BGer 9C_83/2018
 
BGer 9C_83/2018 vom 16.07.2018
 
9C_83/2018
 
Sentenza del 16 luglio 2018
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Glanzmann, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
A.________,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 dicembre 2017 (32.2017.87).
 
Fatti:
A. A.________, nata nel 1966, di formazione impiegata di commercio e da ultima attiva come capo team infortuni presso l'assicuratore B.________, nel marzo 2016 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, lamentando "disturbi nervosi". Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 24 aprile 2017 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) le ha riconosciuto una rendita d'invalidità al 100% dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.
B. A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, cui ha chiesto sostanzialmente, per valutare correttamente il suo stato dal 1° gennaio 2017, di considerare le limitazioni ancora presenti.
Con giudizio del 7 dicembre 2017, il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto il gravame e "confermato" la decisione dell'UAI del 24 aprile 2017 con la precisazione che la rendita intera andava versata fino al 31 marzo 2017.
C. L'UAI ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in data 25 gennaio 2018 (timbro postale), cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio cantonale del 7 dicembre 2017 e confermare la propria pronuncia del 24 aprile 2017.
Con osservazioni del 28 febbraio 2018 (timbro postale), A.________ contesta integralmente le conclusioni dell'UAI in quanto senza riscontro con la documentazione agli atti, come pure domanda di non concedere l'effetto sospensivo. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) si allinea per contro integralmente all'argomentazione dell'UAI.
 
Diritto:
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
2. Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente a una rendita d'invalidità intera per un periodo limitato nel tempo a seguito delle affezioni lamentate nel marzo 2016. Tenuto conto delle censure sollevate nel gravame è solo litigioso sapere se la rendita d'invalidità intera riconosciuta alla ricorrente dal 1° agosto 2016, e a lei versata dal 1° settembre 2016 per tardività della domanda, debba esserle riconosciuta fino al 31 dicembre 2016 o fino al 31 marzo 2017.
3. 
3.1. Il Tribunale cantonale, accertato l'avvenuto miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata dal 1° gennaio 2017, ha considerato che giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI, la rendita intera andava assegnata fino al 31 marzo 2017, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute.
3.2. L'UAI ritiene per contro, in applicazione dell'art. 88a cpv. 1 prima frase OAI, che la rendita era da attribuire fino al 31 dicembre 2016, considerato che a far tempo dal 1° gennaio 2017 era stato constatato un miglioramento dello stato valetudinario, durevole e stabile con effetto immediato sulla capacità di guadagno.
4.  
4.1. Per l'art. 88a cpv. 1 OAI, se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare.
Conformemente alla giurisprudenza, il senso e lo scopo dell'art. 88a cpv. 1 OAI consistono in particolare nell'assicurare al beneficiario della rendita una certa sicurezza sul versamento regolare delle sue prestazioni. Avuto riguardo alla sicurezza del diritto, la concessione di una rendita formalmente passata in giudicato deve avere una certa stabilità (cfr. sentenza 9C_1022/2012 del 16 maggio 2013 consid. 3.2). In caso di modifica della capacità di guadagno, la rendita deve essere soppressa o ridotta con effetto immediato se la modifica appare duratura e di conseguenza stabile (art. 88a cpv. 1 prima frase OAI); si dovrà per contro attendere tre mesi nel caso in cui la natura evolutiva del danno alla salute, segnatamente la possibilità di un peggioramento, non permettesse un giudizio immediato (art. 88a cpv. 1 seconda frase OAI). In generale, per determinare se la rendita d'invalidità debba essere ridotta o soppressa immediatamente o dopo tre mesi, occorre esaminare per il futuro se il miglioramento della capacità di guadagno possa essere considerato come duraturo (cfr. sentenza 9C_78/2018 del 26 giugno 2018 consid. 4.1 con riferimenti).
4.2. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale, segnatamente dall'analisi di tutti i certificati valetudinari - la cui validità probante è pure stata da esso constatata e peraltro mai è stata contestata dalle parti (sul valore probatorio di un rapporto medico cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg.) - è emerso che la ricorrente al più tardi al 31 dicembre 2016 andava considerata nuovamente abile in misura completa nella sua attività lavorativa, con la sola necessità di lavorare in un contesto lavorativo diverso, segnatamente non per l'assicuratore B.________. Tale accertamento merita conferma. Il Tribunale cantonale deve pure essere seguito allorquando ha concluso che, dopo il 31 dicembre 2016, vi era stato un miglioramento delle condizioni di salute con la ripresa completa della capacità lavorativa nella precedente attività. Non può per contro essere condivisa l'applicazione dell'art. 88a cpv. 1 OAI operata dal Tribunale cantonale, quando stabilisce che la rendita deve essere versata anche per tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, in concreto fino al 31 marzo 2017, perché in contrasto con la giurisprudenza federale menzionata al considerando precedente. In effetti, nel caso in rassegna, vi sono tutti gli elementi per concludere che il miglioramento della capacità di guadagno per il futuro deve essere considerato duraturo. In particolare, nel rapporto finale del 30 gennaio 2017 la dott.ssa C.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia del Servizio medico regionale TI/GR (SMR) dell'UAI, ha certificato che la sindrome da disadattamento con sintomatologia ansioso depressiva diagnosticata dal 12 agosto 2015 si era completamente risolta, concludendo che dal 1° gennaio 2017 non vi erano più restrizioni funzionali a livello psichico limitanti la capacità lavorativa. In tale senso anche il rapporto del 1° dicembre 2016 del medico curante della ricorrente, dott. D.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che per quanto attiene alla capacità lavorativa ha attestato la completa abilità a partire dal 1° gennaio 2017 in un contesto lavorativo diverso. Infine come accertato dal giudice di prime cure, l'assicurata si è iscritta alla disoccupazione dal 1° gennaio 2017 alla ricerca di un lavoro a tempo pieno, allegando un certificato del medico curante attestante l'abilità lavorativa completa, con l'unica prescrizione di un contesto diverso, nel senso di non tornare al lavoro dal precedente datore di lavoro, ossia l'assicuratore B.________, fermo restando l'assenza di limitazioni quale impiegata di commercio in qualsiasi settore, anche quello assicurativo.
4.3. In conclusione, giusta l'art. 88a cpv. 1 prima frase OAI, la rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità deve essere erogata fino al 31 dicembre 2016. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, il giudizio impugnato annullato e la decisione dell'UAI del 24 aprile 2017 confermata. L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dalla ricorrente.
5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico dell'opponente. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 dicembre 2017 è annullato e la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 24 aprile 2017 confermata.
2. Le spese giudiziarie per la procedura innanzi al Tribunale federale di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.
3. La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili nella precedente procedura.
4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 luglio 2018
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi