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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4D_85/2016
Sentenza dell'8 dicembre 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.B.________ e C.B.________,
patrocinati dall'avv. Marco Märki,
opponenti.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2016 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 25 ottobre 2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, in accoglimento dell'istanza presentata da C.B.________ e B.B.________ (locatori), ordinato l'espulsione immediata di A.________ dall'appartamento da questi locato a Tenero-Contra;
che con sentenza 8 novembre 2016 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo con cui A.________ aveva chiesto una posticipazione dell'esecuzione della decisione pretorile;
che con ricorso 5 dicembre 2016 A.________ postula un risarcimento per torto morale di fr. 20'000.-- per comportamenti vessatori;
che tale conclusione si rivela inammissibile, perché nuova (art. 99 cpv. 2 LTF);
che non è inoltre ravvisabile un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 lett. b LTF), il ricorrente medesimo affermando di essersi nel frattempo trasferito a Chiasso;
che infine il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF poiché il ricorrente, negando di aver avuto comportamenti molesti nei confronti dei vicini e lamentandosi delle angherie subite nonché della procedura svoltasi innanzi all'autorità di conciliazione, omette di confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata;
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che viste le particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 dicembre 2016
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti