BGer 6B_490/2015
 
BGer 6B_490/2015 vom 22.06.2015
{T 0/2}
6B_490/2015
 
Sentenza del 22 giugno 2015
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Diffamazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con sentenza del 14 febbraio 2014 la Pretura penale ha dichiarato A.________ autore colpevole di diffamazione e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere di fr. 70.-- ciascuna, per complessivi fr. 560.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 100.-- e al pagamento delle spese processuali;
che, adito da A.________, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto l'appello con sentenza del 10 marzo 2015;
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 13 maggio 2015 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 28 maggio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 2 giugno 2015 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 15 giugno successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che l'ultimo giorno del termine suppletorio, il ricorrente ha postulato una proroga dello stesso, adducendo di potere versare l'importo richiesto solo entro le prossime due settimane, a causa del suo stato di salute e della sua attuale situazione finanziaria;
che, con il secondo decreto presidenziale, il ricorrente è stato esplicitamente avvertito dell'improrogabilità del termine suppletorio e delle conseguenze di un mancato pagamento tempestivo;
che in tali circostanze, ricordato altresì che il termine suppletorio è per sua natura improrogabile e che il ricorrente non ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, una proroga non può più essere concessa (cfr. sentenza 6B_945/2014 del 14 novembre 2014 consid. 3);
che, pertanto, il mancato versamento dell'anticipo richiesto entro il termine suppletorio impartito comporta, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 22 giugno 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni