BGer 6B_356/2015
 
BGer 6B_356/2015 vom 28.04.2015
{T 0/2}
6B_356/2015
Decreto del 28 aprile 2015
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Contravvenzione alle norme della circolazione stradale,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 aprile 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che, con sentenza del 2 aprile 2015, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ e lo ha riconosciuto autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, condannandolo a una multa di fr. 140.--;
che avverso questa decisione A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale;
che con scritto del 24 aprile 2015 il ricorrente ha comunicato di ritirare il gravame;
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese giudiziarie;
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 28 aprile 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni