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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_290/2016
Sentenza del 30 marzo 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Mario Molo e dall'avv. dott. Davide Cerutti,
ricorrente,
contro
B.________ e C.________,
patrocinati dall'avv. Venerio Quadri,
opponenti.
Oggetto
responsabilità dell'esecutore testamentario,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 29 febbraio 2016 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
D.________ è deceduta a X.________ il 21 agosto 2003. Coniugata in regime di separazione dei beni con E.________, essa non ha lasciato discendenti. Alla sua morte sono stati rinvenuti un testamento olografo del 18 settembre 1998 con tre codicilli del 16 dicembre 1998, un testamento del 14 giugno 2002 e un ulteriore testamento del 25 agosto 2002, che sono stati pubblicati il 12 settembre 2003 dalla notaia A.________. In tali disposizioni, D.________ ha ridotto il marito alla porzione legittima e ha nominato suoi "eredi" F.________ per un appartamento a Y.________, con obbligo di costituire un diritto di abitazione in favore dei genitori, come pure i tre figli del defunto cugino G.________ (H.________, I.________ e J.________) in ragione di un terzo ciascuno per una casa di Z.________, con obbligo di costituire un diritto di abitazione in favore della loro madre K.________. D.________ ha inoltre stabilito che quanto sarebbe rimasto dopo avere tacitato il marito e pagato le imposte di successione a carico dei beneficiati, sarebbe stato destinato come legato all'associazione L.________ di W.________. Ha infine designato la notaia A.________ sua esecutrice testamentaria.
B.
E.________ è deceduto a Y.________ il 23 settembre 2005, lasciando quali unici eredi i figli C.________ e B.________, nati da un precedente matrimonio. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, l'esecutrice testamentaria ha eseguito i trapassi di proprietà fondiaria e ha ultimato il 4 giugno 2007 la liquidazione dell'eredità, versando fr. 760'000.-- alla L.________ e fr. 1'255'933.55 agli "eredi E.________". Accertato che tra la morte della disponente e la liquidazione dell'eredità il valore di determinati titoli depositati presso diverse banche era aumentato e che dell'incremento avrebbe beneficiato la sola L.________, B.________ e C.________ hanno rivendicato una partecipazione al plusvalore per la porzione legittima del padre. Il 14 luglio 2009 l'esecutrice testamentaria ha allestito un nuovo conteggio attestante un saldo a favore degli "eredi E.________" di fr. 98'342.01. B.________ e C.________ hanno tuttavia preteso fr. 116'879.20. L'11 settembre 2009 l'esecutrice testamentaria ha comunicato al Pretore del Distretto di Y.________ che l'importo in questione era stato erroneamente versato all'associazione, mentre spettava agli eredi di E.________, precisando di avere annunciato il caso alla propria assicurazione contro la responsabilità civile. In seguito, la notaia ha rinunciato alla carica di esecutrice testamentaria e, il 15 marzo 2010, ha presentato un rendiconto finale in cui escludeva ogni pretesa aggiuntiva di B.________ e C.________ ritenendo che la plusvalenza litigiosa spettava alla sola associazione.
C.
Frattanto, con petizione del 19 novembre 2009, B.________ e C.________ hanno avviato contro l'esecutrice testamentaria una causa per ottenere il pagamento di fr. 116'879.20, oltre interessi, in risarcimento del danno subito per l'erronea liquidazione della porzione legittima del padre, calcolata il giorno della morte della disponente senza tenere conto del successivo aumento di valore. Con sentenza del 29 maggio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando l'esecutrice testamentaria a versare agli attori l'importo di fr. 106'879.50 con interessi al 5 % dal 19 novembre 2009.
D.
Adita dalla convenuta, la prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza del 29 febbraio 2016 ha respinto l'appello e ha confermato il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha ritenuto che, corrispondendo a E.________, rispettivamente ai suoi eredi, la porzione legittima in base al valore della successione al momento dell'apertura e all'associazione L.________ una "rimanenza" comprensiva dell'intero aumento di valore della successione, la convenuta aveva disatteso i suoi doveri di esecutrice testamentaria.
E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di respingere la petizione e di porre le spese giudiziarie e le ripetibili della sede cantonale a carico degli attori. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
Il presente ricorso è rivolto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una vertenza in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) e di natura pecuniaria (art. 74 cpv. 1 LTF). Il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunto. Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) ed emana dalla parte che ha visto respinte le proprie conclusioni d'appello ed è pertanto legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. La ricorrente contesta di avere mancato ai propri doveri di esecutrice testamentaria. Rimprovera alla Corte cantonale di avere interpretato a torto la disposizione della defunta a favore dell'associazione L.________ quale modalità di divisione mediante la formazione di un lotto anziché quale legato, costituito dalla consegna di un bene determinato alla legataria. Adduce che in quest'ultimo caso l'aumento di valore dei beni intervenuto tra il decesso e la liquidazione dell'eredità spetterebbe esclusivamente alla legataria e non agli eredi. Ritiene altresì che la giurisprudenza richiamata dalla Corte cantonale (DTF 103 II 88) sarebbe inapplicabile alla fattispecie, siccome non riguarderebbe i rapporti tra eredi e legatario, ma soltanto quelli tra eredi.
2.2. Giusta l'art. 517 cpv. 1 CC, il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell'esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l'esercizio dei diritti civili. L'esecutore testamentario ha l'obbligo di fare rispettare la volontà del defunto ed è in particolare incaricato di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o al tenore della legge (art. 518 cpv. 2 CC). Per gli atti compiuti nell'adempimento delle sue funzioni, l'esecutore testamentario è, sul piano civile, personalmente responsabile verso gli eredi degli eventuali danni a loro cagionati. Non essendo legato alla comunione ereditaria da un contratto, l'esecutore testamentario risponde per colpa nei confronti degli eredi in virtù di un'applicazione per analogia delle disposizioni relative al mandato e, segnatamente, in base alle regole dell'art. 398 CO (DTF 142 III 9 consid. 4.1 e 4.3; 101 II 47 consid. 2; sentenza 5C.277/2000 del 22 giugno 2001 consid. 4a). Spetta agli eredi che si reputano lesi dimostrare che l'esecutore testamentario ha disatteso i propri doveri, nonché comprovare l'esistenza del danno e del nesso causale. Incombe per contro all'esecutore testamentario dimostrare l'assenza di una sua colpa (DTF 142 III 9 consid. 4.1 e 4.3; 101 II 47 consid. 2). Quando si tratti di un mandatario professionale che ha ottenuto un'autorizzazione ufficiale a praticare e che esercita la sua attività dietro compenso, quale è il caso di un avvocato o di un notaio, come in concreto, ci si può attendere una diligenza particolare in relazione con le sue specifiche conoscenze (sentenza 5C.311/2001 del 6 marzo 2002 consid. 2b). I doveri dell'esecutore testamentario risultano principalmente dal diritto successorio, e comprendono in particolare l'obbligo di fare rispettare l'ultima volontà del defunto (art. 518 cpv. 2 CC), conformemente alle sue disposizioni testamentarie (cfr. HANS RAINER KÜNZLE, Die Haftung des Willensvollstreckers, in: Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer, 2013, pag. 373).
2.3. Nella fattispecie, è litigiosa esclusivamente la questione della violazione dei doveri di esecutrice testamentaria da parte della ricorrente, per avere escluso gli opponenti (eredi di E.________) dall'aumento di valore della successione intervenuto dopo l'apertura della stessa.
La Corte cantonale ha al riguardo rilevato che l'assegnazione alla L.________ della rimanenza attiva disposta dalla testatrice una volta tacitato il marito e pagate le imposte configurava un legato. Ciò a prescindere dalla questione, non rilevante per il giudizio, di sapere se H.________, I.________, J.________ e F.________ fossero eredi o legatari. I giudici cantonali hanno evidenziato che il legato all'associazione non aveva per oggetto un bene o una somma individuati, bensì una quota (la rimanenza) che dipendeva da un'altra quota (la porzione legittima del coniuge superstite). Hanno accertato che il plusvalore intervenuto dopo l'apertura della successione interessava quindi una generica "rimanenza" e non beni determinati per testamento ed hanno ritenuto che, in mancanza di una chiara volontà della testatrice da cui si potesse dedurre l'intenzione di escludere l'erede da un eventuale aumento di valore della successione, alle modifiche di valore intervenute sui beni patrimoniali fino alla divisione effettiva dovevano partecipare sia il coniuge superstite (per la porzione legittima) sia la legataria (per la rimanenza).
La Corte cantonale ha ritenuto che i principi esposti in DTF 103 II 88 erano applicabili alla fattispecie, giacché, come è stato esposto, in concreto la defunta non aveva lasciato all'associazione determinati beni, bensì una rimanenza, di modo che l'aumento di valore dei titoli è andato a beneficio dell'intera successione, compresa la porzione legittima del coniuge superstite. Ha quindi concluso che, corrispondendo al marito (rispettivamente ai suoi eredi) la porzione legittima in base al valore della successione al momento dell'apertura e una "rimanenza" comprensiva dell'intero aumento di valore della successione alla L.________, la ricorrente aveva disatteso i suoi obblighi di esecutrice testamentaria.
2.4.
2.4.1. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe interpretato in modo errato la disposizione a favore della L.________ quale norma di divisione mediante la formazione di un lotto, invece di considerarla quale legato, costituito nella fattispecie da un credito che la defunta ha voluto lasciare all'associazione senza però istituirla erede. A suo dire, il legato doveva essere onorato prima della divisione ereditaria e l'aumento di valore dal momento dell'apertura della successione andava a beneficio esclusivamente della legataria e non degli eredi.
Certo, nella sentenza impugnata i giudici cantonali hanno esposto (anche) la nozione di "formazione di lotti" (cfr. consid. 6a). Tuttavia, nella sussunzione, riferendosi specificatamente alla disposizione a favore dell'associazione, la precedente istanza ha riconosciuto in modo esplicito che la stessa configurava un legato (cfr. consid. 6c). Ne ha però precisato anche le caratteristiche, rilevando in particolare che si trattava dell'assegnazione di una "rimanenza" dipendente dalla quota della porzione legittima del coniuge superstite. Nella misura in cui rimprovera alla Corte cantonale di avere misconosciuto l'esistenza di un legato a favore dell'associazione, la ricorrente travisa il giudizio impugnato e non sostanzia quindi una violazione del diritto (cfr. art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale ha d'altra parte già avuto modo di precisare che "l'avanzo attivo" di una successione può costituire oggetto di legato, in quanto inteso come somma di denaro o come credito determinati o quantomeno determinabili nei confronti degli eredi (cfr. DTF 89 II 278 consid. 4a).
2.4.2. Per il resto, le argomentazioni ricorsuali vertono essenzialmente sulla natura della disposizione quale legato, ma non si confrontano con il contenuto della disposizione testamentaria litigiosa. In concreto, è infatti determinante il modo con cui la de cuius ha definito la sua ultima volontà. La ricorrente sostiene che il legato avrebbe dovuto essere scorporato prioritariamente dal patrimonio successorio ed avrebbe beneficiato da solo di un eventuale aumento di valore. Disattende tuttavia che nel caso in esame la de cuius non ha legato all'associazione un determinato oggetto o uno specifico deposito bancario, bensì una "rimanenza", costituita dall'avanzo attivo della successione dopo avere tacitato l'erede per la sua porzione legittima e dopo avere pagato le imposte di successione a carico dei beneficiati. In tale circostanza, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, il legato dipendeva quindi dalla quota "a monte" (la porzione legittima del coniuge superstite), sicché occorreva prima aggiornare il valore della stessa e ricalcolare in seguito l'ammontare della "rimanenza". Quest'ultima è infatti per definizione il dato numerico finale dopo l'aggiornamento dei calcoli ereditari. La ricorrente omette inoltre di considerare che la Corte cantonale ha accertato l'assenza di una chiara volontà della testatrice da cui si potesse dedurre l'intenzione di escludere l'erede da un eventuale aumento di valore della successione. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio ed è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 131 III 106 consid. 2; 125 III 35 consid. 3a). Esso conforta la conclusione della Corte cantonale secondo cui l'aumento di valore dei titoli intervenuto fra il decesso e la divisione dell'eredità doveva andare a beneficio non soltanto della legataria, bensì anche della porzione legittima spettante al marito della de cuius.
2.4.3. Come dinanzi alla precedente istanza, la ricorrente ribadisce che la giurisprudenza pubblicata in DTF 103 II 88 non sarebbe applicabile alla fattispecie, siccome concernerebbe esclusivamente la divisione tra eredi e non regolerebbe il rapporto tra eredi e legatari.
Nella citata sentenza, il Tribunale federale si è pronunciato sulla portata dell'art. 474 cpv. 1 CC, secondo cui la porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte del disponente. Ha in particolare ritenuto che quando il disponente ha prescritto la divisione dell'eredità mediante la formazione di lotti, come è il caso quando limita un erede alla porzione legittima, gli eredi partecipano proporzionalmente alle loro quote alla modifica del valore dei beni dell'eredità intervenuta tra la morte del disponente e la divisione. In tali condizioni, l'art. 474 cpv. 1 CC mira principalmente a disciplinare il momento determinante per valutare un'eventuale riduzione di una disposizione a causa di morte, che deve appunto essere esaminata sulla base dello stato del patrimonio alla morte del disponente, non a una data precedente, come in particolare quella della stesura del testamento (cfr. inoltre DTF 80 II 200; KASPAR SCHILLER, Nochmals: Wertveränderungen des Nachlasses zwischen Todestag und Teilung, in: successio 1/2014 pag. 86).
Come si è visto, il legato a favore dell'associazione concerneva un "avanzo attivo" ("rimanenza") che dipendeva dalla determinazione della porzione legittima del coniuge superstite. L'oggetto del legato era quindi strettamente connesso con la quota spettante all'erede, per cui un aumento di valore dei titoli in questione si è ripercosso sull'intera eredità, e pertanto anche sulla porzione legittima dell'erede, di cui tale "rimanenza" era appunto la conseguenza. In tali circostanze, considerate le caratteristiche con cui la testatrice ha definito la disposizione di ultima volontà, la citata giurisprudenza è analogamente applicabile alla fattispecie.
Alla luce di queste considerazioni, assegnando agli opponenti la quota della porzione legittima in base al valore della successione al momento della sua apertura, senza farli beneficiare dell'aumento di valore intervenuto fino alla divisione, la ricorrente ha violato i suoi doveri di esecutrice testamentaria.
3.
3.1. Pronunciandosi sulla censura di carente motivazione della decisione del Pretore, il quale si sarebbe fondato unicamente su una dottrina minoritaria, la Corte cantonale ha innanzitutto rilevato che la critica appariva infondata già per il fatto che "a livello forense la giurisprudenza del Tribunale federale fa passare in secondo piano eventuali pareri contrari della dottrina". Ha comunque esaminato nel merito la censura, rilevando che il Pretore aveva citato anche altri autori e che il riferimento all'autore minoritario riguardava un passaggio in cui egli rimarcava l'adesione di una parte ragguardevole della dottrina alla prassi del Tribunale federale. La Corte cantonale ha inoltre precisato che, nella misura in cui attribuivano esclusivamente al legatario il diritto al plusvalore intervenuto dopo l'apertura della successione, i citati pareri dottrinali si riferivano alla situazione in cui le modifiche di valore toccavano il solo oggetto del legato, ciò che non era però il caso nella fattispecie.
3.2. In questa sede, la ricorrente critica il fatto che la Corte cantonale abbia liquidato la censura limitandosi a rilevare che la giurisprudenza attribuisce un'importanza secondaria ai pareri contrari della dottrina. Si limita al riguardo a richiamare l'art. 1 cpv. 3 CC ed a ribadire che, secondo diversi autori, l'attribuzione di un legato implica il riconoscimento a favore del legatario dell'aumento di valore dal giorno del decesso a quello della divisione. Sostiene che, se si considera questa opinione dottrinale, la sentenza pubblicata in DTF 103 II 88 non si attaglierebbe al caso in esame.
Con questa argomentazione generica, la ricorrente non si confronta puntualmente con tutti i motivi esposti al considerando n. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha pure spiegato per quali ragioni la censura ricorsuale era infondata. Oggetto della presente impugnativa è peraltro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui la ricorrente non lamenta una carente motivazione. Non fa in particolare valere una violazione della garanzia del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 138 IV 81 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.2), che non è disattesa per il fatto che l'autorità giudicante non si è espressa su ogni opinione dottrinale richiamata dalla ricorrente o abbia eventualmente riportato un determinato parere in un senso diverso da quello inteso dal suo autore (DTF 126 I 97 consid. 2). Poiché su questi aspetti la ricorrente non si confronta con le considerazioni contenute nel giudizio impugnato con una motivazione conforme alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il gravame non deve essere vagliato oltre (cfr., su queste esigenze, DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2 e rispettivi rinvii).
4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale agli opponenti, che non sono stati invitati a presentare una risposta al ricorso.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 marzo 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
Il Cancelliere: Gadoni