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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2C_262/2015
Sentenza dell'8 gennaio 2016
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Aubry Girardin, Haag,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da Stephanie Motz, Barrister,
ricorrente,
contro
Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di dimora UE/AELS,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nato e cresciuto in Germania, il cittadino sloveno A.________ è entrato in Svizzera il 15 marzo 2009 ed ha ottenuto dalle autorità grigionesi un permesso di dimora UE/AELS valido sino al 14 marzo 2014 per svolgere un'attività lucrativa dipendente.
Nell'ottobre 2010, egli è diventato padre di un bambino, nato dalla relazione con la cittadina elvetica B.________. Il figlio è stato da lui riconosciuto nel marzo 2012. Quello stesso mese, A.________ si è trasferito in Ticino con la compagna, diventata sua moglie nell'aprile 2014.
B.
A.________ ha occupato le autorità penali svizzere ed estere nei seguenti termini:
sentenza dell'Amtsgericht Frankfurt am Main del 14 dicembre 2009: riconosciuto colpevole di truffa e condannato a una pena detentiva di 10 mesi sospesa condizionalmente sino al 17 maggio 2012;
sentenza dell'Amtsgericht Frankfurt am Main del 7 maggio 2010: riconosciuto colpevole di lesioni corporali e falsità in documenti e condannato a una pena detentiva di 1 anno, sospesa condizionalmente sino al 25 maggio 2013;
sentenza dell'Amtsgericht Frankfurt am Main del 2 luglio 2010: riconosciuto colpevole di truffa e falsità in documenti e condannato a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da euro 60 ciascuna;
provvedimento dell'Amtsgericht Frankfurt am Main del 4 novembre 2010: determinazione della pena relativa alle tre condanne precedenti in anni 2, con un periodo di prova sino al 19 novembre 2013;
sentenza della Staatsanwaltschaft Winterthur Unterland del 19 maggio 2011: riconosciuto colpevole di falsità in documenti e condannato alla pena di 30 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 800.--;
sentenza del Regionalgericht Bern-Mittelland del 25 marzo 2013: riconosciuto colpevole di reiterata falsità in documenti, truffa, appropriazione indebita, reiterata falsità in certificati, infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale e condannato ad una pena detentiva di 22 mesi (comminata in parte quale pena aggiuntiva a quella del 4 novembre 2010), sospesa condizionalmente per 16 mesi con un periodo di prova di 5 anni, nonché a una multa di fr. 1'000.--; pronuncia del prolungamento di 1 anno del periodo di prova relativo alla pena pecuniaria inflittagli il 19 maggio 2011; pronuncia di un'ordine di assistenza riabilitativa durante il periodo di prova.
C.
Preso atto di tali fatti, con decisione del 30 ottobre 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato ad A.________ il permesso di dimora di cui disponeva, fissandogli un termine per lasciare la Svizzera.
Su ricorso, detto provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con sentenza del 12 febbraio 2015.
D.
Il 25 marzo 2015 A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede: in via principale, che la sentenza del Tribunale amministrativo e la decisione della Sezione della popolazione vengano annullate; in subordine, che l'incarto sia rinviato alla Corte cantonale per nuovi accertamenti. Postula inoltre il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria.
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e l'Ufficio federale della migrazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.
Diritto:
1.
1.1. L'impugnativa è stata scritta in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF). Come già spiegatogli con lettera del 1° maggio 2015, il ricorrente non fa però valere ragioni sufficienti per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. Questo giudizio è quindi redatto nella lingua della decisione impugnata, ovvero in italiano (sentenze 2C_379/2014 del 2 ottobre 2014 consid. 1.1 e 2C_920/2012 del 27 marzo 2013 consid. 1).
1.2. La procedura ha preso avvio dalla revoca del permesso di dimora a suo tempo concesso al ricorrente. Quando tale misura è stata esaminata dal Tribunale cantonale amministrativo, detto permesso aveva però già perso di validità. Per questo motivo, constatato come il giudizio del Consiglio di Stato si pronunciasse anche sul diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, il Tribunale cantonale amministrativo ha trattato la fattispecie sotto questo profilo (querelato giudizio, consid. 1). Solo tale aspetto è di conseguenza oggetto di litigio (sentenze 2C_369/2011 del 24 ottobre 2011 consid. 1.1 e 2C_700/2009 del 15 aprile 2010 consid. 2.1). Benché in via principale formuli a torto conclusioni di carattere meramente cassatorio, ben si comprende del resto che l'impugnativa mira proprio ad un rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente (art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_54/2011 del 16 giugno 2011 consid. 1.3).
2.
2.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1).
In proposito occorre però rilevare che quando, come nella fattispecie, viene fatto plausibilmente valere il diritto ad un'autorizzazione di soggiorno da parte di un cittadino dell'UE sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), il Tribunale federale entra in materia nonostante la clausola menzionata, trattando la questione dell'effettivo diritto quale aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). Siccome il ricorrente è marito di una cittadina elvetica con cui indica di avere rapporti intatti, possibile è per altro anche il richiamo all'art. 42 cpv. 1 LStr nonché agli art. 13 Cost. e 8 CEDU (sentenze 2C_721/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 1.2 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 1.1).
2.2. Diretta contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), e presentata tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è quindi ammissibile quale ricorso ex art. 82 segg. LTF.
In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Per quanto direttamente volte all'annullamento della decisione emessa dalla Sezione della popolazione, le conclusioni tratte nel ricorso sono di conseguenza inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
3.
3.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro censurabile la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).
Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina in effetti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
3.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento dev'essere dimostrato nel ricorso, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
3.3. Dato che il ricorrente non li mette mai validamente in discussione - attraverso una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto -, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François Bellanger/Thierry Tanquerel [ed.], Le contentieux administratif, 2013, 137 segg.,159 segg., in cui viene tra l'altro spiegato che, in difetto di una critica circostanziata, anche aggiunte e precisazioni non possono essere considerate).
Ritenuto che il giudizio impugnato non fa menzione di questo evento e che il ricorrente non denuncia in proposito nessun accertamento arbitrario dei fatti, il Tribunale non potrà in particolare nemmeno tener conto del fatto che, dopo un primo, il ricorrente e sua moglie avrebbero avuto anche un secondo figlio.
4.
La procedura concerne il mancato rinnovo del permesso di dimora al ricorrente, cittadino sloveno coniugato con una cittadina svizzera.
4.1. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LStr, i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. A norma dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr, i diritti conferiti dall'art. 42 LStr si estinguono tuttavia se sussistono motivi di revoca giusta l'art. 63 LStr. Come rilevato nel giudizio querelato, ciò è tra l'altro il caso quando lo straniero è stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata (art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. b LStr). Siccome la revoca di un permesso di dimora non è regolata nell'ALC, il motivo indicato vale anche per la revoca rispettivamente il mancato rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenze 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 3 e 2C_370/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 3.1). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.
4.2. Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20).
4.3. Anche in presenza di motivi per revocare rispettivamente per non rinnovare un permesso, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, come nella fattispecie, un analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C_159/2014 del 31 ottobre 2014 consid. 4.1; 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).
5.
Tenuto conto delle pene pronunciate nei suoi confronti, il ricorrente a ragione non mette in discussione la sussistenza di un motivo di revoca, quindi di un ostacolo al rinnovo del suo permesso di dimora in base al diritto interno (precedente consid. 4.1; sentenza 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 3).
Una pena detentiva è infatti considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 139 I 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.), di modo che le condizioni per l'applicazione dell'art. 62 lett. b in relazione con l'art. 63 LStr sono date.
Contrariamente a quanto da lui sostenuto, il giudizio impugnato ha però pure proceduto ad una valutazione dei singoli aspetti della fattispecie che non risulta criticabile né in relazione all'art. 5 allegato I ALC, né al principio della proporzionalità, invocato con riferimento al diritto interno e all'art. 8 CEDU.
6.
6.1. Secondo l'accertamento dei fatti contenuto nel giudizio impugnato, che vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), a partire dal 2008 e fino alla metà del 2012 il ricorrente ha compiuto molteplici atti di rilievo penale sia in Germania sia in Svizzera. Sanzionati come tali dalle autorità preposte, gli stessi gli sono quindi valsi ben cinque condanne, per una pena complessiva - anche se in buona parte sospesa - di oltre quattro anni di detenzione.
Il fatto che il maggior numero di reati da lui compiuti non siano reati contro la persona, ma riguardino il patrimonio e la falsità in atti, non può essergli inoltre di giovamento. Come già più volte rilevato da questa Corte, motivi di ordine e sicurezza pubblici atti a giustificare una limitazione della libera circolazione delle persone possono sussistere anche in caso di compimento di reati come quelli da lui preponderantemente commessi (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1 pag. 29; sentenze 2C_8/2014 dell'8 gennaio 2015 consid. 4.1; 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 5.4; 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1 e 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). Come rilevato, tra i reati sanzionati con sentenza del 7 maggio 2010 vi è ad ogni modo anche quello di lesioni corporali che, insieme a quello di falsità in documenti, ha portato alla condanna del ricorrente ad una pena detentiva di 1 anno, sospesa condizionalmente fino al 25 maggio 2013.
6.2. D'altra parte, nemmeno può essere detto che alla base della decisione di non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente vi siano unicamente ragionamenti di prevenzione generale.
Già resosi più volte colpevole di atti penalmente rilevanti sia in Germania che in Svizzera, e per questo già più volte condannato, egli ha in effetti dimostrato, attraverso il suo comportamento, di non essere capace di arrestare la propria attività illecita e questo, nonostante fosse ancora in periodo di prova, nonostante la relazione nel frattempo intrapresa con B.________ e nonostante la nascita di un figlio.
6.3. Tenuto conto del fatto che i reati per cui egli è stato condannato con giudizio del 25 marzo 2013 sono stati compiuti fino alla metà del 2012 e non sono dunque lontani nel tempo (sentenze 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 4.3 e 2C_110/2012 del 26 aprile 2012 consid. 3), del fatto che la pena di 22 mesi parzialmente sospesi comminatagli con tale pronuncia fissa il periodo di prova addirittura a cinque anni e ordina nel contempo un'assistenza riabilitativa, così come del fatto che il compimento di detti reati è stato preceduto da una serie di altre infrazioni, oggetto di condanne precedenti, anche la conclusione secondo cui vi sia un concreto rischio di recidiva e che questo pericolo giustifica il mancato rinnovo del permesso di dimora richiesto pure nell'ottica dell'art. 5 Allegato I ALC dev'essere quindi sostanzialmente condivisa.
A titolo di paragone può del resto essere menzionata la recente sentenza 2C_891/2014 del 13 luglio 2015, concernente un cittadino italiano condannato a più riprese, segnatamente per reati contro il patrimonio e per falsità in atti: nel 2002, ad una multa di fr. 5'000.-- e nel 2012 ad una pena detentiva di 24 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. In tale giudizio, presentato come un caso limite, il Tribunale federale ha infatti ammesso una lesione dell'art. 5 Allegato I ALC siccome: le ultime malversazioni commesse dal ricorrente risalivano alla metà del 2009; a far tempo dal 1° gennaio 2012, l'insorgente aveva trovato un impiego stabile, in ambito differente da quello in cui aveva delinquito; un nuovo equilibrio era stato da lui raggiunto anche dal punto di vista affettivo. Come già rilevato, simili circostanze non sono tuttavia date nella fattispecie in esame. Tra il febbraio 2009 e il 2013, ovvero in un lasso di tempo breve, il ricorrente è infatti stato giudicato a cinque riprese, accumulando condanne per oltre quattro anni di detenzione; i reati più recenti risalgono alla metà del 2012; la stabilità affettiva e la nascita del suo primo figlio non gli hanno impedito di continuare a delinquere.
6.4. Anche gli ulteriori elementi sottolineati nell'impugnativa a sostegno del mantenimento del permesso di domicilio non permettono infine di giungere a diverso risultato.
6.4.1. Davanti al Tribunale federale l'insorgente tenta a più riprese di completare i fatti: contestualizzando le circostanze nelle quali ha commesso i reati per cui è stato giudicato, descrivendo il suo percorso dopo l'ultima condanna, ecc. Come spiegato, simili aggiunte, formulate senza presentare una censura relativa all'accertamento dei fatti, sono tuttavia inammissibili (precedente consid. 3.3).
6.4.2. In parallelo, al ricorrente non giova nemmeno il richiamo alla sentenza 2C_622[recte: 611]/2013 del 13 ottobre 2014. Come indicato dalla Segreteria di Stato della migrazione nella presa di posizione del 13 luglio scorso, la fattispecie in esso trattata non è in effetti per nulla simile alla presente. A ciò va inoltre aggiunto che, constatata la violazione del principio della proporzionalità, in quel giudizio la questione del rispetto dell'art. 5 Allegato I ALC non è stata affatto esaminata.
6.4.3. Neanche può poi essere dato un rilievo determinante al fatto che la parte di pena non sospesa sia stata espiata nella forma degli arresti domiciliari, sotto sorveglianza elettronica. Benché costituisca un'indicazione che può senz'altro essere valutata in maniera positiva (sentenze 2C_361/2014 del 22 ottobre 2015 consid. 4.3; 2C_846/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 3.2.4 e 2C_522/2011 del 27 dicembre 2011 consid. 3.3.1), nel caso in esame essa va infatti relativizzata. Questo perché, come ricordato, la sentenza penale del 25 marzo 2013 prescrive un periodo di prova di 5 anni, ovvero della durata massima prevista dall'art. 44 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); inoltre, essa accompagna questa prescrizione dalla pronuncia di un ordine di assistenza riabilitativa (art. 44 in relazione con l'art. 93 segg. CP). Pure questo aspetto non può quindi essere ritenuto decisivo ai fini dell'esclusione della recidiva (nel medesimo senso cfr. le sentenze 2C_1074/2014 del 28 luglio 2015 consid. 2.1; 2C_271/2014 del 28 ottobre 2014 consid. 3.6; 2C_1186/2013 del 9 luglio 2014 consid. 4.3 e 2C_494/2008 dell'8 dicembre 2008 consid. 3.5).
7.
Come detto, violato non è d'altra parte il principio della proporzionalità al quale il ricorrente si richiama sia in relazione al diritto interno che all'art. 8 CEDU.
7.1. L'insorgente vive in Svizzera soltanto dal marzo del 2009. Dalla fine di ottobre del 2013 la sua presenza su suolo elvetico è inoltre unicamente tollerata, in attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso. Il suo soggiorno nel nostro Paese non può quindi essere considerato di lunga durata.
Oltre che dai molteplici reati di cui si è reso colpevole, che neppure la vicinanza dei suoi familiari lo ha distolto dal compiere, l'integrazione del ricorrente dev'essere poi ulteriormente relativizzata in considerazione delle procedure esecutive aperte a suo carico al momento del giudizio della Corte cantonale e dei 7 attestati di carenza beni fin lì accumulati (sentenza 2C_673/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 5.2.2).
7.2. Benché il ricorrente sostenga di non avere rapporti con la Slovenia, Paese di cui è cittadino e che - a differenza di altri Stati dell'Unione europea, che possono opporgli motivi analoghi a quelli previsti dall'art. 5 Allegato I ALC - ha di principio l'obbligo di ammetterlo sul suo territorio (art. 27 cpv. 1-4 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004; sentenza 2C_1045/2011 del 18 aprile 2012 consid. 3.3), dal giudizio impugnato non risulta d'altra parte nessun elemento in tal senso. Al contrario, la Corte cantonale prende espressamente atto del fatto che davanti ad essa non ha sostenuto di non poter vivere in Patria, ragione per la quale egli non può farlo in questa sede.
Se infatti è vero che la formulazione di una nuova argomentazione giuridica davanti al Tribunale federale è di principio ammissibile, tale modo di agire presuppone tuttavia che la Corte cantonale abbia già accertato la realizzazione dei presupposti fattuali della nuova ipotesi e che questi emergano dalla decisione impugnata, ciò che non è il caso nella fattispecie (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_830/2013 del 6 marzo 2014 consid. 5.2 e 2C_920/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5.2). Come risulta dagli atti, il trasferimento in Slovenia gli è stato del resto prospettato già con giudizio del 15 aprile 2014 del Consiglio di Stato ticinese; anche per questa ragione, eventuali obiezioni a tale prospettiva dovevano essere quindi addotte già nel ricorso interposto davanti alla Corte cantonale.
7.3. Anche se la situazione appare sotto questo profilo meno evidente, una diversa valutazione degli interessi in discussione non si impone neppure in considerazione dei rapporti intrattenuti con i familiari che vivono nel nostro Paese.
7.3.1. Nell'impugnativa presentata davanti al Tribunale federale viene sostenuto che B.________, compagna stabile del ricorrente fin dal 2009 e sua moglie dal 2014, non conosce lo sloveno. Dal giudizio impugnato, che per quanto riguarda i fatti non viene messo validamente in discussione e che lega pertanto anche questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 3.3), non risulta tuttavia nessuna esplicita indicazione in tal senso; nel contempo, nemmeno viene spiegato perché tale aspetto - di cui il ricorso presentato davanti al Tribunale cantonale amministrativo non faceva menzione, nonostante il trasferimento dell'insorgente in Slovenia fosse stato prospettato già con giudizio del 15 aprile 2014 del Consiglio di Stato ticinese - possa essere eventualmente fatto valere in questa sede in forza dell'art. 99 LTF.
Proprio in casi come quello in esame, in cui il coniuge straniero soggiorna in Svizzera da poco tempo ed è stato condannato a pene detentive di più di due anni, nell'ambito dell'esame del rispetto del principio della proporzionalità può essere fatto d'altra parte rinvio alla cosiddetta prassi "Reneja" la quale, pur non instaurando automatismi, prevede di regola la partenza dello stesso anche quando non sia esigibile che il coniuge di cittadinanza svizzera lo segua all'estero (DTF 130 II 176 consid. 4.1 pag. 185 con riferimento all'originaria 110 Ib 201 [sotto la vecchia LDDS]; 139 I 145 consid. 2.3 pag. 148 seg. e 135 II 377 consid. 4.4 pag. 382 seg. [sotto la LStr]; sentenze 2C_519/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 3.2 e 2C_474/2012 del 7 dicembre 2012 consid. 3.2).
7.3.2. Per quanto riguarda il figlio nato nel 2010, lo stesso è cittadino elvetico e ha quindi un interesse manifesto a poter vivere e formarsi in Svizzera accanto ai genitori, nonostante abbia un'età nella quale un trasferimento all'estero, e segnatamente in un Paese dell'Unione europea, può essere senz'altro immaginabile.
Ciò nondimeno, occorre osservare che al chiaro interesse del minore a crescere in Svizzera con madre e padre devono essere contrapposti i diversi reati di cui si è reso colpevole quest'ultimo - commessi in anni recenti e quindi non lontani nel tempo (sentenza 2C_82/2015 del 2 luglio 2015 consid. 5.2.3 con rinvii) - che conducono a doverlo considerare ancora oggi, a causa del pericolo di recidiva, una concreta minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici (precedente consid. 6).
7.4. Benché il ricorrente vi si richiami soltanto in modo generico, disattendendo su questo punto all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 3.1; sentenza 2C_443/2011 del 24 novembre 2011 consid. 3), va infine osservato che la decisione di non rinnovare il suo permesso di dimora non può essere considerata in contrasto con l'art. 8 CEDU neppure alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause Udeh contro Svizzera (giudizio n. 12020/09 del 16 aprile 2013) e M.P.E.V. contro Svizzera (giudizio n. 3910/13 dell'8 luglio 2014).
7.4.1. Circa il giudizio Udeh, occorre in effetti rilevare che la sentenza della CorteEdu non costituisce un giudizio di principio ma un semplice caso di applicazione e inoltre che, nella misura in cui si fonda in modo preponderante su fatti posteriori alla pronuncia da parte del Tribunale federale, la sua portata non può che essere fortemente relativizzata (sentenze 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 5.4; 2C_365/2013 del 30 agosto 2013 consid. 2.4; 2C_339/2013 del 18 luglio 2013 consid. 2.9 e 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 7.5). A prescindere da ciò, il caso richiamato si distingue comunque da quello in esame almeno per due motivi. Da un lato, per il fatto che l'insorgente non ha compiuto reati solo in modo isolato ma è stato oggetto - tra il 2009 e il 2013 - di 5 condanne (sentenza 2C_673/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 5.3.3). Dall'altro, per il fatto che in discussione era il trasferimento del ricorrente rispettivamente della famiglia in una terra lontana quale la Nigeria e non in altro Paese dell'Unione europea.
7.4.2. Già per l'entità delle pene comminate nel complesso al qui insorgente (precedente consid. B), la fattispecie in esame non è d'altra parte paragonabile nemmeno al caso M.P.E.V. Analogamente a quanto appena osservato in relazione al caso Udeh va poi rilevato che il ritorno nel Paese d'origine avrebbe comportato il trasferimento in un altro continente e non in un Paese europeo a poche centinaia di chilometri dalla Svizzera.
7.5. Con la Corte cantonale occorre comunque ancora sottolineare che la misura presa non riguarda né la moglie né la prole, che hanno evidentemente la facoltà di continuare a vivere in Svizzera e quindi di mantenere i rapporti con il marito e con il padre via telefono, in forma scritta e nell'ambito di visite reciproche.
Dal giudizio impugnato, qui determinante per valutare la situazione del ricorrente (art. 105 cpv. 1 LTF), risulta in effetti che nei suoi confronti è stato fino ad ora deciso unicamente il non rinnovo del permesso di dimora, cioè un provvedimento che di per sé non esclude soggiorni nel nostro Paese per fare visita alla famiglia (sentenze 2C_673/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 5.3.4; 2C_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.3 e 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3).
8.
8.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso risulta infondato e dev'essere integralmente respinto.
8.2. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie e all'ottenimento del gratuito patrocinio per la procedura davanti al Tribunale federale - non può essere accolta in quanto il gravame doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza e, contrariamente a quanto richiesto in corso di procedura, l'importo versato a titolo di anticipo non verrà dunque restituito (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alla rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 8 gennaio 2016
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli