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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_60/2017
Sentenza del 22 febbraio 2017
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
Commissione di ricorso di prima istanza,
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, palazzo amministrativo 2, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Progetto di nuovo riparto dei fondi,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Prima delle operazioni di ricomposizione particellare attuate nell'allora Comune di X.________, zona Y.________, A.________ al 28 luglio 2011 era proprietario di numerosi fondi, segnatamente di 107'194 m2 per un'interessenza complessiva di fr. 16'964.90, siti in diverse zone, tra le quali Z.________. In seguito a tali operazioni, all'interessato sono stati assegnati terreni in varie località, tra le quali anche in Z.________, per un totale di 154'454 m2, pari a un'interessenza di fr. 22'477.25, con un conguaglio positivo da pagare di fr. 5'512.35.
B.
Il 27 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha approvato gli atti del progetto di nuovo riparto, pubblicandoli dal 17 ottobre al 16 novembre 2011. A.________ è insorto dinanzi alla Commissione di ricorso di I istanza (Commissione I) censurando, per quanto qui interessa, una rettifica di confini in località Z.________. Con decisione del 10 luglio 2013 la Commissione I ha confermato la rettifica dei confini, attuata in corso di pubblicazione, tra il fondo xxx dell'insorgente e quello yyy di B.________. Adito dall'interessato, con giudizio del 14 dicembre 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il gravame, rinviando gli atti alla Commissione I per nuovo giudizio nel senso dei considerandi 3.1, 3.3 e 3.5, mentre l'ha respinto riguardo alla citata modifica dei confini (consid. 3.2).
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarne il considerando 3.2, di dichiarare nulla la contestata modifica dei confini e di ripristinarne il tracciato precedente.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 142 II 363 consid. 1).
1.2. L'atto di ricorso è legittimamente redatto in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo per scostarsi, né il ricorrente lo richiede, dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
1.3. Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF) : è inoltre ammissibile contro quelle parziali, ossia che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (art. 91 lett. a LTF), o che pongono fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è per contro ammissibile solo alle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF.
Il ricorrente non si esprime su questa questione, decisiva. Con il giudizio impugnato, la Corte cantonale ha infatti annullato ai sensi dei considerandi la decisione della Commissione I e le ha ritornato gli atti per nuovo giudizio, conformemente a quanto indicato nei considerandi 3.1, 3.3 e 3.5: in tale ambito essa costituisce una decisione di rinvio, e quindi incidentale, impugnabile soltanto alle condizioni previste dall'art. 93 LTF (DTF 142 II 363 consid.1.1; 134 II 124 consid. 1.3 pag. 127), non ravvisabili in concreto. Per contro, riguardo al considerando 3.2, l'unico impugnato dal ricorrente e non oggetto di rinvio, la procedura di ricomposizione particellare è conclusa in modo indipendente dagli altri quesiti: si tratta pertanto di una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF, contro la quale il ricorso è di principio ammissibile (sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010 consid. 2.3.2 non pubblicato in DTF 136 V 286). La legittimazione del ricorrente è pacifica.
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Esigenze più severe valgono quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali e di disposizioni di diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).
1.5. La vertenza concerne unicamente l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto comunale e cantonale. Chiamato a esaminare l'applicazione di tali disposizioni sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, il Tribunale federale si scosta dalla soluzione ritenuta dall'ultima istanza cantonale solo se appaia manifestamente insostenibile, in palese contraddizione con la situazione effettiva, non sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un diritto certo. Non basta, inoltre, che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo risultato (DTF 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid. 3.2). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72).
2.
2.1. Nella decisione impugnata si rileva che il ricorrente insorge contro la modifica intervenuta durante la pubblicazione dei piani di nuovo riparto, chiedendo di ripristinare la situazione stabilita nel progetto iniziale. Poiché sul fondo del ricorrente e su quello limitrofo di B.________ vi sono due edifici separati da una striscia di terreno, quel progetto prevedeva di assegnare l'intera superficie intermedia al fondo xxx del ricorrente, fissando la linea di confine a filo della costruzione sita sul fondo yyy appartenente alla vicina. Durante il periodo di pubblicazione, considerate le obiezioni di quest'ultima, che indicava che nel vecchio stato quella superficie le apparteneva, il geometra ha modificato i piani, spostando la linea di confine nel mezzo della striscia di terreno, assegnando quest'ultima per metà ai proprietari interessati: ha attribuito inoltre al fondo xxx un'ulteriore striscia di terreno sul lato ovest, a scapito del zzz. Entrambe le parti hanno preso atto della modifica intervenuta in corso di pubblicazione. B.________ l'ha accettata, mentre A.________ l'ha impugnata dinanzi alla Commissione I.
I giudici cantonali hanno lasciato aperta la questione di sapere se la Commissione I abbia ritenuto a ragione che l'insorgente avesse approvato la modifica del confine e ritirato il ricorso su questo punto. Hanno giudicato ambiguo lo scritto relativo al sostenuto ritiro del gravame, poiché l'interessato sembrava partire dal presupposto che la linea di confine così come pubblicata originariamente, ossia a filo del fondo yyy, sarebbe stata accettata, ciò che tuttavia non trova riscontro negli atti ed è contraddetto dalla decisione della Commissione I. La Corte cantonale da una parte ha ritenuto che la modifica era nota alle parti, le quali l'hanno potuta contestare senza subire alcun pregiudizio e dall'altra ha stabilito che decisivo è il fatto che la Commissione I, criticate le modalità dell'adozione della modifica litigiosa, l'ha confermata nel merito, reputando logico e razionale suddividere in ragione di 1/2 ciascuno la proprietà della striscia di terreno intermedia esistente fra gli edifici. La Corte cantonale ha condiviso questa conclusione, rilevando che le critiche dell'insorgente erano incentrate soltanto sull'agire del geometra.
2.2. Il ricorrente fonda il gravame insistendo su una pretesa "legalizzazione illegale di una falsità in documenti" e quindi su una lesione dell'art. 251 CP, del principio di legalità (art. 5 Cost.), delle garanzie procedurali generali (art. 29 Cost.) e del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). Osserva che alla pubblicazione degli atti del nuovo riparto gli era stato attribuito il terreno che attorniava tutto l'immobile sito sul suo fondo: esaminatili nuovamente prima della scadenza del periodo di pubblicazione, si è accorto che il piano era stato modificato a matita, motivo per cui ha inoltrato un ricorso. Poiché al suo dire la vicina non avrebbe proposto alcuna valida opposizione contro il progetto originale, egli avrebbe ritirato il gravame sulla modifica del confine, deducendone che il "primo" piano sarebbe cresciuto in giudicato e che la modifica asseritamente illegale non avrebbe quindi esplicato alcun effetto.
2.3. Il ricorrente si limita a criticare la pretesa manipolazione dei piani del progetto di nuovo riparto durante il periodo della loro pubblicazione, sostenendo, a torto, che il fatto d'averne avuto conoscenza e di averla potuta impugnare sarebbe irrilevante. Con questo accenno egli non dimostra l'arbitrarietà della conclusione dei giudici cantonali secondo cui, sotto quel profilo, egli non ha comunque subito alcun pregiudizio. Aggiunge che sarebbe assurdo accettare una modifica illegale di un documento senza poterlo impugnare, osservando che per lo meno si sarebbe dovuto indicare su quale base legale si fonda la contestata modifica. Ora, come visto, egli ha potuto impugnare la criticata rettifica dinanzi a due istanze cantonali di ricorso. Certo, egli ribadisce che nella fattispecie sarebbe intervenuta una modifica dei confini tra i due fondi senza una valida opposizione della vicina, motivo per cui la stessa sarebbe illegale. Egli non si confronta tuttavia con gli argomenti addotti dai giudici cantonali che non hanno condiviso tale tesi. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).
2.4. In effetti, anche nel merito egli si limita a osservare che la contestata modifica non sarebbe logica, poiché apportata asseritamente senza il supporto di un'opposizione della vicina, da cui l'arbitrarietà della stessa. Aggiunge che le obiezioni da ella sollevate contro il contenuto del progetto originario non costituirebbero un motivo per falsificarlo, poiché l'opposizione da lei inoltrata al geometra non sarebbe prevista dalla legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT). Asserendo ch'ella avrebbe accettato il precedente tracciato del confine, egli disattende tuttavia che tale linea è stata nondimeno modificata e posta in giudizio. In effetti, limitandosi a criticare l'asserita manipolazione dei piani, il ricorrente non si confronta con l'argomentazione principale dell'impugnata sentenza, ossia che il tracciato del nuovo confine è logico e razionale, né dimostra che questa soluzione non rispetterebbe gli scopi perseguiti dal raggruppamento dei terreni (art. 1 LRPT) e i criteri del nuovo riparto indicati all'art. 19 LRPT.
3.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, alla Commissione di ricorso di prima istanza, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 22 febbraio 2017
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri