BGer 5A_362/2015
 
BGer 5A_362/2015 vom 08.05.2015
{T 0/2}
5A_362/2015
 
Sentenza dell'8 maggio 2015
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________e B.________,
patrocinati dall'avv. dott. Marilisa Scilanga,
ricorrenti,
contro
Autorità regionale di protezione 3,
sede di Lugano Ovest, via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona,
C.________ e D.________,
patrocinati dall'avv. Sebastiano Pellegrini,
E.________,
patrocinata dall'avv. Sandra Xavier,
F.________,
patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari.
Oggetto
collocamento di un minore,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2015
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con decisione cautelare 14 novembre 2014 l'Autorità regionale di protezione 3, sede di Lugano Ovest, ha tra l'altro revocato il collocamento di F.________ (nata nel 2008 dalla relazione tra A.________ e E.________, privati della custodia parentale) presso la famiglia affidataria di C.________ e D.________ e conferito mandato al Servizio medico psicologico di X.________ di effettuare una valutazione psicodiagnostica approfondita della minore;
che con sentenza 27 marzo 2015 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto i reclami presentati contro la predetta decisione cautelare da C.________ e D.________, da un lato, e da A.________ e B.________, dall'altro;
che il Presidente della Camera di protezione - seppur per ragioni diverse da quelle contenute nella decisione cautelare dell'Autorità regionale di protezione 3 e successive alla sua emanazione - ha confermato la revoca del collocamento in quanto non più conveniente per il benessere della minore, quest'ultima manifestando un sentimento di disagio, di paura e di rifiuto nei confronti della precedente madre affidataria (v. art. 310 cpv. 1, 313 cpv. 1 e 445 CC);
che con " ricorso in materia di diritto pubblico " del 4 maggio 2015 A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza cantonale e l'accoglimento del loro reclamo nel senso di rinviare gli atti all'Autorità regionale di protezione 3 affinché venga completata l'istruttoria mediante una "valutazione peritale da Servizio medico psichiatrico indipendente" e deciso il ricollocamento immediato della minore presso C.________ e D.________;
che A.________ ha pure chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio;
che le decisioni in materia di protezione dei minori soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);
che non si vede, né nel ricorso viene spiegato (DTF 133 II 400 consid. 2), per quale ragione la ricorrente B.________, zia della minore, sarebbe legittimata ad interporre ricorso in materia civile (v. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF);
che nella misura in cui i ricorrenti criticano l'operato dell'Autorità regionale di protezione 3, il loro gravame appare di primo acchito inammissibile poiché non è rivolto contro la decisione di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF);
che contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);
che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 con rinvii);
che nel gravame all'esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione;
che i ricorrenti si dolgono di un'arbitraria assunzione delle prove e della violazione del diritto di essere sentito: sostengono che l'autorità inferiore avrebbe confermato la revoca del collocamento senza un'adeguata istruttoria, ovvero fondandosi su prove insufficienti e rifiutando le prove da loro offerte senza alcuna motivazione;
che i ricorrenti si limitano però a contrapporre la propria valutazione delle prove a quella dell'autorità inferiore, senza curarsi di sostanziare la violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito (omettendo ad esempio di indicare con precisione dove e quando avrebbero chiesto all'autorità inferiore di assumere dei mezzi di prova), per cui la loro argomentazione non soddisfa le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF;
che nemmeno i loro apodittici richiami al diritto alla dignità umana ed al diritto alla protezione del fanciullo adempiono i severi requisiti di motivazione previsti da tale disposto di legge;
che in queste circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente A.________ va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente A.________ è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 maggio 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini