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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_19/2015, 8C_24/2015 {T 0/2}
Sentenza del 9 settembre 2015
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Parrino,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Bervini,
ricorrente,
contro
8C_19/2015
Municipio B._________,
opponente,
e
8C_24/2015
Delegazione consortile del Consorzio C.________,
opponente.
Oggetto
Diritto della funzione pubblica (disdetta per motivi gravi),
ricorsi contro i giudizi del Tribunale cantonale amministrativo del 19 novembre 2014.
Fatti:
A.
A.a. A.________ è stato da diversi anni docente di educazione musicale nominato nelle scuole elementari di D._________ e di E.________, ricoprendo anche il ruolo di docente incaricato nelle scuole comunali di F.________.
A.b. Esperito senza successo un tentativo di conciliazione davanti alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato del Cantone Ticino, il Municipio Y._________ con decisione del 9 ottobre 2013 e la Delegazione del Consorzio C.________ con decisione dell'11 ottobre 2013 hanno sciolto il rapporto di impiego con effetto immediato per motivi gravi.
B.
Adito su ricorso, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino con due decisioni separate del 2 aprile 2014 ha confermato i provvedimenti amministrativi.
C.
Con giudizi del 19 novembre 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto i ricorsi contro le risoluzioni governative.
D.
Contro i giudizi cantonali A.________ presenta due ricorsi in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarli e di rinviare la causa alla Corte cantonale.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
I due ricorsi, presentati dallo stesso ricorrente, patrocinato dal medesimo avvocato, riguardano la disdetta con motivazioni analoghe di un medesimo rapporto di lavoro in due sedi diverse. I giudizi cantonali sono pressoché identici. Si giustifica quindi di trattare i ricorsi congiuntamente e statuire sugli stessi con un'unica sentenza (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; sentenza 2C_645/2014 del 30 marzo 2015 consid. 1 con riferimenti).
2.
2.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di esame la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
2.2. Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF, un ricorso in materia di diritto pubblico, che riguarda una controversia di natura patrimoniale nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, è ammissibile solo se il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.-. Di regola, nei casi in cui la LTF prevede un valore litigioso minimo per ammettere un ricorso, il valore litigioso deve essere indicato nel giudizio cantonale con i rimedi giuridici (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF). Nella fattispecie, questa indicazione non è contenuta nei giudizi impugnati e il ricorrente dà per scontato l'adempimento di questo presupposto processuale. Appare tuttavia evidente che nel caso concreto dalla disdetta del rapporto d'impiego il limite di fr. 15'000.- è superato. La condizione dell'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF può quindi essere ritenuta è adempiuta (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2a edizione, cifre 41 e 55 ad art. 112 LTF).
2.3. Il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento dei giudizi impugnati e il rinvio per nuova decisione alla Corte cantonale. Il ricorso in materia di diritto pubblico (e il ricorso sussidiario in materia costituzionale) è un rimedio di diritto riformatorio (art. 107 cpv. 1 LTF). Il ricorrente dovrebbe di massima formulare le sue conclusioni nel merito della controversia. Tuttavia, considerato che i ricorsi tendono all'annullamento delle disdette pronunciate dalle autorità amministrative, si può ritenere che le conclusioni emergono in maniera sufficientemente chiara dai motivi dei ricorsi (cfr. DTF 133 II 409 consid. 1.4.2 pag. 415).
2.4. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232).
3.
3.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF include i diritti costituzionali. Per contro la violazione del diritto cantonale - ad eccezione delle lettere c e d che però non sono di rilievo nella fattispecie - non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti determinanti ad opera dell'autorità di ricorso cantonale, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.2. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 232 consid. 6.2 pag. 239). Spetta al ricorrente dimostrare questa condizione (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice del merito incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560 con riferimenti).
4.
4.1. Il Tribunale cantonale amministrativo nei suoi giudizi, dopo aver respinto ulteriori assunzioni di prove, ritenendo gli atti sufficientemente completi per l'emanazione di una decisione nel merito, ha anche negato una carenza di motivazione nella decisione governativa. Illustrate le basi legali applicabili, la Corte cantonale ha concluso che nel caso concreto vi fossero validi motivi per giustificare un licenziamento in tronco. Il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che nel quadro di una procedura penale il ricorrente aveva affermato di aver ripreso alcuni video amatoriali ritraenti le parti inferiori del corpo di giovani ragazzi (poiché attratto dalla parte esterna della coscia e dalla loro muscolatura) e di essersi poi masturbato. Pur in assenza di specifiche e dimostrate manchevolezze sul posto di lavoro, le autorità di nomina a ragione hanno allontanato il ricorrente, considerati i motivi per cui tali filmati sono stati ripresi e il ruolo delicato di docente nelle scuole elementari a stretto contatto con bambini. Benché a parere dello psichiatra del ricorrente un'attitudine perversa sarebbe stata da escludere, la Corte cantonale ha considerato tale quadro preoccupante per la personalità del ricorrente.
4.2. Il ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentito poiché il Tribunale amministrativo non avrebbe garantito il diritto al contraddittorio. La Corte cantonale si sarebbe basata su alcuni fatti, dandoli per pacifici e non contestati, descritti in un decreto di non luogo a procedere emesso dal Ministero pubblico del Cantone Ticino. Il Tribunale amministrativo non avrebbe nemmeno mai preso visione di tali filmati. I giudici di prime cure non avrebbero considerato che la dichiarazione secondo cui il ricorrente si sarebbe masturbato alla visione di questi filmati è stata contestata già in occasione della procedura penale. Lo psichiatra del ricorrente avrebbe poi escluso tale episodio. Il ricorrente non avrebbe inoltre potuto impugnare le motivazioni del decreto di non luogo a procedere emesso nei suoi confronti. Così facendo, la Corte cantonale non ha permesso al ricorrente di difendersi adeguatamente, commettendo un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e una palese violazione del diritto di essere sentito.
5.
5.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende segnatamente il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 140 I 99 consid. 3.4 pag. 102 seg; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428 e la giurisprudenza ivi citata). Il diritto di far amministrare prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti dalla legge cantonale. D'altra parte, tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e che, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429).
5.2. Nella fattispecie, il Tribunale cantonale amministrativo ha fondato i propri giudizi per giustificare la disdetta con effetto immediato sulle considerazioni espresse dal Ministero pubblico nel decreto di non luogo a procedere e in modo particolare sulle ragioni, che avrebbe espresso - e poi ritrattato - il ricorrente in sede penale. Le conclusioni della Corte cantonale non ledono il diritto di essere sentito del ricorrente e sono scevre di arbitrio nel loro risultato. È vero che il ricorrente non avrebbe potuto contestare il decreto di non luogo a procedere emesso dall'autorità inquirente, tuttavia egli anche con la sua ritrattazione non ha contestato di aver ripreso filmati amatoriali di alcuni ragazzi nelle parti inferiori. Nemmeno ha rimesso in discussione chiaramente i motivi per cui avrebbe ripreso questi filmati. A ciò si aggiunga che persino lo psichiatra del ricorrente, sua persona di fiducia, il cui parere è stato accluso in occasione dell'audizione dinanzi all'amministrazione comunale di B.________, pur sottolineando come con quelle immagini il ricorrente avrebbe voluto ritrovare qualche cosa che in passato gli sarebbe mancato, non ha escluso completamente e in maniera certa ogni connotazione sessuale, relegandola semmai solo in secondo piano. Per il resto, il ricorrente non contesta la tempestività della disdetta o il mancato adempimento di giustificati motivi atti a confortare la stessa. Non è quindi compito del Tribunale federale esaminare tali aspetti (art. 106 cpv. 2 LTF). La Corte cantonale poteva in definitiva concludere senza arbitrio e senza ledere il diritto di essere sentito un carattere allarmante del ricorrente, quindi l'incompatibilità di tale atteggiamento con il ruolo di docente nelle scuole elementari a stretto contatto con bambini. Le censure del ricorrente non possono quindi trovare accoglimento.
6.
Ne segue che i ricorsi devono essere respinti. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Le cause 8C_19/2015 e 8C_24/2015 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono respinti.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico del ricorrente .
4.
Comunicazione alle partie al Tribunale cantonale amministrativo.
Lucerna, 9 settembre 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi