BGer 5A_806/2015
 
BGer 5A_806/2015 vom 14.10.2015
{T 0/2}
5A_806/2015
 
Sentenza del 14 ottobre 2015
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Ursula Hail-Weber,
opponente.
Oggetto
domanda d'informazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2015 dalla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo.
 
Considerando:
che con decisione 18 maggio 2015 il Tribunale distrettuale di Bülach ha dichiarato inammissibile un'istanza presentata da A.________ ai sensi dell'art. 170 CC volta all'ottenimento di informazioni circa i redditi, la sostanza ed i debiti del marito B.________;
che il tribunale di primo grado ha osservato come in Italia sia già pendente una procedura di divorzio tra le parti e come i presupposti della competenza dei tribunali svizzeri a prendere provvedimenti cautelari giusta l'art. 10 lett. b LDIP (RS 291) non siano in concreto soddisfatti (v. DTF 134 III 326 consid. 3; sentenza 5A_588/2014 del 12 novembre 2014 consid. 4, in Fampra.ch 2015 pag. 225);
che il tribunale di prime cure ha pure respinto la richiesta di provisio ad litem di fr. 4'500.-- presentata dall'istante, le sue conclusioni essendo prive di probabilità di successo;
che con sentenza 3 settembre 2015 la I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo ha respinto un appello di A.________, poiché quest'ultima non si è in alcun modo confrontata con la motivazione del giudizio di primo grado, ma si è limitata a ripresentare gli stessi argomenti già proposti al Tribunale distrettuale di Bülach;
che A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale con ricorso 6 ottobre 2015, chiedendo l'ottenimento dei documenti riguardanti i redditi del marito " dal gennaio 2011 ad oggi " (buste paga, estratti conti, dichiarazioni dei redditi) e del calcolo della sua parte di previdenza professionale " dalla data del matrimonio ad oggi ", il risarcimento di fr. 4'500.-- per le spese legali da lei sostenute in Svizzera e la messa a carico di controparte di tutte le spese legali;
che la sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui la parte ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; v. sentenza 5A_588/2014 cit. consid. 1.4 con rinvii );
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto la parte ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii; 133 III 589 consid. 2);
che il gravame all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione;
che infatti la ricorrente nemmeno censura la violazione di garanzie costituzionali e, anche in questa sede, dimentica di confrontarsi con l'argomento posto a fondamento del giudizio di secondo grado (cioè la carente motivazione dell'appello), limitandosi a ribadire il suo bisogno di ottenere la documentazione circa i redditi, la sostanza ed i debiti di controparte per poterla poi produrre nella procedura di divorzio italiana (vertente pure sul contributo di mantenimento per il figlio), la quale sarebbe viziata dalle menzogne e dai documenti falsi allegati dal marito;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo.
Losanna, 14 ottobre 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini