BGer 2C_329/2015
 
BGer 2C_329/2015 vom 27.04.2015
{T 0/2}
2C_329/2015
 
Sentenza del 27 aprile 2015
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
Segnalazione contro l'operato di un magistrato,
ricorso contro la decisione emanata il 30 marzo 2015 della Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Con decisione del 23 gennaio 2015 il Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino ha deciso di non dare seguito alla segnalazione sottopostale dall'ingegnere A.________ con cui questi chiedeva, tra l'altro, che fosse fatto obbligo al Ministero pubblico di attribuirgli mandati peritali nell'ambito di procedimenti penali.
B. Adita da A.________ il 24 febbraio successivo la Commissione ticinese di ricorso sulla Magistratura, con giudizio del 30 marzo 2015, ne ha dichiarato il gravame irricevibile per mancanza di legittimazione attiva dato che, giusta l'art. 81 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI 3.1.1.1), il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento disciplinare.
C. Il 22 aprile 2015 A.________ ha esperito un ricorso al Tribunale federale con cui chiede che sia annullata la sentenza cantonale e che la sua denuncia venga esaminata nel merito e che i Procuratori pubblici in funzione tra il 2000 e il 2012 nella sezione di Polizia fossero ammoniti ed esortati a ripartire equamente tra i diversi professionisti i mandati peritali. Censura la violazione di diversi diritti costituzionali e domanda di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).
 
Erwägung 2
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).
2.2. In concreto oggetto di disamina può unicamente essere la questione di sapere se, a ragione, la Commissione di ricorso sulla Magistratura ha negato la legittimazione ad agire del qui ricorrente, allora denunciante nella procedura da lui avviata e, di riflesso, ha dichiarato irricevibile il suo gravame. Ora, l'interessato si limita nel proprio gravame ad elencare le norme costituzionali che, a suo avviso, sarebbero state disattese dalle autorità cantonali nonché a contestare il merito della causa. Egli omette però completamente di confrontarsi in maniera adeguata (art. 42 cpv. 2 LTF) con l'argomentazione sviluppata dalla Commissione di ricorso sulla Magistratura - secondo la quale solo il magistrato (colpito da sanzioni disciplinari) ha qualità di parte e può adirla, allorché detta facoltà è esclusa per legge nei confronti del denunciante - in quanto non spiega perché la stessa disattenderebbe arbitrariamente (su questo aspetto cfr. DTF 135 I 6 consid. 2.1 pag. 9; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 214 e rinvii) la normativa cantonale determinante. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile.
2.3. A titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che la norma cantonale su cui poggia il giudizio impugnato rispecchia la giurisprudenza federale. Infatti, per consolidata prassi del Tribunale federale, il denunciante non ha qualità di parte nell'ambito di un procedimento disciplinare, dato che una procedura disciplinare è volta essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull'amministrazione; la denuncia di circostanze che giustificherebbero un intervento non basta a conferire qualità di parte. In effetti, scopo di una denuncia è l'adozione di sanzioni nei confronti di chi viene denunciato; essa non mira alla soppressione dei pregiudizi subiti dal denunciante, che sono le conseguenze del comportamento criticato. Ne discende che se non viene dato seguito all'istanza, il denunciante non è leso nei suoi interessi degni di protezione e non è, di riflesso, legittimato ad inoltrare un ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 138 II 162 consid. 2.1.1 pag. 164 seg. e riferimenti). Anche dinanzi a questa Corte il ricorso sarebbe pertanto sfuggito ad un esame di merito.
2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Nell'addossargli le spese giudiziarie (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie ridotte di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio della Magistratura e alla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino.
Losanna, 27 aprile 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud