BGer 8G_1/2015
 
BGer 8G_1/2015 vom 21.05.2015
{T 0/2}
8G_1/2015
 
Sentenza del 21 maggio 2015
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Parrino,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Carlo Postizzi,
istante,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
per il tramite del Dipartimento finanze e economia, Sezione delle risorse umane, 6500 Bellinzona,
controparte.
Oggetto
Diritto della funzione pubblica,
domanda d'interpretazione della sentenza del Tribunale federale svizzero 8C_643/2014 del 12 dicembre 2014.
 
Visto:
la sentenza 8C_643/2014 del 12 dicembre 2014 con cui il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato da A.________ contro il giudizio del 26 giugno 2014 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e rinviato la causa a quest'ultimo,
lo scritto del 24 marzo 2015 (timbro postale) di A.________ con cui chiede l'interpretazione della sentenza 8C_643/2014,
 
considerando:
che il Tribunale federale interpreta o rettifica una sentenza, se il dispositivo è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo (art. 129 cpv. 1 LTF),
che il Tribunale federale nella sentenza 8C_643/2014 ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova decisione al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nella misura in cui aveva rifiutato i numerosi mezzi di prova offerti, senza confrontarsi concretamente sulla pertinenza degli stessi,
che il Tribunale federale ha sottolineato, pur considerando un apprezzamento anticipato delle prove, come non fosse in grado di verificare se la Corte cantonale abbia commesso o no un arbitrio nell'accertamento dei fatti, non apparendo le numerose richieste di prova del ricorrente e dell'opponente in sede cantonale manifestamente prive di ogni fondamento,
che il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe dovuto e dovrà statuire nuovamente sulle assunzioni di prova,
che il dispositivo della sentenza 8C_643/2014 non si presta ad alcuna interpretazione, non volendo limitare il potere d'esame della Corte cantonale,
che la domanda di interpretazione può estendersi ai considerandi della sentenza soltanto se si presentano contraddizioni tra il dispositivo e i motivi, è per contro esclusa per tentare di ridiscutere in maniera generale la sentenza o ogni affermazione contenuta nella motivazione (sentenza 4G_2/2009 del 21 ottobre 2009 consid. 1.1),
che nemmeno dai considerandi risulta una contraddizione tra motivazione e dispositivo, i quali non tendono a fissare delimitazioni particolari in sede di rinvio,
che peraltro a norma dell'art. 110 LTF la procedura di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, ultima e unica autorità cantonale giudiziaria nella presente controversia, applica il principio inquisitorio previsto dall'ordinamento di procedura cantonale (art. 25 cpv. 1 e 70 cpv. 2 LPAmm/TI; sentenza 2C_354/2009 del 30 giugno 2010 consid. 3.1), tenendo conto anche di nuovi fatti o mezzi prova,
che in tali condizioni la domanda di interpretazione - infondata - dev'essere respinta senza scambio di scritti (art. 127 e 129 cpv. 3 LTF),
che le spese giudiziarie, ridotte rispetto alla causa principale, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda d'interpretazione è respinta.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo.
Lucerna, 21 maggio 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi