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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_467/2015
Sentenza del 25 agosto 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. John dell'Oro,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. La A.________ (qui di seguito: A.________ o ricorrente) è un'associazione che mira al promovimento e al miglioramento dell'informazione e del trattamento in ambito oncologico. Con contratto di lavoro 28 novembre 2008 B.________ (qui di seguito: opponente) è stato assunto quale direttore a partire dal 1° aprile 2009. Con accordo concluso il 6 dicembre 2013, egli è stato esonerato dal lavoro con effetto immediato; il rapporto di lavoro è stato disdetto per il 1° gennaio 2014, con obbligo per la ricorrente di versare all'ex dipendente entro quest'ultima data una liquidazione pari a sei mesi di salario. Il 16 gennaio 2014, tuttavia, la ricorrente - dopo aver incaricato la società di revisione C.________ di appurare l'entità delle spese indebitamente poste a carico dell'associazione dall'opponente durante il rapporto di lavoro - lo ha informato di non volergli versare l'indennità pattuita.
A.b. Con precetto esecutivo 8 aprile 2014 dell'Ufficio esecuzione di Lugano, l'opponente ha escusso la ricorrente per l'importo di fr. 179'273.75 oltre interessi; ha indicato, quale titolo, il contratto di lavoro del 28 novembre 2008 e l'accordo del 6 dicembre 2013. La ricorrente ha formato opposizione.
A.c. Con sentenza 5 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione inoltrata in data 19 maggio 2014 dall'opponente, ponendo tassa e spese a carico del medesimo.
B.
Adita dall'opponente, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con la qui impugnata sentenza 7 maggio 2015, accolto il reclamo e rigettato in via provvisoria l'opposizione di A.________ per l'integralità dell'importo dedotto in esecuzione, con tassa e spese di prima e seconda istanza a carico di A.________.
C.
Con allegato 8 giugno 2015, A.________ formula contro la sentenza cantonale un ricorso in materia civile chiedendo l'annullamento di tale giudizio e la conferma della decisione pretorile, con conseguente adattamento delle spese di giustizia di seconda istanza e protestate spese e ripetibili della sede federale. Al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo con decreto 24 giugno 2015.
Con risposta 7 dicembre 2015, l'opponente chiede la reiezione del ricorso, rispettivamente la dichiarazione della sua inammissibilità, con spese e ripetibili a carico della ricorrente.
Diritto:
1.
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. La ricorrente è risultata soccombente nella procedura cantonale di reclamo inoltrata dal qui opponente ed è pertanto legittimata a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la menzionata sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Il gravame è peraltro tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considerato l'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).
L'applicazione d'ufficio del diritto implica che il Tribunale federale può accogliere un ricorso per altri motivi di quelli invocati dal ricorrente, come pure respingerlo adottando un'altra argomentazione giuridica rispetto a quella dell'istanza precedente (DTF 139 V 127 consid. 1.2; 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313 consid. 1.4; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 26 ad art. 106 LTF; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 11-12 ad art. 106 LTF).
1.3. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 139 II 373 consid. 1.6). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Dato che la definizione di " manifestamente inesatto " corrisponde a quella dell'arbitrio (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono anche in questo contesto le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Il Pretore ha considerato quale valido titolo di riconoscimento di debito il contratto di lavoro fra le parti, unitamente all'accordo 6 dicembre 2013 relativo alla rescissione consensuale del rapporto di lavoro. Tuttavia, ha ammesso l'eccezione di compensazione sollevata dalla ricorrente, ritenendo sufficientemente verosimile che l'opponente dovesse restituire rimborsi spese percepiti in eccesso: il primo giudice si è in particolare basato su un rapporto allestito dalla primaria società di revisione C.________.
2.2. Il Tribunale di appello è giunto alla conclusione opposta: il rapporto stilato da C.________, unilaterale e almeno in parte lacunoso e inattendibile, non rende verosimile il credito opposto in compensazione, da cui l'accoglimento del reclamo e dell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione nella sua integralità.
2.3. Dopo aver rintuzzato le critiche alla motivazione delle proprie osservazioni al reclamo cantonale mossele dai Giudici cantonali, la ricorrente formula numerose censure al Tribunale di appello.
Segnatamente, essa rimprovera alla Corte cantonale di non aver tenuto conto dell'inesigibilità della remunerazione salariale a fronte della grave violazione del dovere di diligenza e di fedeltà da parte dell'opponente (art. 321a CO), di non aver tenuto conto della mensilità versata erroneamente in eccesso all'opponente nel gennaio 2014 e di non aver determinato quale sia il salario annuo di riferimento ai fini della liquidazione. Ora, la censura di mancata considerazione del versamento per errore, a gennaio 2014, di un importo di EUR 21'497.83 risulta di primo acchito inammissibile per carenza di motivazione, poiché priva di precise e specifiche indicazioni su dove la richiesta disattesa - peraltro contestata dall'opponente - sia stata espressa e sui relativi documenti. Esulano invece manifestamente dalla competenza del giudice del rigetto la censura relativa al salario annuo di riferimento per il calcolo dell'indennità (si precisa peraltro che il Tribunale di appello ha fatto proprio l'importo calcolato dall'opponente sulla base del salario 2014, conclusione che la ricorrente non ha puntualmente discusso) e la censura fondata sulla presunta grave violazione del dovere di diligenza del dipendente (art. 321a CO) : tali questioni esigono infatti un'amministrazione completa delle prove disponibili e in parte richiedono al giudice l'esercizio del proprio apprezzamento - tutti momenti procedurali di cui il giudice del rigetto non dispone (sulla limitazione delle prove v. infra consid. 4; sull'impossibilità per il giudice del rigetto d'esercitare il proprio potere d'apprezzamento v. infra consid. 3.3).
Ma il vero nodo del ricorso risiede nella discussione dell'attendibilità del rapporto di C.________, negata dai Giudici cantonali dopo approfondito esame del medesimo, ma diffusamente ribadita dalla ricorrente.
3.
3.1. Il creditore che si avvale di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione, che il giudice pronuncia a meno che il debitore non giustifichi immediatamente eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 e 2 LEF).
3.2. Al fine di evitare il rigetto provvisorio della propria opposizione, il debitore escusso può avvalersi di qualsiasi genere di obiezione o eccezione atta ad infirmare il riconoscimento di debito; può segnatamente far valere la compensazione. Non è tuttavia sufficiente che egli alleghi l'esistenza di un credito compensatorio: semplici affermazioni in tal senso non bastano. Egli deve anzi rendere verosimile il credito compensatorio nonché l'importo preciso a concorrenza del quale il proprio debito sarebbe estinto (sentenza 5A_83/2011 del 2 settembre 2011 consid. 6.1 con rinvii).
3.3. Il giudice del rigetto dispone di un potere d'esame limitato all'accertamento della mera esistenza di un titolo esecutivo, coerentemente con la sua funzione. Vi sono pertanto questioni di diritto il cui esame può trascendere i limiti insiti nella procedura sommaria, segnatamente in ragione della limitazione di principio dei mezzi di prova a quelli documentali, ed il cui esame resta riservato al giudice del merito (v. sentenza 5A_507/2015 del 16 febbraio 2016 consid. 3.3, concernente la limitata possibilità per il giudice del rigetto di prendere in considerazione l'eccezione di abuso del diritto giusta l'art. 2 cpv. 2 CC, pur se di principio ammissibile). Lo stesso vale per quelle questioni la cui trattazione richiede l'esercizio del potere d'apprezzamento del giudice (v. con riferimento al rigetto definitivo dell'opposizione DTF 140 III 180 consid. 5.2.1; 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; sentenza 5A_824/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2).
4.
Vale la pena soffermarsi sui mezzi di prova ammessi per rendere verosimile l'eccezione di compensazione. Ne danno spunto le relative considerazioni del Tribunale di appello nella sentenza impugnata.
4.1. Per invalsa giurisprudenza, la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è una procedura documentale: il suo scopo non consiste nell'accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì la mera esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice esamina unicamente la forza probante del titolo prodotto dal creditore, la sua natura formale - e non la validità del credito -, attribuendogli forza esecutiva se il debitore non rende immediatamente verosimili le sue eccezioni liberatorie (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; v. anche DTF 139 III 444 consid. 4.1.1; sentenza 5A_40/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 2.2, in SJ 2014 I pag. 172; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 19 n. 19). La natura documentale della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione vale tanto per il credito dedotto in esecuzione che per l'eventuale credito opposto in compensazione: le eccezioni del debitore vanno infatti rese verosimili in linea di principio mediante documenti (v. sentenze 5A_652/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.2; 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 32 pag. 221; nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione, il credito compensatorio deve risultare esso medesimo da un titolo esecutivo o essere riconosciuto senza riserva dall'escutente, v. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e sentenza 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 3.3.3).
4.2. La natura essenzialmente documentale della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è conforme alla funzione peculiare di tale procedura nel contesto del diritto svizzero di esecuzione forzata (v. DTF 112 III 88 consid. 2b; AMONN/WALTHER, op. cit., § 19 n. 67). È, quello della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, un passo intermedio della procedura esecutiva, nell'ambito del quale al giudice è attribuito il solo compito di accertare prima facie l'efficacia di un determinato titolo esecutivo invocato dal creditore escutente (AMONN/WALTHER, op. cit., § 1 n. 14-15 e § 19 n. 65-67; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3a ed. 1984, § 20 n. 1). La procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è anche passo intermedio (facoltativo, peraltro) verso l'azione di merito: il debitore la cui opposizione è stata rigettata in via provvisoria introdurrà, se lo riterrà, l'azione di disconoscimento del debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF, mentre il creditore risultato soccombente nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione dovrà seguire la procedura civile o amministrativa (art. 79 LEF; AMONN/WALTHER, op. cit., § 19 n. 85-86; v. anche PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 774a).
4.3. L'esigenza di prove documentali nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è poi giustificata per il fatto che la decisione del giudice non definisce in maniera definitiva la situazione giuridica fra le parti, tant'è che essa non ha alcun effetto di res iudicata al di fuori della procedura esecutiva. In tali circostanze, la giurisprudenza ammette una limitazione dei mezzi di prova a quelli di facile ed immediata disponibilità: le prove improponibili in questa procedura potranno infatti essere assunte nell'eventuale procedura ordinaria di merito (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2, con riferimento alla procedura di opposizione al sequestro, in tal senso equiparata a quella di rigetto provvisorio dell'opposizione; 127 III 474 consid. 2b/bb; 117 II 554 consid. 2d; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 1566 e 1568).
4.4. Una limitazione di principio ai mezzi di prova documentali è infine conforme all'art. 254 CPC (RS 272), norma generica sui mezzi di prova ammessi nella procedura sommaria ormai applicabile al rigetto dell'opposizione (art. 251 lett. a CPC). Giusta l'art. 254 cpv. 1 CPC, la prova dev'essere addotta mediante documenti; la loro immediata disponibilità, infatti, favorisce lo svolgimento celere tipico della procedura sommaria. La possibilità eccezionale di far eventualmente capo ad altri mezzi di prova (art. 254 cpv. 2 CPC) deve apparire necessaria alla luce della particolare natura della procedura concretamente in questione (i casi stabiliti dalla legge, i casi manifesti, i divieti giudiziali, i provvedimenti cautelari, infine la volontaria giurisdizione, art. 248 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3.1).
4.5. Nel proprio considerando in diritto dedicato ai principi che reggono l'allegazione e la considerazione di eccezioni che l'escusso può opporre (art. 82 cpv. 2 LEF), ed in particolare all'eccezione di compensazione, il Tribunale di appello afferma che una prova documentale liquida della pretesa compensatoria non è necessaria. Cita, a suffragio, autorevole dottrina (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 93 ad art. 82 LEF). In tale assolutezza, questa posizione appare incompatibile con quanto esposto ai considerandi che precedono (supra consid. 4.1 a 4.4).
4.5.1. L'autore citato non spiega le ragioni che giustificherebbero un trattamento diverso del debitore che eccepisce la compensazione e del creditore escutente. Secondo un'altra fonte dottrinale, il motivo risiede nel fatto che il debitore può volersi avvalere di fatti per i quali non dispone di documenti. Ciò parlerebbe a favore dell'ammissione di ogni genere di mezzo di prova. Senonché va anche rispettata l'esigenza di una celere evasione dell'opposizione (art. 84 cpv. 2 LEF), ragione per cui deve bastare la verosimiglianza della sua eccezione (FRITZSCHE/WALDER, op. cit., § 20 n. 12).
4.5.2. Rare sentenze del Tribunale federale vanno nella medesima direzione (non la sentenza 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013 richiamata dai Giudici cantonali; v. piuttosto la sentenza 5A_556/2009 del 30 novembre 2009 consid. 2.3, con rinvio a DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1a ed. 1998, n. 93 ad art. 82 LEF; sentenza P.299/1984 del 12 luglio 1984 consid. 2, in Rep. 1985 pag. 33). Ma queste sentenze vanno contestualizzate. La più recente riprende acriticamente la prima. Questa, invece, sembra essere stata fraintesa: essa appare infatti rintuzzare una censura ricorsuale sollevata in quel preciso contesto, secondo la quale accogliendo l'eccezione di compensazione in ragione della sua mera verosimiglianza, la Corte cantonale avrebbe all'atto pratico invertito l'onere della prova circa l'esistenza della pretesa compensatoria; la conclusione del Tribunale federale, infatti, è che l'esame della pretesa compensatoria sotto l'angolo della sua verosimiglianza è conforme al diritto federale (loc. cit. in fine). Peraltro, quella sentenza - pronunciata da una Corte a tre Giudici in quella che era allora la procedura sommaria (art. 92 della previgente legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG; CS 3 499), abrogato con effetto al 15 febbraio 1992, v. Messaggio del 18 marzo 1991 concernente la modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria [...], FF 1991 II 469 n. 515), non pubblicata nella raccolta ufficiale e apparentemente non discussa in dottrina - non può avere, né intendeva avere, valenza di enunciazione di principio. Inoltre, evadendo un ricorso di diritto pubblico giusta l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, il potere d'esame del Tribunale federale era limitato all'arbitrio. Infine, la sentenza è anteriore all'entrata in vigore del CPC, il cui art. 254 è il fondamento dell'attuale e più recente giurisprudenza.
4.5.3. Invero, l'argomentazione del Tribunale di appello sovrappone indebitamente due momenti: quello dell'esigenza di mera verosimiglianza dell'eccezione sollevata dal debitore giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF e quello della forma nella quale l'eccezione va presentata. Che sia sufficiente rendere verosimile un'eccezione ancora non significa che qualsivoglia mezzo di prova debba essere ammesso. Appare piuttosto opportuno riprendere il ragionamento che il Tribunale federale ha adottato nella citata DTF 138 III 636 consid. 4.3.2 (supra consid. 4.3) : considerata la finalità della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione nonché la ridotta vincolatività delle decisioni prese in tale procedura, rammentata la natura documentale delle procedure sommarie connesse con la LEF, e richiamata la gerarchia dei mezzi di prova prevista ormai all'art. 254 CPC, nell'ambito dell'art. 82 LEF il principio della limitazione alla prova documentale - intesa ormai nell'accezione codificata all'art. 177 CPC - va ribadito, anche per le eccezioni del debitore (v. in questo senso Gilliéron, op. cit., n. 786). Tale principio può essere semmai allentato soltanto laddove l'eccezione del debitore lo esiga perentoriamente, e soltanto nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile. In parole semplici: laddove un'eccezione, per sua stessa natura, possa essere dimostrata mediante documenti, il giudice del rigetto non potrà ammettere prove di altro genere. È, questo, senz'altro il caso della compensazione: se la pretesa compensatoria è contenuta in un documento, essa potrà validamente suffragare l'opposizione al precetto esecutivo; altrimenti, il debitore dovrà far valere tale pretesa nell'eventuale successiva procedura ordinaria di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Il discorso potrà essere sfumato laddove il debitore escusso non eccepisca la compensazione, bensì sollevi altre eccezioni ad infirmare il riconoscimento di debito. Ma, qui fuori tema, la questione non va dibattuta oltre in questa sede.
5.
Alla luce di quanto precede, l'approccio del Tribunale di appello - che ha rigettato l'opposizione formulata dalla ricorrente dopo un approfondito esame della verosimiglianza del credito compensatorio fondato sul rapporto di C.________ - impone le seguenti considerazioni.
5.1. Il Tribunale di appello ha sottoposto il rapporto di C.________ a un esame di merito oltremodo approfondito. In un primo tempo, esso ha escluso che detto rapporto potesse avere valore di prova, in quanto - nel migliore dei casi - perizia di parte. Ma i Giudici cantonali sono andati oltre: dopo aver soppesato e confrontato l'argomentazione apportata dalle parti in prima e seconda istanza, hanno interlocutoriamente concluso che il rapporto appariva unilaterale. In seguito, dopo aver preso in considerazione la mancanza di spiegazioni, da parte della qui ricorrente, a giustificazione del fatto che le uniche fonti citate nel rapporto sarebbero due "gole profonde" e che dallo stesso sarebbero state volutamente espunte delle ricevute, e considerato in seguito l'esclusione di responsabilità espressa da C.________ sulla completezza e affidabilità del rapporto, i Giudici cantonali hanno espresso i primi dubbi sulla verosimiglianza del credito posto in compensazione. Indi hanno apprezzato, a valere quale indizio di poca verosimiglianza, il fatto che nonostante all'interno dell'organizzazione della ricorrente fosse operativa un'unità di controllo delle spese con un processo ben delineato, le accuse fossero emerse soltanto anni più tardi; ed anche la mancata trattazione di questa tematica nel rapporto di C.________. Essi si sono poi chinati sull'assenza di spiegazioni da parte della ricorrente a proposito delle spese locative, considerate inclassificabili nel rapporto di C.________ benché il contratto di locazione fosse a nome della ricorrente medesima; e hanno criticato quest'ultima per non aver chiesto spiegazioni all'opponente su spese di viaggio e telefono che ora, a distanza di anni, si ritengono ingiustificate. L'inattendibilità del rapporto di C.________ viene infine desunta dal manifesto abbaglio concernente presunti investimenti illeciti in un proprio fondo (in realtà, caso di omonimia) e dalla poco credibile qualifica delle cifre vantate dalla ricorrente, non sufficientemente definite oppure non direttamente constatate da C.________, bensì scaturenti in parte da allegazioni di dipendenti e dedotte dall'assenza di giustificativi senza che sia stata data la possibilità all'opponente di fornirli.
5.2. Da questo riassunto della motivazione del giudizio impugnato appare che i Giudici cantonali non si sono limitati ad esaminare determinati documenti prodotti da una parte in funzione di una precisa, lineare e unitaria tesi. Sono andati ben oltre: hanno soppesato le allegazioni delle parti, al fine di stabilire chi avesse contestato cosa; hanno valutato numerosi silenzi, lacune e contraddizioni nel rapporto di C.________; hanno infine rimproverato alla ricorrente l'omissione di controlli e critiche tempestive, ritenute possibili e anzi dovute in ragione dell'esistenza di un'organizzazione interna preposta ai controlli delle spese. Sono, quelli descritti, accertamenti che non si fondano soltanto sul documento prodotto dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa compensatoria e che travalicano manifestamente i limiti della cognizione del giudice del rigetto. Sembra doversi desumere, alla lettura del consid. 7.5 del giudizio impugnato, che tale modo di procedere derivi da un fraintendimento della giurisprudenza: i Giudici cantonali vi affermano, infatti, che l'esame del titolo di rigetto e l'esame delle eccezioni giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF sottostanno a metri di giudizio differenti, queste ultime dovendo "essere rese semplicemente verosimili". Come già esposto (supra consid. 4, in particolare 4.5.3), se è vero che l'eventuale credito compensatorio va soltanto reso verosimile, la verosimiglianza va però resa su base documentale.
5.3. Ne discende che il Tribunale di appello avrebbe dovuto accogliere il reclamo e pronunciare l'integrale rigetto provvisorio dell'opposizione non già in virtù dell'esame di dettaglio svolto, che non gli competeva nella procedura in corso, bensì poiché l'argomentazione della qui ricorrente a suffragio della propria pretesa compensatoria non poteva essere resa verosimile soltanto sulla base del documento da essa prodotto (rapporto di C.________) ed oltrepassava così i limiti della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione. Il presente ricorso va pertanto respinto mediante sostituzione di motivazione (supra consid. 1.2).
6.
Sia peraltro detto, a titolo meramente abbondanziale, che l'analisi eseguita dai Giudici cantonali sul rapporto di C.________ resiste senz'altro alle relative critiche ricorsuali.
6.1. La ricorrente ritiene che l'apprezzamento del rapporto di C.________ da parte del Tribunale di appello leda il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost. e art. 97 LTF) e il proprio diritto alla prova (art. 29 Cost., art. 8 CC e art. 150 segg. CPC). Ma l'enunciazione di questi principi non basta a sostanziare le censure (supra consid. 1.2 e 1.3). Nel caso concreto, le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù nella reiterazione di quanto già affermato nelle sedi inferiori: di carattere appellatorio, esse sono integralmente inammissibili.
6.2. Altre censure sono invece infondate, quando non al limite del temerario.
6.2.1. La ricorrente teorizza, in primo luogo, che il rapporto di C.________ dovrebbe essere considerato non una perizia, bensì un " rapporto di controllo ", che non comporta valutazioni peritali bensì è "focalizzato sull'esame della documentazione contabile disponibile"; esso sarebbe pertanto un "insieme di documenti e constatazioni di fatti e di cifre [...]" di per sé fedefacente, e comunque non soggetto a contraddittorio. A parte che la logica di questa teoria sfugge, l'affermazione ricorsuale non si confronta con la giurisprudenza e la dottrina relative al valore probatorio della perizia di parte indicate dal Tribunale di appello. Certo, anche in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione una determinata pretesa può essere dimostrata sulla scorta di un complesso di documenti legati fra loro (DTF 136 III 627 consid. 2; sentenza 5A_206/2013 del 13 maggio 2013 consid. 2.3; AMONN/WALTHER, op. cit., § 19 n. 79), a condizione tuttavia che i medesimi siano inequivocabili - ciò che appunto non avviene nel caso concreto, nel quale va ritenuto che ognuna delle numerose posizioni elencate nel rapporto di C.________ sia contestata. In quanto sufficientemente motivata, la censura appare manifestamente infondata.
6.2.2. La ricorrente considera poi che " invocando un inesistente diritto al contraddittorio dell'escutente durante l'allestimento del Rapporto ", il Tribunale di appello le avrebbe fatto carico dell'onere della prova certa, violando in tal modo l'art. 82 cpv. 2 LEF. La critica è nebulosa: non solo non è chiaro il nesso fra diritto al contraddittorio dell'escutente e messa a carico dell'onere della prova; la ricorrente nemmeno indica precisamente dove la Corte cantonale avrebbe affermato il preteso diritto al contraddittorio, né in quale contesto essa le avrebbe messo a carico l'esigenza di una prova certa. Anzi: la sentenza impugnata riafferma in modo inequivocabile l'applicabilità del principio della verosimiglianza, e lo ha espresso in occasione dell'esame delle censure del qui opponente. Ammettendone per ipotesi l'ammissibilità, la censura appare dunque assolutamente infondata.
6.2.3. La ricorrente assevera poi che a torto il Tribunale di appello avrebbe applicato "nell'ambito della procedura sommaria i precetti dottrinali e giurisprudenziali sull'assenza di concludenza probatoria della perizia di parte che valgono invece per la procedura ordinaria". Anche questa censura appare perlomeno azzardata, già per il fatto che è assolutamente fantasioso affermare che la possibilità di chiedere una perizia giudiziaria nella procedura ordinaria dipenda dall'esclusione di valore probatorio di una perizia di parte. Per non parlare dell'incongruenza del ragionamento ricorsuale, che mescola apprezzamenti sulla natura di un determinato mezzo di prova con altri che riguardano invece la procedura (ordinaria/sommaria) applicabile - incongruenza che si perpetua laddove la ricorrente pretende che le obiezioni del qui opponente, contrariamente alle sue, sarebbero pertinenti soltanto nella procedura ordinaria di merito. Una violazione degli art. 82 cpv. 2 LEF, 252 segg. CPC e 29 Cost. - peraltro invocati genericamente nella medesima frase - non è riscontrabile.
6.2.4. Manifestamente incompatibile con i principi della procedura di rigetto dell'opposizione è poi la censura ricorsuale in virtù della quale il Tribunale di appello avrebbe dovuto d'ufficio considerare le poste verosimili alla lettura del rapporto di C.________, e ridurre di conseguenza l'importo da ammettere in compensazione: tale esame non solo esula dalla competenza del giudice del rigetto, poiché implica un apprezzamento di poste contestate (supra consid. 3.3), bensì incombe alla parte che si prevale di un'eccezione (supra consid. 3.2).
6.2.5. È giusto, invece, criticare l'apprezzamento dell'esistenza e del funzionamento di un sistema di controllo interno svolto dal Tribunale di appello - tema che, come già detto (supra consid. 5.2), esula dalla sua competenza; ma trattandosi di uno fra i molti criteri presi in considerazione dalla Corte cantonale, l'ammissione di questa critica nulla muterebbe all'esito del gravame.
6.2.6. Infondata, infine, è la critica ricorsuale mediante la quale la ricorrente pretende di considerare fondate le sue pretese di rimborso di spese delle quali il carattere non è noto: dimentica, in questo contesto, che l'onere di rendere verosimile la pretesa su base documentale incombe a lei. Semplicemente temeraria è invece la pretesa della ricorrente che venga tenuto conto delle testimonianze di propri dipendenti.
7.
In conclusione, il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Essa dovrà inoltre versare un congruo importo a titolo di ripetibili all'opponente (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 agosto 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini