BGer 9C_198/2015
 
BGer 9C_198/2015 vom 09.06.2015
 
  9C_198/2015
 
Sentenza del 9 giugno 2015
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
patrocinato dall'avv. Pietro Cella,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 2 febbraio 2015.
 
Visto:
il ricorso inoltrato da A.________ il 13 marzo 2015 (timbro postale) contro la sentenza del 2 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
il decreto del 20 marzo 2015 con cui il Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo spese di fr. 500.- entro il 20 aprile 2015,
l'assegnazione all'insorgente, con decreto 1° maggio 2015, di un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 19 maggio 2015, per versare l'anticipo spese richiesto e l'indicazione espressa che in caso di mancato pagamento nel termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
il decreto 19 maggio 2015 con il quale è stata negata la proroga del termine suppletorio per il versamento dell'anticipo spese, richiesta mediante fax del 19 maggio 2015,
 
considerando:
che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte, conformemente all'art. 62 cpv. 1 LTF,
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
che se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
che la domanda di proroga non ha potuto essere accolta, il ricorrente essendo stato espressamente reso attento nel decreto del 1° maggio 2015 che il termine suppletorio non era prorogabile,
che il ricorrente non ha così versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che, viste le circostanze del caso concreto, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 giugno 2015
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
La Cancelliera: Cometta Rizzi