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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_175/2015
Sentenza del 4 maggio 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
componenti la comunione ereditaria fu C.A.________,
ricorrenti,
contro
D.________ SA,
opponente.
Oggetto
assicurazione complementare contro le malattie,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2015
dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
C.A.________ aveva stipulato delle assicurazioni complementari all'assicurazione obbligatoria contro le malattie presso la D.________ SA. Dopo essere stata degente presso un nosocomio di Pavia dal 27 aprile 2011 al 4 maggio 2011, ella ha seguito nei pressi di Pavia un percorso riabilitativo fino al 30 giugno 2011, giorno in cui è stata trasportata in un ospedale di Voghera dove è deceduta il 5 luglio 2011.
2.
Poiché la cassa malati si è rifiutata di assumersi i costi relativi alle degenze negli istituti di cura italiani, B.A.________ e A.A.________, eredi fu C.A.________, hanno convenuto in giudizio la D.________ SA chiedendone la condanna al pagamento di fr. 30'959.19. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione con sentenza 11 febbraio 2015. La Corte cantonale ha accertato, sulla base dei documenti agli atti, che il soggiorno nell'ospedale di Pavia era programmato e che quindi esso, come quelli successivi, non rientrava fra le fattispecie assicurate. Essa ha poi rinunciato, procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove, a sentire, come invece richiesto dagli attori, il medico fiduciario della convenuta.
3.
Con ricorso 24/25 marzo 2015 B.A.________ e A.A.________ chiedono in particolare al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di condannare la convenuta a rimborsare loro le spese di ospedale del maggio 2011 per un totale di 6'250.-- euro corrispondenti a fr. 7'812.50.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2).
5.
Visto il tenore del ricorso, in cui viene ad esempio invocata una violazione del diritto di spostarsi liberamente in Svizzera e all'estero, occorre precisare che l'oggetto della causa è il rimborso delle spese causate dalla degenza di C.A.________ in istituiti di cura italiani, ragione per cui le richieste e le argomentazioni ricorsuali che esulano da tale questione si rivelano inconferenti.
6.
I ricorrenti criticano le summenzionate constatazioni dell'autorità inferiore e asseverano che C.A.________ non si è recata in Italia per farsi curare, ma per intraprendere un viaggio culturale durante il quale si è sentita male ed è svenuta. Tale argomentazione è appellatoria e non soddisfa quindi le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF per un'ammissibile censura degli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale. Il giudice cantonale fruisce infatti di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere) e il ricorrente che invoca l'arbitrio deve pertanto spiegare e dimostrare con precisione, sotto pena di inammissibilità della censura, che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova pertinente, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).
Anche quando si prevalgono della violazione del loro diritto di essere sentiti per non aver potuto porre domande al medico di fiducia dell'opponente, i ricorrenti non indicano per quale motivo l'apprezzamento anticipato delle prove effettuato dal Tribunale cantonale sarebbe arbitrario.
Infine i ricorrenti fondano la loro richiesta di rimborso sul fatto che l'opponente non avrebbe risposto alla richiesta di rimpatrio, perché avrebbe smarrito i relativi documenti. Sennonché essi non spiegano in alcun modo (né è ravvisabile) perché il non riconoscere che il mancato riscontro a una richiesta di rimpatrio comporti l'assunzione delle spese di un ricovero all'estero non coperto dalle condizioni assicurative violi il diritto federale.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso è manifestamente non motivato in modo sufficiente e va dichiarato inammissibile dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi sul ricorso, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Losanna, 4 maggio 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti