BGer 9C_801/2015
 
BGer 9C_801/2015 vom 19.11.2015
9C_801/2015 {T 0/2}
 
Sentenza del 19 novembre 2015
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 settembre 2015.
 
Visto:
la sentenza del 14 settembre 2015 con la quale il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso di A.________ contro le decisioni del 1° maggio 2013 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero con cui è stato sospeso retroattivamente dal 1° settembre 2012 il versamento della rendita d'invalidità - in quanto detenuto presso il penitenziario di B._________ dal 4 agosto 2012 - e chiesta la restituzione di fr. 13'440.- indebitamente percepiti durante il periodo da settembre 2012 ad aprile 2013,
lo scritto del 6 ottobre 2015 con cui A.________ ha dichiarato interporre ricorso contro la pronuncia concernente la restituzione dell'importo di fr. 13'440.- indebitamente percepito da settembre 2012 ad aprile 2013,
 
considerando:
che giusta l'art. 54 cpv. 1 primo periodo LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata,
che nel caso concreto il gravame di A.________, cittadino spagnolo ora detenuto nel centro penitenziario B.________ - legittimamente redatto in spagnolo, cfr. art. 76 n. 7 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [RS 0.831.109.268.1] - è diretto contro la sentenza redatta in lingua italiana dal Tribunale amministrativo federale, Corte III, e pertanto il procedimento può essere svolto in tale lingua,
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. a e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico dal Tribunale amministrativo federale,
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60),
che nella fattispecie il ricorrente si limita unicamente a dichiarare di interporre ricorso contro la decisione di restituzione dell'importo di fr. 13'440.- indebitamente percepiti durante il periodo da settembre 2012 a aprile 2013, ribadendo - come già espresso nella precedente istanza - di non disporre dei mezzi economici per far fronte al predetto importo e allegando inoltre un suo impegno scritto a voler effettuare tale devoluzione,
che in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 novembre 2015
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
La Cancelliera: Cometta Rizzi