BGer 5A_61/2016
 
BGer 5A_61/2016 vom 27.05.2016
{T 0/2}
5A_61/2016
Decreto del 27 maggio 2016
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco, piazza Grande 1, casella postale 656, 6512 Giubiasco.
Oggetto
effetto sospensivo (privazione custodia parentale),
ricorso contro il decreto emanato il 23 dicembre 2015 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con decisione 9 dicembre 2015 l'Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco ha, in via cautelare, limitato il diritto di A.________ di decidere il luogo di dimora del figlio B.________ (art. 310 CC) e dato mandato all'UAP di Bellinzona di collocare il figlio e, in via supercautelare, istituito una curatela educativa in favore di B.________ (art. 308 CC) e regolato il diritto di visita della madre;
che l'Autorità regionale di protezione 15 ha anche tolto ad un eventuale reclamo l'effetto sospensivo;
che con reclamo 14 dicembre 2015 A.________ si è aggravata contro la decisione 9 dicembre 2015, postulando anche la restituzione dell'effetto sospensivo;
che con decreto 23 dicembre 2015 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al reclamo;
che con ricorso in materia civile 22 gennaio 2016 A.________ ha impugnato il decreto 23 dicembre 2015 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che nel frattempo con sentenza 8 aprile 2016 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha statuito sul reclamo 14 dicembre 2015;
che con scritto 11 maggio 2016 le parti sono pertanto state invitate a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso 22 gennaio 2016 pendente dinanzi al Tribunale federale sia divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili;
che con osservazioni 13 maggio 2016 la ricorrente ha ritenuto che il suo rimedio non " possa essere divenuto privo di oggetto solo perché nel frattempo vi è stata la decisione nel merito, contestata, da parte della Camera di Protezione del Tribunale di appello " e ha chiesto la messa a carico di spese e ripetibili alla controparte;
che con scritto 20 maggio 2016 l'Autorità regionale di protezione 15 si è invece rimessa al giudizio del Tribunale federale;
che l'emanazione della sentenza sul reclamo ha senz'altro reso senza oggetto il ricorso contro la reiezione della richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo a detto reclamo;
che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nulla muta al riguardo il fatto che la sentenza 8 aprile 2016 sia stata impugnata dinanzi al Tribunale federale: ciò conferma anzi come il presente procedimento sia ormai giunto ad uno stadio successivo al reclamo;
che spetterebbe a priori al giudice dell'istruzione decidere quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF);
che compete tuttavia alla Corte - nella composizione di tre giudici - decidere sulla domanda di gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 3 LTF; decreti 4A_49/2015 del 29 aprile 2015; 2C_423/2007 del 27 settembre 2007 consid. 3.1);
che quando una lite diventa senza oggetto, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC);
che la decisione impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari (DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii), per cui la ricorrente poteva far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);
che in concreto ella ha invece omesso del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e quindi, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il suo ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per insufficiente motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6);
che le spese giudiziarie vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), alla quale non può essere concessa l'assistenza giudiziaria, poiché il suo rimedio non aveva fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
che non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente già in virtù dell'art. 68 cpv. 3 LTF;
 
per questi motivi, il Tribunale federale decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 maggio 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente :  La Cancelliera:
von Werdt  Antonini