BGer 8C_17/2018
 
BGer 8C_17/2018 vom 15.02.2018
 
8C_17/2018
 
Sentenza del 15 febbraio 2018
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Heine, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 novembre 2017 (35.2017.15).
 
Fatti:
A. Il 28 marzo 2014 A.________, nato nel 1982, dipendente di un'impresa edile, è scivolato sulle scale di una casa in costruzione e, per attutire la caduta, ha allungato all'indietro il braccio destro, subendo un contraccolpo. Dopo un primo giudizio di rinvio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (causa 35.2015.27), l'INSAI ha ordinato una perizia esterna e con decisione del 18 ottobre 2016 ha dichiarato estinto dal 1° agosto 2014 l'obbligo prestativo dell'assicuratore riferito all'infortunio del 28 marzo 2014. L'INSAI ha confermato il proprio operato con decisione su opposizione del 25 gennaio 2017.
B. Il 20 novembre 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la riforma del giudizio cantonale nel senso che la decisione su opposizione è annullata e le prestazioni sono ripristinate anche per il periodo successivo al 1° agosto 2014.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
2. Oggetto del contendere è se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia violato il diritto federale, escludendo un caso di ricusa (consid. 3), o se abbia provveduto a un accertamento erroneo, confermando la decisione su opposizione (consid. 4).
 
Erwägung 3
3.1. Il Tribunale delle assicurazioni ha ritenuto tardive le critiche relative all'indipendenza del medico scelto su rinvio dall'INSAI per l'esperimento della perizia sul caso del ricorrente. Ad ogni modo a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha riferito che non vi erano gli estremi per sminuire il valore probatorio del referto del Dr. med. B.________.
3.2. Il ricorrente, riassunti i fatti salienti della procedura (2 pag. 2-3), censura innanzitutto la circostanza che il Tribunale delle assicurazioni non ha esaminato nel merito gli aspetti relativi all'indipendenza del perito. L'assicuratore, avendo individuato il Dr. med. B.________, apparentemente molto legato all'INSAI, non ha permesso a suo dire l'esperimento di una perizia esterna e indipendente.
3.3. La critica non solo è infondata, ma è temeraria. Infatti, il (primo) giudizio di rinvio del Tribunale delle assicurazioni è stato emesso il 10 giugno 2015. Il 5 febbraio 2016 l'assicuratore ha indirizzato all'allora patrocinatrice del ricorrente i quesiti peritali in cui si indicava peraltro "prevediamo di incaricare Dr. med. B.________". Il 6 aprile 2016 l'assicuratore ha inviato i quesiti al Dr. med. B.________. Di tale scritto è stata spedita copia alla patrocinatrice del ricorrente. Il 20 maggio 2016 è stato fissato l'appuntamento al 10 giugno 2016 per la visita medica. Il 26 luglio 2016 l'assicuratore ha inviato alla patrocinatrice del ricorrente una copia della perizia resa il 20 luglio 2016. In tale scritto era concessa la possibilità entro un termine stabilito di prendere posizione in merito. Il 29 agosto 2016 l'allora patrocinatrice del ricorrente ha inviato unicamente la presa di posizione del Dr. med. C.________. Nemmeno con l'opposizione del 18 novembre 2016 il ricorrente ha eccepito alcunché. Solo il 16 gennaio 2017, ossia più di 11 mesi dopo la comunicazione del nominativo del perito, il ricorrente con uno scritto complementare all'opposizione, rinviando al curriculum vitae del Dr. med. B.________ reperibile nell'internet ha eccepito dubbi sull'indipendenza del perito. Rettamente la Corte cantonale ha ricordato che, sulla base del principio della buona fede, la parte che ha conoscenza di un motivo di ricusazione deve invocarlo senza indugio e non soltanto quando, come in concreto, l'esito della procedura le sia sfavorevole, pena la decadenza del diritto di avvalersene (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag. 4, in modo particolare in materia di assicurazioni sociali: DTF 132 V 93 consid. 7.4.2 pag. 112).
3.4. A ciò si aggiunga che le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF; cfr. anche art. 45 cpv. 2 PA e art. 66 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL 3.3.1.1], applicabili per rinvio a norma dell'art. 31 della legge ticinese del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca; RL 3.4.1.1]; sul carattere di decisione incidentale in caso di nomina di un perito in materia di assicurazioni contro gli infortuni si veda sentenza 8C_276/2016 del 23 giugno 2016 consid. 1.1.2 con riferimenti). L'assicuratore ha designato il perito con la lettera del 5 febbraio 2016. L'assicurato avrebbe pertanto dovuto presentare direttamente ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 60 cpv. 1 LPGA; l'opposizione a norma dell' art. 52 cpv. 1 seconda frase LPGA è esclusa contro le decisioni processuali e pregiudiziali). Anche nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, ossia negando carattere decisionale alla lettera del 5 febbraio 2016 al più tardi con la consegna della perizia a fine luglio 2016, il ricorrente è stato reso edotto della designazione del Dr. med. B.________ come perito. L'assicurato avrebbe pertanto dovuto impugnare immediatamente la decisione di designazione, prima dell'emanazione della decisione di merito (avvenuta poi il 18 ottobre 2016), dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Le prime contestazioni invece sono sorte solo a gennaio 2017, quando era già stata presentata l'opposizione. Non occorre nemmeno valutare se ricorrano le condizioni per una restituzione del termine, dal momento che il ricorrente non pretende di essere stato impedito di invocare subito le sue critiche verso il Dr. med. B.________. Vista in un modo o in altro, le critiche del ricorrente sono chiaramente infondate e pertanto da rigettare.
 
Erwägung 4
4.1. Nel merito della causa, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricordate le condizioni necessarie per l'allestimento di una perizia, ha ritenuto di poter fondare il suo giudizio sulla perizia del Dr. med. B.________, il quale ha studiato approfonditamente il caso e si è confrontato sia sull'apprezzamento del Dr. med. D.________ sia su quello del Dr. med. C.________, tanto che alla luce della perizia quest'ultimo si è limitato a confermare le sue precedenti conclusioni. La Corte cantonale ha rinviato altresì alla valutazione del Dr. med. E.________ secondo cui né i sanitari della Clinica F.________ né il Dr. med. G.________ si sono pronunciati in merito all'aspetto eziologico del caso. Le conclusioni del Dr. H.________ sono state scartate siccome si sono limitate a esprimere un risultato differente.
4.2. Il ricorrente ritiene che le conclusioni del Dr. med. B.________ non siano corrette, poiché non considerano gli esiti di tutti i documenti medici acquisiti, aspetto su cui il Tribunale delle assicurazioni nel suo primo giudizio si è chinato. Richiama al proposito le certificazioni del Dr. med. I.________ e del Dr. med. C.________, i quali mettono in dubbio seriamente le valutazioni contenute nella perizia. La Corte cantonale non spiegherebbe per quale ragione non si dovrebbero ritenere le considerazioni del Dr. med. H.________, il quale conferma la causalità.
4.3. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.
4.4. Le tesi del ricorrente non hanno pregio. Dopo il (primo) giudizio di rinvio della Corte cantonale, l'assicuratore ha fatto esperire una perizia resa dal Dr. med. B.________ il 20 luglio 2016 che ha valutato compiutamente i disturbi del ricorrente. Contrariamente ai rimproveri del ricorrente, il perito si è confrontato con tutte le altre risultanze mediche presenti nel fascicolo. Diffusamente lo specialista si è chinato sulla causalità. A ragione la Corte cantonale ha rimarcato che le più recenti valutazioni mediche presentate dal ricorrente non si confrontano con l'aspetto eziologico e in definitiva non mettono seriamente in dubbio le conclusioni tratte nel referto peritale. Anche le conclusioni del Dr. med. H.________ rese l'11 ottobre 2017 non sono atte a scalfire in alcun modo le considerazioni della perizia. Quest'ultimo specialista si limita effettivamente a esprimere un parere diverso, ma non dimostra il carattere erroneo del parere del Dr. med. B.________. Il ricorrente sembra dimenticare che se uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia e a imporre nuovi accertamenti (cfr. sentenza 9C_303/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 3.2). Le censure del ricorrente non possono pertanto trovare accoglimento. Per il resto, si può rinviare ai considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).
5. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 15 febbraio 2018
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi