BGer 5D_148/2016
 
BGer 5D_148/2016 vom 27.10.2016
{T 0/2}
5D_148/2016
 
Sentenza del 27 ottobre 2016
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
2. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
3. B.________,
opponenti.
Oggetto
azione di rivendicazione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
la sentenza emanata il 25 luglio 2016 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con sentenza 25 luglio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello presentato da A.________ contro la decisione con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la sua azione di accertamento di una pretesa di fr. 24'000.-- promossa contro lo Stato del Cantone Ticino, la Confederazione Svizzera e l'avv. B.________ in virtù dell'art. 107 cpv. 5 LEF;
che con ricorso 16 settembre 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
che con decreto 20 settembre 2016 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--;
che con decreto 30 settembre 2016 a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese;
che quest'ultimo decreto è stato notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto giovedì 13 ottobre 2016;
che il 26 ottobre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 ottobre 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini