BGer 6B_1133/2015
 
BGer 6B_1133/2015 vom 20.11.2015
{T 0/2}
6B_1133/2015
 
Sentenza del 20 novembre 2015
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sabrina Aldi,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono (diffamazione, calunnia, ingiuria, denuncia mendace),
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Il 13 dicembre 2013 l'avv. A.________ ha presentato una denuncia penale nei confronti del collega avv. B.________ per i reati di diffamazione, calunnia, ingiuria e denuncia mendace, in relazione al contenuto di uno scritto prodotto da quest'ultimo nell'ambito di una causa civile pendente presso la Pretura di Bellinzona.
B. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 27 maggio 2015 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale.
C. Con sentenza del 24 settembre 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro il decreto di abbandono.
D. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Chiede contestualmente di annullare il decreto di abbandono e di rinviare gli atti al magistrato inquirente perché proceda nei suoi incombenti emanando un decreto di accusa nei confronti dell'imputato. Il ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione del diritto federale.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 e rinvio).
1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
 
Erwägung 1.2
1.2.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta di principio al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere nei confronti della controparte e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito solo quando dalla motivazione del ricorso risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 e rinvii).
1.2.2. Il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare non spiega, con riferimento alla fattispecie concreta, quali pretese intende fare valere e in quale misura la decisione impugnata può avere influenza sul loro giudizio. L'esposta giurisprudenza è infatti applicabile pure in materia di reati contro l'onore, sicché gli sarebbe spettato sostanziare il pregiudizio che avrebbe subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenza 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1). Non tutte le offese lievi della reputazione professionale, economica o sociale di una persona giustificano una riparazione. Il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale fondata sull'art. 49 cpv. 1 CO presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenza 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii). In concreto, l'assenza di qualsiasi spiegazione riguardo all'adempimento delle condizioni poste dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF comporta l'inammissibilità del gravame per quanto concerne le contestazioni relative al merito del giudizio impugnato. Il ricorrente non fa poi valere la violazione di garanzie procedurali, che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1), sicché il ricorso non deve essere esaminato oltre.
2. Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, all'opponente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 novembre 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
Il Cancelliere: Gadoni