BGer 9C_358/2016
 
BGer 9C_358/2016 vom 22.06.2016
9C_358/2016 {T 0/2}
 
Sentenza del 22 giugno 2016
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 10 marzo 2016.
 
Visto:
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 14 maggio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 10 marzo 2016 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, mediante il quale è stata confermato il rifiuto di ammettere il condono della restituzione di prestazioni di vecchiaia indebitamente percepite per complessivi fr. 6'945.-,
 
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208),
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza,
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60),
che possono essere addotti nuovi fatti e mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF),
che l'oggetto del contendere dinanzi all'autorità inferiore concerneva la domanda di condono del ricorrente in merito alla restituzione delle prestazioni di vecchiaia indebitamente percepite dalla defunta madre in precedenza - considerata l'errata indicazione della sua data di nascita - e da lui medesimo dopo il decesso di sua madre per un importo complessivo di fr. 6'945.-,
che il ricorrente si richiama alla propria buona fede e, allegando nuovi documenti inammissibili ai sensi dell'art. 99 LTF, alla sua precaria situazione economica in Italia, limitandosi così a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - il giudizio impugnato, senza però confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il Tribunale amministrativo federale a confermare l'assenza dei presupposti per il condono, in concreto senza indicare perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto federale o si fonderebbe su un apprezzamento manifestamente erroneo dei fatti,
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione suesposte,
che a titolo abbondanziale si rileva altresì che la richiesta di sospensione, rispettivamente di dilazione di pagamento, almeno fino al 30 giugno 2017, è da inoltrare, se del caso, alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) di Ginevra,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 giugno 2016
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
La Cancelliera: Cometta Rizzi