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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_226/2016
Sentenza del 28 aprile 2016
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 febbraio 2016.
Visto:
la sentenza 8C_760/2013 dell'8 novembre 2013 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che a sua volta ha respinto un ricorso contro la decisione su opposizione della Cassa cantonale di disoccupazione, la quale ha condannato il ricorrente alla restituzione di prestazioni indebitamente percepite,
il ricorso del 31 marzo 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni emanato il 29 febbraio 2016 con cui è stato confermato il rigetto della domanda di condono,
lo scritto del 1° aprile 2016 con il quale, per ordine del Tribunale federale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte a l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
l'atto complementare dell'11 aprile 2016 (timbro postale),
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 LTF),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che il ricorrente non si confronta con le considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e su di un precedente giudizio in materia di assicurazione contro gli infortuni, ha rigettato il ricorso per due ordini di motivi,
che per consolidata giurisprudenza, quando la decisione querelata poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare come ognuna di esse violi il diritto (DTF 138 III 728 consid. 3.4 pag. 735; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100),
che il ricorrente per dimostrare la sua buona fede sottolinea particolarmente la circostanza secondo cui il suo ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il 30 settembre 2012, non contestando però l'accertamento operato dalla Corte cantonale, il quale ha stabilito, richiamando le distinte di salario e l'attestato del datore di lavoro, la fine del rapporto lavorativo il 31 gennaio 2013,
che oltretutto nell'ambito dell'accertamento dei fatti, aspetto su cui il ricorrente impernia soprattutto il suo ricorso, non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella della Corte cantonale, bensì occorre spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 28 aprile 2016
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi