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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_137/2016,
5A_138/2016,
5A_139/2016
Sentenza del 22 febbraio 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari,
Autorità regionale di protezione 2, sede di Mendrisio, via Eugenio Bernasconi 26, 6853 Ligornetto.
Oggetto
relazioni personali,
ricorsi contro le sentenze emanate il 19 gennaio 2016
e il 28 gennaio 2016 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che C.________ è figlia di A.________ e B.________;
che con sentenza 19 gennaio 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile (siccome privo di un confronto con la motivazione del giudizio impugnato e contenente pretese esulanti dall'oggetto di tale giudizio) un reclamo introdotto da A.________ avverso una decisione 22 giugno 2015 con la quale l'Autorità regionale di protezione 2 ha revocato una sua precedente decisione supercautelare di sospensione dei diritti di visita tra padre e figlia e li ha ripristinati in forma sorvegliata;
che con sentenza 19 gennaio 2016 il medesimo Presidente ha dichiarato irricevibile (siccome superato e contenente pretese nuove, esulanti dall'oggetto del giudizio impugnato o poco chiare) anche un altro reclamo di A.________ rivolto contro una decisione 30 luglio 2015 mediante la quale l'Autorità regionale di protezione 2 ha fissato tre incontri tra padre e figlia;
che con sentenza 28 gennaio 2016 lo stesso Presidente ha poi respinto un reclamo presentato da B.________ avverso una decisione 21 settembre 2015 con la quale l'Autorità regionale di protezione 2 ha (in parziale accoglimento di un'istanza di A.________) ampliato i diritti di visita in forma sorvegliata tra padre e figlia da un'ora ad un'ora e mezza ogni quindici giorni;
che con tre ricorsi 18 febbraio 2016 A.________ ha impugnato le predette sentenze cantonali dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari;
che, siccome le sentenze impugnate concernono le medesime parti e traggono origine dalla medesima fattispecie, per ragioni di economia di procedura si giustifica di trattare congiuntamente i tre ricorsi - di medesimo contenuto - e di statuire sugli stessi con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che nei confusi gravami all'esame si cerca invano un'argomentazione conforme a tali esigenze di motivazione;
che infatti il ricorrente, invece di sostanziare compiutamente le sue censure contro gli argomenti posti a fondamento delle impugnate sentenze, si limita a rievocare vicissitudini, a formulare rimproveri nei confronti delle parti e delle autorità coinvolte nella procedura, nonché a discutere questioni che esulano dall'oggetto dei querelati giudizi;
che il ricorrente, del resto, non ha nemmeno un interesse a ricorrere contro la sentenza 28 gennaio 2016, con la quale l'autorità inferiore ha respinto un reclamo di B.________ (v. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze i ricorsi si rivelano inammissibili e possono essere decisi nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole dei suoi gravami (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
che con l'evasione dei ricorsi le istanze di adozione di misure cautelari divengono prive di oggetto;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Le cause 5A_137/2016, 5A_138/2016 e 5A_139/2016 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono inammissibili.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
5.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 febbraio 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini