Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_773/2014
Sentenza del 10 luglio 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Andrea Lenzin,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Francesco Galli,
opponente,
Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo, 6535 Roveredo GR.
Oggetto
notifica di un precetto esecutivo,
ricorso contro la decisione emanata il 19 settembre 2014 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento.
Fatti:
A.
In data 6 agosto 2014 A.________ ha fatto notificare a B.________, da parte dell'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo GR (di seguito: UE), un precetto esecutivo xxx datato 24 luglio 2014 portante sulla somma di fr. 500'000.--. B.________ ha interposto opposizione.
B.
In data 14 agosto 2014 B.________ ha presentato ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni, Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale (unica) istanza di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, contro l'emissione di detto precetto esecutivo, chiedendone l'annullamento in quanto costitutivo di abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC. Con il giudizio 19 settembre 2014 qui imp ugnato, il Tribunale cantonale ha accolto il gravame ed ha dichiarato nullo il precetto esecutivo 24 luglio 2014.
C.
Con allegato 6 ottobre 2014, A.________ (qui di seguito: ricorrente) formula ricorso in materia civile contro la pronuncia cantonale, chiedendone l'annullamento e, di riflesso, il rigetto del ricorso cantonale e la conferma della validità del precetto esecutivo.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità grigionese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 aed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa - comunque in concreto sufficiente - è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.
1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, in ragione dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
1.3. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvio; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1).
2.
Controversa è la natura abusiva o meno della procedura esecutiva avviata dal ricorrente nei confronti di B.________ (qui di seguito: opponente).
3.
3.1. La LEF permette l'inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l'esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza di un credito (DTF 125 III 149 consid. 2a; 113 III 2 consid. 2b; sentenze 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4, in SJ 2013 I pag. 188; 5A_476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1). All'ufficio di esecuzione rispettivamente all'autorità di vigilanza non spetta decidere della fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (sentenze 5A_595/2012 cit. consid. 4; 5A_476/2008 cit. consid. 4.1; 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4, in Pra 2006 n. 58 pag. 419).
3.2. È nondimeno corretto affermare che l'esercizio del diritto di promuovere un'esecuzione può divenire abusivo. Secondo costante giurisprudenza, tuttavia, la nullità di un'esecuzione per abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC può essere ravvisata solo in casi eccezionali, ove sia manifesto che il creditore agisce per scopi che non hanno la minima relazione con la procedura esecutiva, in specie per angariare deliberatamente l'escusso (DTF 140 III 481 consid. 2.3; 115 III 18 consid. 3b, ove era discorso di cinque precetti esecutivi la cui fondatezza sostanziale appariva di primo acchito più che dubbia; 113 III 2 consid. 2b; sentenze 5A_595/2012 cit. consid. 4; 5A_476/2008 cit. consid. 4.2; 7B.182/2005 cit. consid. 2.3; 5C.190/2002 dell'11 dicembre 2003 consid. 3.1, in Pra 2004 n. 142 pag. 802; B.30/1990 del 16 febbraio 1990 consid. 3a, laddove il procedente era all'ottavo precetto esecutivo da fr. 50 milioni contro la medesima controparte, e sempre per la medesima pretesa). Considerati il limitato potere di cognizione dell'ufficio di esecuzione e l'esistenza di mezzi di diritto specifici a favore dell'escusso per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; con riferimento agli effetti dell'opposizione del debitore v. ad es. DTF 128 III 334 pag. 336 in fine; con riferimento all'interesse per un'azione negativa di accertamento v. DTF 120 II 20 consid. 3b; entrambe menzionate in DTF 132 III 277 consid. 4.2), il criterio dell'abuso manifesto di un diritto va interpretato restrittivamente in materia di esecuzione.
3.3. Peraltro, se la verifica che la Corte cantonale abbia posto a fondamento della propria decisione una corretta interpretazione del concetto di abuso di diritto è questione di diritto che il Tribunale federale esamina con piena cognizione (supra consid. 1.2), gli accertamenti su come abbia concretamente agito l'escutente, rispettivamente su quali scopi esso abbia voluto perseguire con l'inoltro della censurata procedura esecutiva, sono di natura fattuale e possono essere esaminati dal Tribunale federale con la limitata cognizione dell'art. 97 LTF (supra consid. 1.3; sentenza 5C.190/2002 cit. consid. 3.2; v. sentenza 4C.119/1996 del 21 gennaio 1997 consid. 4a, ove la distinzione fra condizioni di legge e circostanze di fatto viene effettuata nel senso qui ritenuto con riferimento alla responsabilità extra-contrattuale di colui che fa abusivamente capo ad una procedura statale, in quell'evenienza l'inoltro di un'opposizione manifestamente infondata contro la concessione di un permesso di costruzione). Va aggiunto che nell'apprezzare il carattere eventualmente abusivo del modo di procedere dell'escutente, il giudice dispone di un certo margine d'apprezzamento: chiamato ad esaminarlo, il Tribunale federale interviene con riserbo, evitando in particolar modo di sostituire l'apprezzamento dell'autorità cantonale con il proprio (DTF 141 V 51 consid. 9.2; 138 III 669 consid. 3.1; 138 III 252 consid. 2.1; 130 III 504 consid. 4.1).
4.
4.1. Alla base della vicenda sta un debito della società C.________ SA di X.________, della quale il ricorrente è uno dei due amministratori (l'altro è D.________), nei confronti di E.________ AG di Y.________, della quale è dipendente il qui opponente.
Si evince dagli atti del ricorso cantonale ex art. 17 LEF del qui opponente - consultati in applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF - che, in proposito, le due società avevano concluso un accordo che comprendeva, tra l'altro, l'assunzione della responsabilità solidale dei due amministratori per il debito della società. Il qui ricorrente non ha però firmato l'accordo nonostante le assicurazioni fornite. Nelle more della stesura dell'accordo, alla società debitrice era stato ripetutamente prorogato il termine di pagamento, senza successo. Il patrocinatore legale della società creditrice aveva avvertito i due amministratori della debitrice (fra i quali il qui ricorrente) che in caso di mancato pagamento, egli si sarebbe visto obbligato a procedere in via esecutiva sia contro la società debitrice che contro i due amministratori, ritenendo che l'insieme dei documenti (comprese le e-mail scambiate) costituisse titolo sufficiente anche nei confronti del ricorrente, che pur non aveva firmato l'accordo. A fronte di tale minaccia, il ricorrente aveva preannunciato che avrebbe fatto spiccare a sua volta "pari esecuzioni" nei confronti del qui opponente e del suo legale (nonché legale della società creditrice); ed in una e-mail successiva, il ricorrente ha reiterato nei confronti del legale dell'opponente: "provvederò senza indugio ad escuterla se oserà a [sic!] coinvolgermi personalmente".
Con precetto esecutivo yyy dell'Ufficio di esecuzione Engadina Alta / Bregaglia di data 14 luglio 2014 la società creditrice ha escusso il ricorrente per fr. 54'197.05 più interessi e spese esecutive. Con due precetti esecutivi del 24 luglio 2014 e 4 agosto 2014 - rispettivamente xxx dell'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo GR nei confronti del qui opponente e zzz dell'Ufficio di esecuzione di Lugano nei confronti del legale della società creditrice - il ricorrente ha avviato due procedure esecutive per l'importo di fr. 500'000.-- più interessi e spese esecutive.
4.2. Il Tribunale cantonale, riassunte le regole di diritto, ha ritenuto "evidente che l'esecuzione è stata avviata solamente a fini vessatori [...]". Infatti, il qui ricorrente stesso avrebbe scritto nelle e-mail dirette al legale dell'opponente che a sua volta avrebbe provveduto ad escutere l'opponente nel caso costui l'avesse escusso. Inoltre, già l'ammontare della pretesa di per sé sarebbe palesemente arbitrario. Infine, l'indicazione della causa di credito mediante la semplice menzione "risarcimento" non permetterebbe di comprenderne il reale motivo. Il Tribunale cantonale ha così ritenuto l'esecuzione abusiva ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, ed ha di conseguenza dichiarato nullo il relativo precetto esecutivo.
4.3. Dopo aver esposto dottrina e giurisprudenza, il ricorrente afferma che l'UE, confrontato con una domanda di esecuzione per un determinato importo "inerente a una pretesa risarcitoria", non poteva prendere in considerazione altri elementi fattuali. Peraltro, lo scambio di e-mail fra le parti non era noto all'UE. Nulla si può pertanto rimproverare a quest'ultimo. In ogni modo, nemmeno dallo scambio di e-mail prodotto agli atti si potrebbe dedurre l'asserita abusività dell'esecuzione: il ricorrente, noto professionista in campo immobiliare, avrebbe visto gravemente pregiudicato il suo merito creditizio a causa dell'esecuzione promossa nei suoi confronti, con conseguente grave danno potenziale, "verosimilmente già oggi superiore all'importo posto in esecuzione". Infine, il ricorrente contesta che all'opponente sia stata preclusa la possibilità di comprendere il motivo dell'esecuzione e, di riflesso, di scegliere se riconoscere il credito escusso: letto nel contesto dello scambio di messaggi elettronici prodotti dall'opponente con il ricorso, parrebbe evidente che quest'ultimo sapeva perfettamente per quale motivo il qui ricorrente faceva valere una pretesa risarcitoria, come da quest'ultimo peraltro preannunciato.
5.
Non è tema del presente ricorso - né della domanda di annullamento della procedura formulata dall'opponente - stabilire per quali ragioni il ricorrente non abbia firmato l'accordo concluso con la società creditrice. Nemmeno va qui discusso se lo scambio di posta elettronica esposto sopra possa effettivamente valere, come ha scritto il legale della società creditrice, quale riconoscimento di debito da parte del ricorrente. Unica questione da evadere qui è sapere se sulla scorta della documentazione presentata emerga un utilizzo abusivo della procedura esecutiva da parte del ricorrente.
6.
Il ricorrente avrebbe dovuto criticare l'accertamento dei fatti da parte dell'autorità cantonale ossequiando alle esigenze poste dall'art. 97 LTF; in particolare, egli avrebbe dovuto censurare una violazione del divieto d'arbitrio conformemente alle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (supra consid. 1.3 e 3.3). Ciò non avviene.
6.1. La prima censura ricorsuale potenzialmente di natura fattuale concerne il rimprovero del Tribunale cantonale al ricorrente di non aver spiegato la ragione della richiesta di risarcimento. Ora, se da un lato è vero che non sussiste per il creditore escutente l'obbligo di specificare in dettaglio la natura giuridica della pretesa vantata, va d'altro lato constatato che la critica ricorsuale è puramente appellatoria e sprovvista di una sufficiente motivazione della violazione del divieto d'arbitrio. Essa deve essere dichiarata inammissibile.
6.2. Il ricorrente critica poi l'affermazione del Tribunale cantonale secondo la quale già l'importo posto da lui in esecuzione, ingiustificatamente elevato, comproverebbe l'abusività del suo agire. A prescindere dall'assenza di una circostanziata censura di arbitrio, si rileva che né qui né avanti al Tribunale cantonale il ricorrente ha dettagliato la propria pretesa né offerto una qualsivoglia prova della verosimiglianza del danno subito, segnatamente del rifiuto di un credito ipotecario; l'obiezione appare pertanto essenzialmente frutto di pura speculazione.
6.3. Di conseguenza, vincolato com'è agli accertamenti non arbitrari dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale non può che fondare il proprio esame in diritto sulla constatazione che il ricorrente ha introdotto la procedura esecutiva qui in discussione essenzialmente a scopo di ritorsione.
7.
Le restanti obiezioni del ricorrente non sovvertono l'esito dell'esame appena effettuato.
7.1. In primo luogo, è errato ritenere - come invece fa il ricorrente - che per il presente giudizio debbano fare stato le informazioni di cui disponeva l'UE. È effettivamente insito nella natura della procedura esecutiva svizzera che l'ufficio di esecuzione si fondi unicamente sulle allegazioni dell'escutente per emettere il precetto esecutivo. Ciò non impedisce tuttavia all'autorità di vigilanza di annullare l'atto dell'ufficio, se contrario al diritto o frutto di un errore di apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF). Ed è appunto di fronte all'autorità di vigilanza che il ricorrente può e deve esporre le ragioni per cui ritiene errato o inopportuno l'atto impugnato (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 290; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 6 n. 55-60).
7.2. In secondo luogo, appare poi utile precisare che quando dottrina e giurisprudenza pongono in evidenza che l'ufficio di esecuzione - e di riflesso l'autorità di sorveglianza - non hanno facoltà di esprimersi sull'abusività della pretesa stessa (supra consid. 3.1; part. sentenza 5A_595/2012 cit. consid. 4), esse intendono escludere ogni discussione di merito avanti all'ufficio, in specie ogni discussione concernente mezzi liberatori del debitore che soltanto il giudice di merito può esaminare. Da ciò non è invece lecito dedurre che l'autorità di vigilanza non possa prendere in considerazione l'abusività della procedura esecutiva. Ciò avviene in una prospettiva diversa da quella che adotta il giudice di merito: tale abusività non concerne la pretesa medesima, quanto piuttosto il fatto di farla valere mediante procedura esecutiva. Lo esprime bene il ricorrente medesimo, quando ricorda che abusivo è piuttosto l'utilizzo dell'istituto dell'esecuzione per scopi che non hanno la minima relazione con esso.
8.
Tutto ciò considerato, e rammentato il riserbo del Tribunale federale nel riesaminare un giudizio cantonale fondato sull'apprezzamento dell'autorità inferiore (supra consid. 3.3 in fine), gli accertamenti del Tribunale cantonale sugli scopi perseguiti dal ricorrente resistono alla censura di arbitrio. La conclusione cui è giunta l'autorità cantonale, ovvero che il precetto esecutivo qui in discussione sia abusivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, è conforme al diritto federale.
9.
Discende da quanto precede che il ricorso va respinto in quanto ammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, l'opponente non essendo stato chiamato ad esprimersi avanti al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento.
Losanna, 10 luglio 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini