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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_347/2015
Sentenza del 13 agosto 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ Sagl,
patrocinata dall'avv. Alain Susin,
opponente.
Oggetto
contratto di appalto; mercede,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 maggio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 25 febbraio 2014, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ Sagl, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato A.________ a versare all'attrice fr. 26'247.70, oltre interessi;
che con sentenza 26 maggio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________;
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 1° luglio 2015 con cui chiede l'accoglimento del suo appello;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 51 cpv. 3 LTF gli interessi non entrano in linea di conto per la determinazione del valore litigioso, ragione per cui questo, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;
che rimane quindi unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF;
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie;
che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato, la ricorrente limitandosi a riassumere la procedura giudiziaria e a contestare di aver tacitamente ratificato "gli impegni assunti dallo Studio di architettura";
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 agosto 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti