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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_217/2015
Sentenza del 15 giugno 2015
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Luca Pagani,
ricorrente,
contro
Municipio di Chiasso, Piazza Col. C. Bernasconi 1, 6830 Chiasso,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dai Servizi generali del Dipartimento
del territorio, 6501 Bellinzona.
Oggetto
progetto stradale,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 26 ottobre 2012 la Sezione amministrativa del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha disposto la pubblicazione del progetto stradale e dei piani espropriativi concernenti gli interventi stradali, la nuova rotonda Volta e gli impianti semaforici sulla strada cantonale P2 Motto Bartola-Airolo-Chiasso, su via dei Pedroni, via Comacini e Piazza Elvezia nel Comune di Chiasso. Il progetto attua il piano direttore, il piano dei trasporti del Mendrisiotto e il suo programma d'agglomerato, nonché il locale piano del traffico, concretizzando l'obiettivo di trasferire sull'asse via Como (ex viale Galli) -via dei Pedroni-via Comacini il traffico in transito da e per l'Italia attraverso la dogana di Chiasso Strada. Esso prevede in particolare la realizzazione di due corsie in uscita verso l'Italia a partire dall'inizio di via dei Pedroni lungo l'intera via Comacini, separata dalla corsia in direzione della Svizzera da una linea di sicurezza (continua).
B.
Entro il termine di pubblicazione, diversi proprietari di fondi interessati dal progetto e dall'espropriazione hanno presentato opposizione al Consiglio di Stato. Tra loro, la A.________SA, proprietaria dei fondi part. www, xxx e yyy di Chiasso, contigui al lato est di via Comacini. Sulla particella www sorge una stazione di servizio, un negozio annesso alla stessa e un supermercato. Ai piani superiori la proprietaria prevede di realizzare un albergo. Sul fondo part. xxx è costruito un edificio amministrativo e commerciale, mentre la particella yyy è inedificata ed è situata tra i due citati fondi, con i quali confina. La proprietaria ha segnatamente contestato il peggioramento dell'accesso (anche pedonale) ai suoi fondi e la costruzione di un'isola spartitraffico, costituita da un muretto in cemento armato, prevista tra la stazione di servizio sul fondo part. www e la strada cantonale.
C.
Con risoluzione dell'8 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale, integrandolo con alcune modifiche. Il Governo ha accolto l'opposizione della A.________SA limitatamente alla rettifica della tabella di espropriazione.
D.
Con sentenza del 27 febbraio 2015, il Tribunale cantonale amministrativo ha in particolare respinto un ricorso di A.________SA contro la risoluzione governativa.
E.
A.________SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla. In via subordinata, contestualmente all'annullamento del giudizio impugnato, chiede il rinvio degli atti all'autorità cantonale per una nuova decisione. La ricorrente, che postula pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame, fa valere la violazione degli art. 9, 26, 27, 29 e 36 Cost.
Non sono state chieste osservazioni sul merito gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Presentato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito di progetto stradale, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF. La legittimazione della ricorrente, proprietaria di fondi confinanti con la strada cantonale oggetto degli interventi edilizi e parzialmente toccati da espropriazione, è data giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF.
2.
2.1. La Corte cantonale ha rilevato che il tracciato e la funzione dell'opera, come pure il suo dimensionamento a tre corsie, non potevano più essere messi in discussione, giacché il progetto stradale cantonale si limitava a recepire la pianificazione già consolidata in via definitiva nell'ambito del piano regolatore. La precedente istanza ha quindi negato alla ricorrente la legittimazione a contestare l'impostazione generale del progetto. Le ha riconosciuto la facoltà di aggravarsi contro lo stesso unicamente nella misura in cui rivestiva natura di permesso di costruzione.
2.2. In questa sede la ricorrente, invocando con riferimento alla garanzia della proprietà e alla libertà economica la mancanza di un sufficiente interesse pubblico e la violazione del principio della proporzionalità, critica la realizzazione di una terza corsia su via Comacini in direzione dell'Italia. Le relative censure sono tuttavia inammissibili dinanzi a questa Corte, siccome rimettono sostanzialmente in discussione nel merito il dimensionamento del tracciato. Sarebbe piuttosto spettato alla ricorrente confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni il diniego della legittimazione a contestare dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo l'impostazione generale del progetto stradale violerebbe il diritto (cfr. sentenza 1P.255/2003 del 14 aprile 2004 consid. 1, in: RtiD II-2004, pag. 95). Nella misura in cui la ricorrente si limita ad addurre argomentazioni di merito, facendo astrazione dalla limitazione delle censure proponibili dinanzi alla Corte cantonale, il gravame si rivela inammissibile per carenza di motivazione (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 II 249 consid. 1.4.1).
3.
3.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale, come pure l'accertamento arbitrario dei fatti (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii).
3.2. Nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre un suo parere, diverso da quello della Corte cantonale, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando per quali ragioni le argomentazioni dei giudici cantonali violerebbero il diritto o sarebbero fondate su accertamenti di fatto manifestamente in contrasto con gli atti, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è pertanto inammissibile.
4.
4.1. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio ritenendo che, nonostante la soppressione del marciapiede sul lato est di via Comacini, l'accesso pedonale ai suoi fondi rimarrebbe sufficiente.
4.2. La Corte cantonale ha accertato che in realtà, sul lato est di via Comacini, non vi è attualmente un marciapiede, ma delle semplici linee guida discontinue tracciate lungo un tratto del margine stradale, che facilitano il transito dei pedoni. La realizzazione di una terza corsia di marcia implica la soppressione di questa superficie. Nondimeno, i giudici cantonali hanno rilevato che il progetto prevede un passaggio pedonale all'intersezione tra via Comacini e via Porta, che permette di collegare il quartiere posto ad est della stessa alle zone più centrali della città. Hanno quindi rilevato che pure i fondi della ricorrente risultano convenientemente urbanizzati sotto questo profilo, avuto altresì riguardo al fatto che la necessità di estensione del progetto stradale alla terza corsia consentirebbe di costruire un marciapiede sul lato est di via Comacini soltanto facendo capo alla proprietà della ricorrente. Questa ipotesi, non contemplata dal progetto, è tuttavia avversata dall'interessata.
Certo, la mancanza di un marciapiede completo lungo l'intero lato est di via Comacini non costituisce una soluzione ottimale sotto il profilo della mobilità pedonale. Tuttavia, il Tribunale federale non è un'autorità superiore di pianificazione e deve limitarsi ad esaminare se la decisione impugnata è conforme al diritto, rispettivamente, trattandosi dell'accertamento dei fatti e dell'applicazione del diritto cantonale, se la stessa non è arbitraria. Non deve per contro valutare se la soluzione pianificatoria scelta dal Cantone sia la migliore tra le alternative possibili (DTF 124 II 146 consid. 3c). Questa Corte si impone inoltre riserbo in presenza di situazioni locali meglio conosciute dalle autorità cantonali (DTF 129 I 337 consid. 4.1) e lascia loro un certo margine di apprezzamento nell'interpretazione e nell'applicazione della nozione di accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione giusta l'art. 19 cpv. 1 LPT (cfr. sentenza 1C_668/2013 del 21 marzo 2014 consid. 2.2, in: RtiD II-2014, pag. 278 segg.). Spetta infatti al diritto cantonale e comunale regolare i requisiti di dettaglio dell'urbanizzazione, in particolare per quanto concerne le esigenze delle vie di accesso (DTF 123 II 337 consid. 5b).
Ora, gli esposti accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze e sono anzi conformi agli atti. Essi sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Alla luce degli stessi è in modo tutto sommato sostenibile che la Corte cantonale ha ritenuto i fondi della ricorrente sufficientemente urbanizzati sotto il profilo dell'accesso. Ciò ove si consideri che nemmeno la situazione attuale è particolarmente favorevole ai pedoni, che lungo il lato est di via Comacini non dispongono di un vero e proprio marciapiede rialzato rispetto al livello del campo stradale o di una superficie chiaramente delimitata a loro riservata. Il progetto prevede d'altra parte la formazione di un intero marciapiede sul lato opposto di via Comacini e di un passaggio pedonale all'altezza dell'intersezione con via Porta, ciò che permette di raggiungere a piedi il quartiere ad est di via Comacini, ove sono ubicate le particelle della ricorrente. In sostanza, l'accesso pedonale ai suoi fondi non appare sensibilmente peggiorato rispetto alla situazione attuale e può ancora essere ritenuto accettabile, ove si consideri altresì che la realizzazione della terza corsia stradale costituisce un elemento centrale del progetto.
5.
5.1. La ricorrente critica la formazione di uno spartitraffico in corrispondenza del fondo part. www, tra la strada cantonale e le isole di distribuzione del carburante della stazione di servizio. Ritiene arbitraria la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la costruzione del manufatto è imprescindibile. Adduce ch'esso ostacolerebbe la circolazione dei veicoli presso l'impianto di rifornimento dei carburanti, ostruirebbe eventuali vie di fuga e congestionerebbe il traffico su via Comacini, ove peraltro verrà anche posato un semaforo. Secondo la ricorrente, la realizzazione dello spartitraffico implicherebbe la completa ridefinizione della stazione di servizio.
5.2. Si tratta al riguardo di critiche di carattere appellatorio, che rimettono genericamente in discussione l'adeguatezza del progettato spartitraffico, ma che non sostanziano arbitrio alcuno. La Corte cantonale ha accertato che questo manufatto è costituito da un muretto in cemento armato distante oltre quattro metri dalle isole di distribuzione del carburante. La ricorrente critica quest'ultimo accertamento limitandosi ad addurre che la distanza sarebbe inferiore a quattro metri poiché lo spartitraffico dovrebbe essere largo almeno 50 cm. Non si confronta tuttavia con i piani del progetto pubblicato e non spiega puntualmente per quali ragioni l'accertamento della precedente istanza sarebbe manifestamente in contrasto con gli stessi. La ricorrente non fa poi valere, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, l'applicazione arbitraria degli art. 8 cpv. 1 lett. c e 26 cpv. 1 del regolamento concernente le autorimesse ed i posteggi lungo le strade cantonali, del 22 dicembre 1967 (RL 7.2.1.2.1). Queste norme impongono per le stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti di costruire una separazione tra la proprietà pubblica e quella privata, anche nel caso di impianti preesistenti qualora ciò sia possibile senza spese sproporzionate. Al riguardo, la ricorrente si limita a paventare in modo generico la necessità di una completa modifica della stazione di servizio, senza tuttavia renderla minimamente verosimile. In ogni modo, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che lo spartitraffico, i cui costi sono assunti dall'ente pubblico, permette di assicurare un rifornimento di carburante in sicurezza e di definire chiaramente i punti di entrata e di uscita della stazione di servizio e delle altre attività esercitate sul fondo part. www, che al momento si trova completamente aperto su tutto il fronte (di circa 50 m) verso via Comacini.
6.
6.1. La ricorrente critica la realizzazione di una linea di sicurezza continua tra le opposte direzioni di marcia su via Comacini. Rileva che tale segnaletica impedirà l'accesso ai suoi fondi per i veicoli provenienti da nord. Poiché l'attraversamento delle corsie non sarà più consentito, sostiene che non vi sarà più la possibilità di effettuare un'inversione di marcia, in particolare per gli automezzi pesanti e le autobotti dei fornitori. Ritiene che le alternative prospettate dai giudici cantonali per raggiungere le sue proprietà non risolverebbero le difficoltà di accesso per i veicoli provenienti da nord sulle due corsie opposte. Secondo la ricorrente, le restrizioni sotto il profilo dell'accesso comporteranno una diminuzione della clientela (sia motorizzata che pedonale) tali da incidere sui rapporti di libera concorrenza e quindi sulla sua libertà economica.
6.2. Nuovamente la ricorrente ribadisce semplicemente la praticabilità di una svolta a sinistra per raggiungere direttamente i suoi fondi da parte dei veicoli circolanti sulle due corsie opposte. Ritiene troppo lontana nello spazio e nel tempo la realizzazione della rotonda prevista presso la stazione FFS, in via Motta, ove i veicoli potranno invertire il senso di marcia. Reputa inoltre inadeguato il percorso alternativo attraverso le strade secondarie, che dovrà nel frattempo essere effettuato da chi, proveniente da nord, è intenzionato a raggiungere i fondi sul lato est di via Comacini. Con simili argomentazioni la ricorrente espone unicamente una sua opinione relativa a una diversa soluzione eventualmente possibile, ma non censura arbitrio alcuno, né fa valere una violazione del diritto (art. 95 LTF) con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Il gravame parte poi dal presupposto che con la delimitazione di una linea di sicurezza continua lungo via Comacini la stazione di servizio non potrà più essere rifornita, segnatamente di carburanti. Ciò non è tuttavia stato accertato dalla Corte cantonale. La ricorrente sostiene al proposito che non vi sarebbero garanzie riguardo alla realizzazione della rotonda prevista presso la stazione ferroviaria e che su determinate strade comunali, non meglio precisate fatto salvo viale Volta, vigerebbe un divieto di transito con merci pericolose. Disattende tuttavia che la Corte cantonale ha constatato che la rotonda prevista presso la stazione FFS è già stata progettata ed i relativi piani sono prossimi alla pubblicazione, mentre il percorso alternativo prospettato dai giudici cantonali (via dei Pedroni-via Dufour-via Porta-via Odescalchi-via degli Agustoni-via Comacini) non si svolge su viale Volta. I timori paventati dalla ricorrente circa l'impossibilità di rifornire i commerci ubicati sui suoi fondi non sono fondati su accertamenti specifici e non trovano riscontro negli atti.
6.3. Laddove è invocata la libertà economica, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il semplice fatto che un provvedimento pianificatorio possa avere un'incidenza su un'attività economica non è di per sé contrario all'art. 27 Cost., nella misura in cui le limitazioni siano giustificate dalle necessità di una pianificazione territoriale conforme agli scopi dell'art. 75 Cost. e ch'esse non privino di qualsiasi contenuto la libertà di commercio e di industria. Sono per contro esclusi i provvedimenti adottati sotto l'apparenza della pianificazione territoriale, ma che mirano unicamente a colpire la libera concorrenza, favorendo determinate imprese o settori di attività a scapito di altri (cfr. sentenza 1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5 e rinvii, in: RtiD II-2008, pag. 235 segg.).
Il progetto stradale litigioso non costituisce certamente una misura mascherata, emanata allo scopo di impedire in quel comparto del territorio di Chiasso l'esercizio di determinate attività commerciali. La linea di sicurezza tra le corsie di marcia renderà impossibile raggiungere direttamente mediante una semplice svolta a sinistra i fondi situati sui rispettivi lati opposti di via Comacini, comportando quindi in determinati casi tragitti più lunghi per i clienti. Alla luce dell'esposta giurisprudenza, il solo fatto che in tali circostanze i commerci esercitati sui fondi della ricorrente potrebbero subire una diminuzione della clientela non basta però a fondare una violazione della libertà economica. La criticata demarcazione della linea di sicurezza non incide sui rapporti di libera concorrenza, favorendo determinati concorrenti a scapito di altri. Essa costituisce un provvedimento di segnaletica adottato nel contesto della pianificazione stradale, che tocca ugualmente tutti i commerci situati lungo via Comacini. Quanto all'accesso pedonale, già si è visto che il quartiere ove si trovano le proprietà della ricorrente rimane accessibile ai pedoni attraverso il marciapiede sul fronte opposto e il passaggio pedonale, dotato di semaforo, previsto all'altezza dell'incrocio con via Porta (cfr. consid. 4). Nella misura in cui adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la censura è quindi infondata.
7.
7.1. La ricorrente lamenta infine la violazione del suo diritto di essere sentita, perché la Corte cantonale si è rifiutata di esperire un sopralluogo e di ordinare una perizia relativa in particolare al danno economico derivante dal progetto. Sostiene che queste prove avrebbero consentito di comprendere esattamente le implicazioni del progetto, segnatamente per quanto riguarda le modifiche radicali della stazione di servizio, l'impossibilità di rifornire la stessa e la soppressione dell'accesso pedonale.
7.2. La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). Alla luce delle considerazioni esposte, ritenuto che la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio, in particolare accertando che i fondi della ricorrente rimangono accessibili anche pedonalmente e che l'intervento non implica la necessità di una modifica integrale della stazione di servizio, essa poteva in modo sostenibile ritenere superflue le prove richieste. Rinunciando ad assumerle sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza, la precedente istanza non ha perciò violato il suo diritto di essere sentita. In tali circostanze, l'invocato sopralluogo non deve essere esperito nemmeno in questa sede.
8.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Chiasso, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 15 giugno 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Gadoni