BGer 2C_322/2018
 
BGer 2C_322/2018 vom 04.05.2018
 
2C_322/2018
 
Sentenza del 4 maggio 2018
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Giudice presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Tasse per operazioni nel registro fondiario,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 marzo 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.8).
 
Fatti:
A. Con giudizio del 5 luglio 2017 la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame esperito da A.________ e dalla moglie B.________ contro la decisione su reclamo emanata il 17 gennaio 2017 dall'Ufficio dei registri di Lugano relativa a tasse per operazioni nel registro fondiario. Da un lato ha annullato la tassa di giustizia accollata agli interessati e dall'altro ha confermato l'obbligo loro imposto di pagare una tassa d'ispezione di fr. 20.-- e una tassa di fr. 20.-- per la fornitura di fotocopie in relazione alla richiesta degli insorgenti volta ad ottenere la copia di un atto notarile.
Questa decisione è stata confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello con sentenza del 12 marzo 2018. Dopo avere delimitato l'oggetto di disamina, cioè le tasse richieste per le operazioni nel registro fondiario e, di riflesso, dichiarate inammissibili, per difetto di competenza, le censure incentrate sugli (altri) aspetti sollevati che nulla avevano a che vedere con il tributo litigioso, segnatamente la richiesta di condannare la Divisione della giustizia a versare agli insorgenti un risarcimento di fr. 134'999.-- per "danno e lesione personalità", la Corte cantonale ha confermato sia la tassa di fr. 20.-- richiesta per l'ispezione del registro fondiario sia quella di medesimo importo esatta per il rilascio di fotocopie, giudicandole entrambe conformi ai requisiti posti dal principio dell'equivalenza.
Nel frattempo, cioè il 22 settembre 2017, la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile l'istanza di ricusa presentata dagli insorgenti nei confronti del Vicepresidente Mauro Mini. Il ricorso presentato dinanzi al Tribunale federale contro questa decisione è stato respinto in quanto ammissibile con sentenza del 2 novembre 2017 (2C_920/2017).
B. Il 17 aprile 2018 A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale con un unico allegato nel quale contestano la sentenza del 12 marzo 2018, criticano la maniera in cui verrebbe istruita la loro domanda di ricusa di tutti i giudici del Tribunale d'appello e di membri di altre autorità cantonali, chiedono la revisione della sentenza 2C_920/2017 nonché riformulano la loro domanda di risarcimento nei confronti dei funzionari dell'Ufficio dei registri.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
Diritto:
1. 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
1.2. I ricorrenti hanno presentato un unico allegato contro procedure e decisioni differenti. Per quanto concerne la domanda di ricusa dei giudici del Tribunale d'appello e di membri di altre autorità amministrative e giudiziarie cantonali, si rinvia in particolare allo scritto del 16 ottobre 2017 del Presidente del citato Tribunale, allegato dai ricorrenti medesimi, in cui viene spiegato loro i passi da intraprendere. Per quanto concerne invece la domanda di revisione della sentenza 2C_920/2017 e il ricorso esperito contro la sentenza emanata il 12 marzo 2018 dalla Camera di diritto tributario, entrambi ricadono nella competenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 30 RTF; RS 173.110.131). Sennonché, per ovvi motivi procedurali e di chiarezza, gli stessi sono stati disgiunti e trattati separatamente, la domanda di revisione essendo stata dichiarata inammissibile con giudizio odierno separato (2F_7/2018). Rimane pertanto da esaminare il ricorso con riferimento alle tasse per le operazioni nel registro fondiario e alla domanda di risarcimento, quesiti entrambi trattati nel giudizio del 12 marzo 2018.
1.3. Premesse queste considerazioni nella misura in cui l'atto di ricorso si diffonde su questioni relative alla ricusa dei giudici del Tribunale d'appello e di membri di altre autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché chiede la revisione della causa 2C_920/2017, dette censure esulano dall'oggetto della vertenza e non vanno pertanto considerate (cfr. consid. 1.2).
2. 
2.1. Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 e rinvio; 140 I 320 consid. 3.2 pag. 322). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale. Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali o del diritto cantonale. Il Tribunale federale esamina simili censure solo se sono sollevate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF).
2.2. La Camera di diritto tributario ha giudicato che non poteva pronunciarsi sulla domanda di risarcimento avanzata nei confronti dei funzionari dell'Ufficio dei registri per difetto di competenza e non è quindi entrata nel merito delle censure sollevate in proposito. Ora, su questo punto i ricorrenti non dimostrano con una motivazione conforme alle esigenze dei combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF che l'opinione della Corte cantonale sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confrontano nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a dichiararsi incompetente: in proposito l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.
2.3. La Corte cantonale ha poi dettagliatamente spiegato perché sia la tassa di ispezione di fr. 20.-- sia quella di pari importo chiesta per le fotocopie dei documenti consegnati ai ricorrenti rispettavano il principio dell'equivalenza e andavano pertanto confermate (cfr. sentenza impugnata consid. 2 pag. 4 seg. e consid. 3 pag. 5 seg.). Ora, anche al riguardo i ricorrenti non spiegano in che la motivazione della sentenza cantonale sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confrontano nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. I ricorrenti infatti si limitano con un'argomentazione confusa, prolissa e di difficile comprensione a esporre il lungo iter processuale seguito in sede cantonale, le complesse vicende legate all'intavolazione della loro proprietà per piani nonché la maniera in cui dovrebbe essere stabilito il prezzo di una fotocopia, concludendo che avrebbero dovuto essere esentati dal dovere pagare le tasse contestate siccome 
2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.
3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 maggio 2018
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud