno alla salute psichica (cfr. per analogia sentenza 1B_36/2010 del 19 aprile 2010 consid. 1.2.2).
1.4. Ora, la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, se non è manifesta, incombe a chi insorge (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287; 133 II 353 consid. 1 pag. 356). In simili circostanze, non essendo possibile capire d'acchito dove possa esservi un danno irreparabile, al ricorso è precluso ogni esame di merito. L'ipotesi di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non è nemmeno evocato dal ricorrente e, non apparendo manifestamente data, cade conseguentemente. Il ricorrente potrà in definitiva impugnare al Tribunale federale questo giudizio cantonale soltanto al momento in cui sarà emessa la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF) : vale a dire contro la nuova decisione su rinvio dell'INSAI, se dovesse avere censure rivolte esclusivamente contro il giudizio qui impugnato, o dalla notifica del testo integrale del nuovo giudizio su ricorso del Tribunale delle assicurazioni, negli altri casi (DTF 143 III 290 consid. 1.3 pag. 294; 135 III 329 consid. 1.2.2 pag. 333; cfr. anche in un caso ticinese sentenza 6B_364/2010 del 1° giugno 2010 consid. 3.2).
2.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF. Le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 8C_22/2018 del 27 marzo 2018 consid. 3).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 31 ottobre 2018
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi