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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2C_600/2015
Sentenza del 25 luglio 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Stadelmann, Haag,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Chiara Buzzi,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 giugno 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Dopo avere beneficiato di permessi di dimora per motivi di studio nel nostro Paese (ottobre 2007 - marzo 2009), A.________ (1983), cittadina peruviana, è stata posta, in seguito al suo matrimonio celebrato il 20 dicembre 2010 con B.________ (1980), cittadino svizzero, al beneficio di un permesso di dimora, di seguito regolarmente rinnovato fino al 19 dicembre 2013.
Interrogati il 3 e il 7 febbraio 2014 dalla Polizia cantonale sulla loro situazione coniugale, B.________ e A.________ hanno entrambi confermato che vivevano separati dal 13 gennaio 2013 (come già annunciato il 14 ottobre 2013 dal marito al competente Servizio regionale degli stranieri) e che la loro separazione, autorizzata dal Pretore del Distretto di Lugano l'11 novembre 2013, era definitiva.
B.
Sulla base di queste premesse la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, dopo aver concesso a A.________ la possibilità di esprimersi, le ha negato il 21 marzo 2014 il rinnovo del proprio permesso di dimora e l'ha invitata a lasciare la Svizzera.
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 1° ottobre 2014, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza dell'8 giugno 2015.
C.
Il 9 luglio 2015 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso di dimora. Adduce, in sintesi, la violazione del diritto determinante e l'accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).
2.
2.1. La ricorrente ritiene di avere un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, si può pertanto ammettere che l'interessata disponga di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rilascio, rispettivamente il rinnovo dell'autorizzazione litigiosa siano date è, infatti, questione di merito, che come tale va trattata (sentenze 2C_369/2011 del 24 ottobre 2011 consid. 2.1 e 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113).
2.2. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), il gravame è stato presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, la cui legittimazione ad agire non dà adito a dubbi (art. 89 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia di diritto pubblico è, quindi, di principio, ammissibile.
3.
3.1. La ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che nulla può dedurre dagli art. 42 cpv. 1 e 49 LStr (non essendovi più coabitazione né vita coniugale tra i consorti, ciò che è anche corroborato dal fatto che, come addotto nella propria memoria ricorsuale, il matrimonio della ricorrente è stato sciolto per divorzio con sentenza del 29 aprile 2015, cresciuta in giudicato [sull'ammissibilità di questo documento vedasi 2C_ 84/2010 del 1° ottobre 2010 consid. 3.3 § 4 e rinvii]) - né dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (l'unione coniugale non essendo durata tre anni) né, infine, dall'art. 8 CEDU (assenza di una vita coniugale). In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 4 segg. consid. 2, 3 e 4.1).
3.2. La ricorrente fonda la sua argomentazione sull'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr. Detta norma prevede che dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora ai sensi, tra l'altro, dell'art. 42 LStr sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (cpv. 1 lett. b), in particolare quando il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (cpv. 2).
3.2.1. La ricorrente ribadisce di essere stata vittima di violenza domestica. Al riguardo rileva che il consorte è stato condannato, con sentenza del 29 gennaio 2015 della Pretura penale di Bellinzona cresciuta in giudicato, allegata al proprio gravame (documento ammissibile dato che non è un fatto nuovo in senso proprio [cosiddetti veri nova, vedasi 2C_265/2011 del 27 settembre 2011 consid. 2.2 e rinvio]) per averle intenzionalmente cagionato un danno al corpo il 15 luglio 2012. Ella sottolinea che non si tratta di un episodio isolato, ma che avrebbe subito violenze fisiche e psichiche sia prima che dopo tale evento e che sarebbero perdurate fino al 13 gennaio 2013, quando ha mandato fuori casa il marito. Adduce che, trattandosi soprattutto di violenza psicologica (minacce di farle perdere la propria autorizzazione di soggiorno), non potrebbe dimostrarla e che l'intensità e la sistematicità degli episodi di violenza subiti sarebbero comprovate dal fatto che non ha aspettato di compiere tre anni di vita coniugale, pur di salvaguardare il proprio permesso, prima di separarsi.
3.2.2. Il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che nell'ottobre 2013 la ricorrente aveva sporto denuncia penale contro il marito per dei fatti avvenuti il 15 luglio 2012 e il 14 febbraio 2013. La denuncia era poi sfociata in un decreto d'accusa del 10 marzo 2014. A prescindere dal quesito di sapere che esito aveva avuto la vertenza penale, dato che il decreto non era ancora cresciuto in giudicato avendo il marito fatto opposizione, i giudici hanno rilevato che dal citato documento risultava che il 15 luglio 2012 il consorte l'aveva colpita con uno schiaffo e un calcio e le aveva stretto con forza i polsi, cagionandole delle lesioni, attestate da un certificato medico, ossia degli ematomi a livello del dorso della mano destra, all'avambraccio destro e sinistro e una dolenzia a livello del gluteo sinistro (cfr. certificato del Dr. med. C.________ del 16 luglio 2012). Per questi fatti il coniuge era stato riconosciuto colpevole di lesioni semplici e condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 130.-- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, nonché ad una multa di fr. 200.--. Per quanto riguarda invece quanto accaduto il 14 febbraio 2013, i giudici ticinesi - dopo avere riferito che, come scaturiva dalla dichiarazione dell'amica che l'aveva allora accompagnata in polizia, ella sarebbe stata spinta più volte dal marito contro un muro ciò che, oltre a farle male, le avrebbe lasciato dei lividi sulla schiena e sulle braccia (cfr. dichiarazione di D.________ del 18 luglio 2013) - hanno osservato che detto evento, oltre a non figurare nel decreto d'accusa e quindi a non assumere rilevanza penale, si era comunque verificato dopo la cessazione della vita comune. Essi sono quindi giunti alla conclusione che gli eventi invocati non raggiungevano l'intensità e la sistematicità richieste dalla prassi per imporre il prosieguo del soggiorno in Svizzera per gravi motivi personali.
3.2.3. Premesso che ogni tipo di violenza coniugale deve essere preso sul serio e condannato con fermezza (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 232 seg. con ulteriori rinvii) occorre ricordare che, per prassi constante, la violenza coniugale - sia essa fisica o psichica (sentenza 2C_783/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2 e rinvii) - deve assumere una certa intensità. Inoltre, i maltrattamenti devono di principio avere un carattere sistematico dato che hanno per obiettivo di esercitare potere e controllo sulla vittima (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 233; 136 II 1 consid. 5.3 pag. 4). In tale ambito incombe allo straniero un esteso dovere di collaborazione per quanto concerne l'accertamento dei fatti, segnatamente della violenza coniugale e della sua intensità. Questi deve fornire degli indizi, quale dei certificati medici, delle perizie psichiatriche, dei rapporti di polizia e delle denunce penali, le corrispondenti condanne penali (cfr. art. 77 cpv. 5 e 6 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]), dei rapporti e valutazioni di organizzazioni specializzate o ancora delle testimonianze credibili. Non può accontentarsi di semplici allegazioni o limitarsi a riferire di puntuali tensioni nella coppia. In particolare quando si tratta di violenza psichica, lo straniero deve dimostrare il carattere sistematico dei soprusi e la loro durata, ciò che caratterizza obiettivamente la pressione psicologica esercitata e la sua intensità (DTF 138 II 229 consid. 3.2.3 pag. 235; 2C_784/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 4.1 e rinvii).
Nel caso concreto il certificato medico e la denuncia penale prodotti dalla ricorrente in sede cantonale e la condanna penale esibita dinanzi a questa Corte si riferiscono a un unico evento. Per quanto riguarda poi la dichiarazione rilasciata dall'amica che l'ha accompagnata in polizia, la stessa si riferisce a fatti accaduti dopo la separazione della coppia. Per il resto l'interessata si limita ad affermazioni che però non sono comprovate. Difetta quindi, come rettamente osservato dai giudici cantonali, sia l'intensità che la sistematicità richieste dalla giurisprudenza. Su questo punto il ricorso si rivela manifestamente infondato e, come tale, dev'essere respinto.
3.3. La ricorrente afferma in seguito che in caso di rientro in Perù la sua reintegrazione sarebbe fortemente compromessa. Al riguardo rimprovera alla Corte cantonale di non avere debitamente considerato che, tra studi e matrimonio, ha trascorso oltre 8 anni della propria vita in Svizzera; che, siccome non ha seguito i corsi di aggiornamento obbligatori in Perù per le infermiere, si troverebbe in una posizione di principiante dal profilo lavorativo e perderebbe di conseguenza la preziosa esperienza acquisita in Svizzera; che a causa della lunga assenza avrebbe perso i contatti con amici e conoscenti e che la madre e la sorella vivrebbero nell'entroterra, dove non può installarsi a causa della cronica mancanza di lavoro.
La buona integrazione (sia professionale che personale) della ricorrente in Svizzera, che non è stata contestata, non è sufficiente di per sé per ottenere il permesso litigioso. Oltre al fatto che la stessa non ha nulla di straordinario, va osservato che in casu non si tratta di sapere se la sua vita sarebbe più facile in Svizzera (cfr. DTF 138 II 229 consid. 3.1 pag. 232), ma di determinare se un rientro in Perù la vedrebbe confrontata con difficoltà di riadattamento insormontabili. Al riguardo va rammentato che il fatto di ritrovare le condizioni di vita usuali nel proprio Paese, anche se le stesse sono meno favorevoli rispetto a quelle di cui beneficerebbe in Svizzera (cf. sentenza 2C_1188/2012 del 17 aprile 2013 consid. 4.1), così come l'essere confrontata a difficoltà nella ricerca di un lavoro o di un alloggio - aspetti che toccano la maggior parte degli stranieri costretti a rientrare in patria dopo un prolungato soggiorno all'estero - non permettono di concludere che si è in presenza di motivi gravi personali ai sensi dell'art. 50 LStr. In concreto, come ben osservato dalla Corte cantonale, la ricorrente ha vissuto fino all'età di 24 anni nel proprio paese d'origine, ove è stata scolarizzata, ha ottenuto il diploma d'infermiera e possiede pertanto dei legami sociali e culturali, senza dimenticare la presenza dei suoi famigliari. Dopo un primo soggiorno in Svizzera per motivi di studio ella è tornata in Perù e vi ha lavorato come assistente dentale. Inoltre, contrariamente a quanto affermato e come ben osservato dalla Corte cantonale, l'esperienza professionale qui acquisita le sarà utile per procacciarsi un nuovo lavoro. Certo, la sua reintegrazione non sarà facile, ma non si può considerare che sarà gravemente compromessa. Per il resto si può rinviare all'argomentazione dettagliata della sentenza impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF). Anche su questo aspetto il gravame si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto.
3.4. Infine, la ricorrente intravvede una lesione del principio della proporzionalità nel fatto che non si sarebbe tenuto conto della sua ottima integrazione sia professionale che personale: la fedina penale sarebbe immacolata, avrebbe sempre pagato le tasse, sarebbe sempre stata economicamente sufficiente, parlerebbe molto bene l'italiano, avrebbe una rete sociale di amici e conoscenti e sarebbe apprezzata e benvoluta sul posto di lavoro. Sennonché questi elementi non sono sufficienti per dimostrare l'esistenza di un grave motivo personale ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Tutt'al più comprovano l'integrazione della ricorrente in Svizzera, ossia una delle esigenze da soddisfare per potere appellarsi all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr se l'unione coniugale è durata 3 anni, ciò che non il caso in concreto (cfr. DTF 136 II 113 consid. 3.3.3 pag. 119). Inoltre, questi elementi non hanno nulla di così eccezionale da fare apparire sproporzionato un suo rientro in Perù. L'argomento, manifestamente privo di pertinenza, va quindi respinto.
3.5. Per i motivi illustrati il ricorso, per quanto concerne il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, si avvera pertanto manifestamente infondato e può quindi essere respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.
3.6. Visto quanto precede non occorre ancora esaminare se, come preteso dalla Corte cantonale e contestato dalla ricorrente, erano anche dati motivi per revocare la citata autorizzazione di soggiorno.
4.
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 25 luglio 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente:
La Cancelliera: