BGer 6B_771/2015
 
BGer 6B_771/2015 vom 19.10.2015
{T 0/2}
6B_771/2015
 
Sentenza del 19 ottobre 2015
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 luglio 2015
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con sentenza del 22 luglio 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nell'ambito di un procedimento penale dipendente da una denuncia dell'interessato;
che, avverso questo giudizio, A.________ ha presentato il 3 agosto 2015un ricorso, trasmesso dal Ministero pubblico per competenza al Tribunale federale;
che il ricorrente è stato informato il 6 agosto 2015 dal Tribunale federale della possibilità di completare la motivazione del gravame entro il termine di ricorso o eventualmente di ritirarlo;
che con scritto del 7 settembre 2015 il ricorrente ha sostanzialmente confermato il suo gravame;
che con decreto presidenziale dell'8 settembre 2015 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 23 settembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che l'ultimo giorno di detto termine, il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non ritenere di dovere pagare l'anticipo prima che sia fatta giustizia;
che, scaduto quindi infruttuoso il termine impartito, con ulteriore decreto presidenziale del 28 settembre 2015 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 9 ottobre successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 ottobre 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni