Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_32/2016
Sentenza dell'11 febbraio 2016
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Mutuel Assicurazione Malattia SA,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie
(presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 novembre 2015.
Visto:
il giudizio del 16 novembre 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame di A.________, nel senso di riconoscerlo debitore di Mutuel Assicurazione Malattia SA dell'importo di fr. 5'166.40 per premi LAMal da novembre 2012 a dicembre 2013, oltre interessi al 5% e spese di fr. 590.-,
il ricorso del 12 gennaio 2016 (timbro postale) di A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale,
considerando:
che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato consegnato al ricorrente il 23 novembre 2015,
che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 24 novembre 2015 ed è scaduto l'8 gennaio 2016, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF),
che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 12 gennaio 2016, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 11 febbraio 2016
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
La Cancelliera: Cometta Rizzi