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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_902/2015
Sentenza dell'11 agosto 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinate dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrenti,
contro
Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno, Contrada nuova 3, casella postale 256, 6982 Agno.
Oggetto
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2015
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. B.________ è figlia di A.________ e C.________. B.________ è affetta da anomalia cromosomica con vizio congenito e grave ritardo psichico; è al beneficio di una rendita intera AI e vive con la madre. La famiglia di A.________ è seguita dai servizi sociali sin dal 1991. In particolare l'educazione e la cura dei figli (B.________ ha due fratelli minori) hanno fatto oggetto nel tempo di numerose misure; con riferimento a B.________, divenuta maggiorenne ella è stata prima interdetta, ed in seguito posta sotto l'autorità parentale della madre ai sensi del vecchio art. 385 cpv. 3 CC.
A.b. Il mese di maggio 2003, A.________ ed i figli si sono trasferiti a X.________. Attualmente, madre e figlia risiedono a Y.________. A seguito di varie segnalazioni, fra ottobre 2013 e agosto 2014 A.________ è stata convocata dall'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno (di seguito: Autorità di protezione) a tre udienze per discutere della situazione della figlia B.________. In data 4 dicembre 2014, l'Autorità di protezione ha revocato alla madre l'esercizio dell'autorità parentale (vecchio art. 385 cpv. 3 CC) e ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di B.________. A sua volta, A.________ medesima è dal 12 febbraio 2015 sottoposta ad una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni.
B.
In data 19 gennaio 2015, A.________ e B.________ hanno inoltrato al Tribunale di appello del Cantone Ticino reclamo contro la risoluzione 4 dicembre 2014 dell'Autorità di protezione, chiedendo essenzialmente una riduzione della portata della curatela a compiti di sostegno sociale. Con la qui impugnata sentenza 9 ottobre 2015, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha respinto il gravame.
C.
Con allegato 12 novembre 2015, A.________ e B.________ (di seguito: ricorrenti) insorgono dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e la riformulazione dei compiti da conferire al curatore.
Con decreto 2 dicembre 2015 è stato negato al gravame l'effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso in materia civile, interposto entro i termini di legge (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) in materia di protezione degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) pronunciata da un'autorità cantonale suprema in qualità di istanza di ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), è senz'altro ammissibile dal punto di vista delle esigenze menzionate.
1.2.
1.2.1. La legittimazione ricorsuale di A.________ fa difetto. Avanti al Tribunale federale, infatti, la legittimazione ricorsuale si determina esclusivamente sulla base dei requisiti posti dall'art. 76 cpv. 1 LTF. Se da un lato è pacifica la partecipazione di lei alla procedura nel Cantone, non discussa dal Tribunale di appello ma fondata sull'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC (v. in proposito sentenze 5A_663/2013 del 5 novembre 2013 consid. 3; 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015 consid. 2.5), appare d'altro lato che A.________ non dispone di un interesse proprio, personale, al ricorso; in ogni caso, non lo tematizza, ed ancor meno lo spiega. Né appare, a prima vista, che un eventuale accoglimento del ricorso sarebbe suscettibile di modificare la sua posizione fattuale o giuridica (sentenza 5A_295/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1). Dalla motivazione del gravame si evince, al contrario, che ella intende difendere gli interessi presunti della figlia: ora, la giurisprudenza recente ha riaffermato che, nell'ottica dell'art. 76 cpv. 1 LTF, è indispensabile un interesse personale al ricorso, e che la difesa di interessi altrui, quand'anche si tratti di un parente, non basta a legittimare un terzo a ricorrere al Tribunale federale (sentenza 5A_295/2015 cit. consid. 1.2.3). Il suo ricorso si appalesa dunque di primo acchito inammissibile.
1.2.2. La legittimazione ricorsuale di B.________ avanti al Tribunale federale è pacifica, avendo ella preso parte alla procedura nell'istanza inferiore, ed essendo risultata soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF).
1.3. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nei motivi del ricorso l'insorgente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
2.
Il bisogno d'aiuto di B.________ è apparso evidente al Tribunale di appello e non è contestato che ella necessiti di una curatela. Controversa è l'istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (a norma degli art. 394 e 395 CC) a suo favore; B.________ chiede l'istituzione di una curatela limitata all'incentivazione del suo benessere sociale.
2.1. Il nuovo diritto di protezione dell'adulto si fonda sul principio dell'autodeterminazione. La legge non prevede misure di protezione dell'adulto precostituite e rigide; l'autorità deve piuttosto offrire alla persona bisognosa d'aiuto soluzioni confezionate "su misura", concepite in maniera che l'ingerenza dello Stato nella vita privata della persona assistita sia ridotta al minimo indispensabile (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 6406 seg. n. 1.3.4, 6433 ad art. 391 D-CC). La misura meno invasiva consiste nell'amministrazione di sostegno dell'art. 393 cpv. 1 CC: previo accordo della persona bisognosa di assistenza, permette di offrire alla medesima un sostegno per provvedere a determinati affari. La curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 cpv. 1 CC è per contro concepita a beneficio di quella persona che non può (più) provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata (sentenza 5A_795/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.1.2). La scelta della misura appropriata deve rispondere in primo luogo ai criteri della sussidiarietà e della proporzionalità. Non solo va scelta, fra quelle disponibili, la misura meno invasiva, ma anzi: se la persona bisognosa può essere altrimenti aiutata - ad esempio facendo capo alla famiglia o ad altre persone a lei prossime - l'autorità di protezione degli adulti deve del tutto prescindere dall'adottare una misura (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; DTF 140 III 49 consid. 4.3.1; sentenza 5A_795/2014 cit. consid. 4.2.1). La scelta della misura appropriata è un tipico giudizio fondato sull'apprezzamento del giudice di merito (art. 4 CC), che il Tribunale federale riesamina con riserbo (sentenze 5A_795/2014 cit. consid. 4.2.2; 5A_667/2013 del 12 novembre 2013 consid. 6.2).
2.2. Il Tribunale di appello ha confermato l'adozione della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di B.________, in vece di una misura meno incisiva. Premesso che l'adeguamento delle misure in essere richiesto dal nuovo diritto di protezione dell'adulto (art. 14 cpv. 2 tit. fin. CC) avrebbe dovuto condurre alla mutazione del ripristino dell'autorità parentale (vecchio art. 385 cpv. 3 CC) in essere in una curatela generale (art. 398 CC), esso ha ritenuto la misura adottata dall'Autorità di protezione sufficiente, ma anche necessaria. Ha in particolare considerato che B.________ ha effettivamente difficoltà nel gestire il proprio patrimonio ed i propri redditi, difficoltà alle quali non può supplire la madre A.________. Ella, infatti, è a sua volta sottoposta a curatela di rappresentanza con amministrazione dei propri beni: nella risoluzione 12 febbraio 2015 che ha adeguato la curatela volontaria sino a quel momento in essere, rimasta inoppugnata e cresciuta in giudicato, l'Autorità di protezione ha constatato che la madre "appare al momento in uno stato di debolezza che comporta difficoltà di gestione del proprio patrimonio, dei propri redditi nonché della burocrazia in generale [...]". Incapace di provvedere ai propri affari, la madre è stata considerata evidentemente incapace di provvedere a quelli della figlia.
Il Tribunale di appello ha peraltro considerato la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni rispettosa dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nessun'altra misur a meno incisiva essendo a disposizione. Esso ha infine sottolineato che la misura adottata non toglie alla madre - della quale è espressamente riconosciuta l'adeguata attenzione che porta alla figlia - la facoltà di occuparsi di tutte le questioni legate alle esigenze personali di quotidianità che esulano dalle limitate mansioni amministrative e gestionali affidate al curatore.
3.
Le obiezioni sollevate nel ricorso in materia civile non sono atte a sovvertire le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale di appello.
3.1. La ricorrente B.________ sottolinea che le segnalazioni secondo le quali ella non sarebbe seguita adeguatamente non concernono questioni finanziarie o amministrative; peraltro, ella lascia trasparire che dette segnalazioni siano piuttosto la conseguenza del comportamento talvolta "un poco sopra le righe" della madre.
Va tuttavia rilevato, in proposito, che il Tribunale di appello non fa alcuna menzione di comportamenti discutibili della madre, ed anzi sottolinea - come si è già detto - l'attenzione premurosa che ella dedica alla figlia. Fondata su fatti nuovi, che non possono essere presi in considerazione dal Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF), l'obiezione è pertanto inammissibile.
3.2.
3.2.1. Per l'essenziale, la ricorrente B.________ contesta una valutazione della situazione di fatto effettuata "in modo unicamente teorico, senza tenere presente le particolarità della fattispecie". Ammette che il ragionamento del Tribunale di appello, secondo la quale la madre non sia atta ad occuparsi dell'amministrazione degli averi della figlia poiché ella stessa a beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, possa apparire, da un profilo prettamente teorico, corretto. Tuttavia, B.________ ritiene debba essere presa in considerazione la situazione del nucleo famigliare e non unicamente la sua. Pone in evidenza come gli scontri fra la madre e l'Autorità di protezione siano ormai un ricordo del passato, e che la situazione sia ormai "molto più tran quilla ", anche grazie all'aiuto del legale che la assiste. L'intervento deciso dall'Autorità di protezione verrebbe a turbare il delicato equilibrio venutosi a creare. Peraltro, la situazione finanziaria di madre e figlia " appare essere gestita attualmente in modo accettabile ".
3.2.2. L'adozione di una determinata misura di protezione dell'adulto piuttosto che un'altra non può farsi sulla scorta di criteri altri che quelli ritenuti dalla legge e sviluppati dalla giurisprudenza, correttamente esposti dal Tribunale di appello, come ammette B.________ medesima. Il gradimento della misura può influenzarne le probabilità di successo, ma non autorizza certo l'autorità di protezione degli adulti a rinunciare alla misura meglio atta a far fronte alla necessità della persona bisognosa d'aiuto.
Per contro, l'argomento principale a fondamento della sentenza impugnata appare corretto non solo a livello teorico, ma anche adeguato alle circostanze del caso concreto: B.________ non spiega, in ogni caso, quali ragioni le facciano dire perché la madre, che ha accettato la curatela a proprio favore, dimostrando così in modo concludente di condividere l'opinione dell'Autorità di protezione secondo la quale ella non sarebbe in g rado di provvedere alla gestione delle proprie risorse finanziarie, dovrebbe essere in grado di gestire quelle della figlia. Il modo in cui il Tribunale di appello ha fatto uso del proprio ampio margine d'apprezzamento appare pertanto senz'altro conforme al diritto federale, a maggior ragione considerato il riserbo che si impone il Tribunale federale nel suo riesame (supra consid. 2.1).
Nella misura in cui è ammissibile, l'argomento ricorsuale è infondato.
3.2.3. La constatazione che B.________ necessiti di aiuto non può essere controbattuta pretendendo in modo del tutto generico che l'attuale gestione sia accettabile. Ella avrebbe, semmai, dovuto esporre in qual modo la madre gestisce i propri beni e le proprie entrate, e come ella disbrighi le questioni amministrative che la concernono, spiegando perché tale aiuto sia sufficiente e la misura della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni sia, di fatto, superflua.
Quest'argomento ricorsuale si rivela pertanto di primo acchito inammissibile per carenza di motivazione, come lo è peraltro la censura di violazione dell'art. 97 LTF, non bastando l'invito ad esaminare la sentenza impugnata "sotto questo profilo" per soddisfa re le accresciute esigenze di motivazione in tema (supra consid. 1.4).
3.3. In quanto ammissibili, le censure ricorsuali devono pertanto essere respinte.
4.
Ne discende che il ricorso di A.________ va dichiarato inammissibile, mentre quello di B.________ va respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico delle ricorrenti soccombenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'Autorità di protezione, che si è espressa sulla domanda di concessione dell'effetto sospensivo nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di A.________ è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di B.________ è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in solido.
4.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 agosto 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini