Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_66/2015
Sentenza del 3 novembre 2015
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 dicembre 2014.
Fatti:
A.
Il 13 aprile 2012, A.________, a quel momento al beneficio delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), ha subito un trauma distorsivo al piede destro, scendendo da un marciapiede. Nel corso del mese di settembre 2011, A.________ aveva già riportato una distorsione alla caviglia sinistra, ritrovando una piena capacità lavorativa dal 2 gennaio 2012. Con decisione formale del 13 maggio 2013, l'assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a versare prestazioni dal 1° maggio 2013, posto che, da quella data in poi, i disturbi denunciati dall'assicurato non si sarebbero più trovati in relazione causale con l'evento dell'aprile 2012 e l'evento del settembre 2011. L'INSAI ha confermato su opposizione il 25 ottobre 2013 la propria decisione.
B.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con pronuncia dell'11 dicembre 2014 il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore infortuni.
C.
Contestando di nuovo il mancato riconoscimento del necessario nesso causale tra gli infortuni e le affezioni di cui soffre, A.________, ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e il diritto alle prestazioni LAINF anche successivamente al 1° maggio 2013. In via subordinata postula il rinvio degli atti al Tribunale cantonale o comunque all'assicuratore infortuni per complemento istruttorio e nuova decisione.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
2.
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a prestazioni dell'assicurazione infortuni anche dopo il 1° maggio 2013.
2.1. Il ricorrente sostiene che sia il nesso di causalità naturale sia quello di causalità adeguato dev'essere ritenuto adempiuto. Sottolinea che i due infortuni alle caviglie sono all'origine dei disturbi. A tal riguardo l'interessato adduce un accertamento incompleto dei fatti e un apprezzamento inesatto delle prove, nonché un'errata applicazione del diritto in materia.
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità cantonale ha indicato in modo corretto le norme legali e l'ordinamento giurisprudenziale applicabili in concreto per quanto riguardano l'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione infortuni (art. 10 e 16 LAINF e art. 6 LPGA). A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ancora precisare che il diritto a prestazioni causati da un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).
2.3. Se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extra-infortunistici. Ciò si verifica in particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 329, U 180/93; 1992 no. U 142 pag. 75, U 61/91, consid. 4b e riferimenti). L'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. La semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto a prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato, bensì all'assicuratore (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46, U 355/98, consid. 2; 1994 no. U 206 pag. 329, U 180/93, consid. 3b; 1992 no. U 142 pag. 76, U 61/91, consid. 4b). Esso deve tuttavia provare che le cause riconducibili all'infortunio non esplicano più effetti, non anche l'esistenza di un motivo estraneo all'incidente (RAMI 1994 no. U 206 pag. 328, U 180/93, consid. 3b).
3.
3.1. Il Tribunale delle assicurazioni, confermando l'operato dell'assicuratore, ha essenzialmente fondato il suo giudizio sul parere del Dr. med. B.________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano. Con la sua valutazione del 17 ottobre 2013, il Dr. med. B.________ si è pronunciato, sull'eziologia dei disturbi localizzati alle caviglie. In modo particolare, egli ha osservato che "la tenosinovite dei tendini peronei, del tibiale posteriore e del flessore lungo dell'alluce descritti nell'esame RM dell'articolazione tibiotarsica del 19 agosto 2013 non sono conseguenze dell'infortunio menzionato. Si ribadiscono ancora le diagnosi non di pertinenza Suva con esostosi di Haglund con calcificazioni all'inserzione dei tendini di Achille sia alla caviglia destra che sinistra. Ripeto che questa patologia è considerata una malattia con disturbo congenito di ossificazione a livello del calcagno presente bilateralmente nel nostro assicurato favorisce problemi a livello dei tendini di Achille anche senza trauma con diramazione dei dolori alla gambe e ai piedi". Come hanno giustamente rilevato i giudici di prime cure, i disturbi al rachide lombo-sacrale come pure quelli alle estremità inferiori, addebitabili alla presenza di una esostosi di Haglund bilaterale e alla relativa infiammazione del tendine d'Achille, non costituiscono una conseguenza naturale degli eventi traumatici assicurati. L'autorità giudiziaria cantonale ha anche correttamente esposto la giurisprudenza che nega una conseguenza indiretta dei disturbi sede lombo-sacrale in relazione degli arti inferiori.
4.
4.1. Il ricorrente sostiene come sarebbe notorio che l'esostosi di Haglund possa avere anche un'origine traumatica In tale evenienza la prova dello status quo ante incombe quindi all'assicuratore.
4.2. Dal canto suo, la Corte cantonale ha statuito che i disturbi di cui soffre l'assicurato sono stati sufficientemente approfonditi dal profilo medico. Per quanto riguarda in particolare l'aspetto ortopedico il Tribunale delle assicurazioni ha evidenziato che agli atti non figura alcuna certificazione specialistica che attesti l'eziologia infortunistica dell'affezione di cui è portatore l'assicurato. Anche le valutazioni dei Dr. med. C.________ e D.________, specialisti in chirurgia generale nonché ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, rispettivamente viceprimario e capoclinica nell'Ospedale E.________, con rapporto del 22 ottobre 2012, non hanno concluso per la presenza di un nesso di causalità. Ancor più esplicito il Dr. med. F.________, specialista FMH in medicina generale, con referto del 28 novembre 2012, il quale ha affermato che la estosi di Haglund è presente "sicuramente da anni". Nemmeno la valutazione del 18 ottobre 2013 elaborata dal Dr. med. G.________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna generale, non apporta ulteriori elementi sotto il profilo della causalità determinante ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni. In tali circostanze, il fatto che i primi giudici abbiano dato peso alle conclusioni del Dott. med. B.________, le cui considerazioni erano peraltro piuttosto orientate a fare luce sulla questione del nesso di causalità naturale, rispettivamente sull'eventuale raggiungimento dello status quo sine, regge alle critiche ricorsuali. In definitiva, l'istanza precedente ha ritenuto dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che alla data di chiusura del caso da parte dell'INSAI l'insorgente non presentava più alcuna sequela degli infortuni del settembre 2011 e dell'aprile 2012, di modo che l'assicuratore resistente poteva legittimamente porre fine al proprio obbligo prestativo.
5.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 3 novembre 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi