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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_136/2016
Sentenza del 12 settembre 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Laura Rigato,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Cinzia Lehmann-Belladelli,
opponente.
Oggetto
protezione dell'unione coniugale,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 gennaio 2016 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nell'ambito del procedimento in protezione dell'unione coniugale avviato da A.________ con istanza 7 giugno 2013, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, con sentenza 12 marzo 2014, ha - per quanto qui ancora controverso - fissato il contributo di mantenimento a carico di A.________ in fr. 762.85 mensili da luglio a ottobre 2013 compresi, e in fr. 1'712.85 in seguito; ha inoltre ordinato alla banca C.________ di versare l'importo dovuto su un conto della moglie B.________ presso la medesima banca, assortendo tale ordine di un blocco del conto di A.________ a concorrenza di fr. 60'000.--.
B.
Con appello 24 marzo 2014, A.________ ha chiesto la soppressione del contributo alimentare in favore della moglie a contare dal 1° luglio 2013, la revoca del blocco del proprio conto bancario presso la banca C.________ nonché, ovviamente, la revoca dell'ordine fatto alla medesima banca di versare la pensione alimentare alla moglie. Con la qui impugnata sentenza 13 gennaio 2016 il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame nella misura della sua ammissibilità.
C.
Con ricorso in materia civile 17 febbraio 2016, A.________ (qui di seguito: ricorrente) ribadisce le conclusioni formulate in appello, ovvero la soppressione dell'obbligo di mantenimento a partire dal 1° luglio 2013, con conseguente soppressione del blocco del proprio conto bancario nonché dell'ordine fatto alla banca di versamento del contributo alimentare alla moglie (qui di seguito: opponente).
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid. 2) di natura pecuniaria (atteso che la vertenza concerne il contributo di mantenimento per la moglie) il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 393 consid. 2) e si rivela quindi in linea di principio ammissibile.
1.2. Le decisioni in materia di misure a tutela dell'unione coniugale sono considerate decisioni cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.2), motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali.
Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).
Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).
Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 139 III 334 consid. 3.2.5 con rinvio). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
2.
Accertati - e rimasti incontestati - i rispettivi fabbisogni ed entrate dei coniugi, il Tribunale di appello ha constatato un grave ammanco nel bilancio famigliare, interamente a discapito della moglie, e ha condannato il ricorrente a contribuirne alla copertura. Il reddito di lui essendo a tal fine insufficiente, lo ha condannato - confermando integralmente la sentenza pretorile - ad attingere alla propria sostanza. Su quest'obbligo verte il presente ricorso.
3.
Si attinge alla sostanza quale fonte per i contributi dovuti all'altro coniuge unicamente qualora il reddito (da lavoro o prodotto dal capitale) non sia sufficiente (DTF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3). Ciò vale in particolare qualora il capitale sia stato accumulato a scopo previdenziale in vista della fase di vita successiva al pensionamento, a meno che la monetizzazione sia oltremodo difficile, che sia stato acquisito in via successoria, infine che sia stato investito nell'abitazione familiare (DTF 129 III 7 consid. 3.1.2; sentenza 5A_372/2015 del 29 settembre 2015 consid. 2.1.2 con numerosi rinvii, in FamPra.ch 2016 pag. 258 nonché in SJ 2016 I pag. 105). Ovviamente, nel rispetto del principio di uguaglianza fra i coniugi, l'obbligo incombe in egual misura su entrambi, a meno che uno di essi sia sprovvisto di fortuna (DTF 129 III 7 consid. 3.1.2; sentenza 5A_372/2015 cit. loc. cit. con rinvii). Il principio, che trova applicazione nella procedura di divorzio così come per le misure provvisionali, vale a maggior ragione per la procedura a tutela dell'unione coniugale, in considerazione della durata limitata nel tempo delle relative misure (sentenza 5A_706/2007 del 14 marzo 2008 consid. 4.4, in FamPra.ch 2008 pag. 663). Sapere se ed in quale misura il debitore di alimenti possa essere obbligato ad attingere al proprio capitale, è questione che va risolta tenendo conto delle circostanze concrete del caso: il livello di vita precedente, l'entità del capitale, la durata prevista della misura (sentenze 5A_372/2015 cit. loc. cit.; 5A_25/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.2; 5P.472/2006 del 15 gennaio 2007 consid. 3.2, in FamPra.ch 2007 pag. 396). La relativa decisione è un tipico giudizio fondato sull'apprezzamento del giudice di merito (art. 4 CC), che il Tribunale federale riesamina con riserbo (sentenze 5A_902/2015 dell'11 agosto 2016 consid. 2.1; 5A_795/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.2; 5A_667/2013 del 12 novembre 2013 consid. 6.2).
4.
Il Tribunale di appello ha constatato che al principio di messa a frutto del capitale non trovano applicazione le eccezioni summenzionate; inoltre, ha accertato che la moglie dispone di un capitale mobiliare esiguo (meno di EUR 3'000.-- su un conto bancario in Italia) e di una partecipazione di un mezzo, con il marito, in una proprietà immobiliare in provincia di Trapani, impossibile tuttavia da gravare con un'ipoteca, non potendo lei comunque far fronte agli interessi passivi. Ne ha dedotto che nel caso di specie va fatta eccezione al principio in ragione del quale l'obbligo di intaccare il proprio patrimonio incombe in egual misura su entrambi i coniugi.
5.
5.1. Il ricorrente censura un'errata applicazione dell'art. 163 CC: il Tribunale di appello non avrebbe verificato la possibilità di sfruttare in altro modo il capitale immobiliare dell'opponente in Sicilia, vendendo o affittando l'immobile, ed avrebbe in tal modo violato manifestamente il principio di uguaglianza insito nell'art. 163 CC. Sottolinea poi l'età avanzata delle parti, il fatto che tutti i suoi risparmi siano stati accumulati da lui solo, non nel corso di una vita comune con la moglie, e ricorda i propri problemi cardiaci, che gli impediscono certo, all'età di 78 anni, di riprendere una qualsivoglia attività lavorativa.
5.2. Queste censure sono integralmente inammissibili. In primo luogo, il ricorrente non invoca l'arbitrio, né nell'accertamento dei fatti né nell'applicazione dell'art. 163 CC, disattendendo del tutto le particolari e severe esigenze di motivazione vigenti per il ricorso contro misure di carattere provvisionale (art. 98 LTF; supra consid. 1.2). In particolare, le sue critiche relative all'apprezzamento che il Tribunale di appello ha fatto della reale possibilità, per l'opponente, di mettere a profitto la propria quota di proprietà immobiliare sono lungi dal far apparire insostenibile la divergente conclusione dei Giudici cantonali, e si rivelano pertanto squisitamente appellatorie. Secondariamente, egli adduce argomenti - la cardiopatia di cui soffre, l'origine dei suoi risparmi, l'investimento dei risparmi della moglie nella casa di vacanza - che non emergono dalla sentenza impugnata; si tratta, pertanto, di fatti nuovi e, come tali, irricevibili (art. 99 cpv. 1 LTF).
Irricevibile il gravame in punto alla critica principale, le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento del blocco del proprio conto presso la banca C.________ e dell'ordine di prelievo dal medesimo conto non possono che avere il medesimo destino.
6.
Il ricorso si appalesa pertanto inammissibile. Tassa e spese di giustizia vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, l'opponente non essendo stata coinvolta ne lla procedura avanti al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 settembre 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini