Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_62/2015
Sentenza del 21 aprile 2015
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Massimo de'Sena,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Infrazione alle norme della circolazione stradale, arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 5 novembre 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 22 maggio 2013 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio. Gli ha rimproverato di avere, il 26 gennaio 2012 a Mendrisio sull'autostrada A2, all'altezza del raccordo con la semiautostrada in direzione di Stabio, alla guida del veicolo Fiat Punto, sorpassato sulla destra l'autovettura Citroën C1 guidata da B.________ circolando per almeno 200 metri sulla corsia d'emergenza, per poi sterzare a sinistra andando a collidere con la parte anteriore del veicolo superato. Il Giudice gli ha inoltre addebitato di avere poi lasciato il luogo del sinistro senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.
L'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 170.-- ciascuna, per complessivi fr. 6'800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 500.-- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie.
B.
Adita da A.________, con sentenza del 5 novembre 2014 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto l'appello, confermando il giudizio di primo grado.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere prosciolto da ogni accusa. Postula inoltre che gli oneri processuali delle sedi cantonali siano posti a carico dello Stato e che gli atti siano rinviati alla precedente istanza perché gli sia riconosciuta un'indennità per le spese di patrocinio da lui sostenute. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento arbitrario dei fatti.
D.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. Con decreto presidenziale del 18 febbraio 2015 è stato conferito effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Il ricorrente critica il rifiuto della Corte cantonale di eseguire una perizia volta a dimostrare l'impossibilità sia di un contatto tra i due veicoli coinvolti sia di un superamento sulla destra nel tratto stradale interessato.
2.2. Al riguardo, egli si limita tuttavia a richiamare genericamente gli art. 6 e 139 CPP come pure l'art. 29 Cost. con riferimento al diritto alla parità ed equità di trattamento. Non fa tuttavia valere una violazione del suo diritto di essere sentito con una motivazione conforme alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (cfr., su queste esigenze, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2). Disattende in particolare che la garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). Ora, la Corte cantonale ha spiegato le ragioni per cui, sulla base degli atti, ha ritenuto realizzato sia il sorpasso sulla destra sia il contatto tra le due autovetture. Non ha quindi considerato necessario assumere ulteriori prove, che sarebbero state superflue per accertare l'infrazione. In tali circostanze, sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con i relativi considerandi del giudizio impugnato, dimostrando perché le conclusioni dei giudici cantonali, fondate su una valutazione degli elementi agli atti, sarebbero manifestamente insostenibili.
3.
3.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato il divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché il principio "in dubio pro reo". Egli si limita tuttavia ad esporre una propria opinione, diversa da quella della CARP, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando con chiarezza e precisione per quali motivi si fonderebbe su accertamenti manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari.
Il Tribunale federale esamina l'apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove sotto il profilo ristretto dell'arbitrio, per motivare il quale non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario soltanto quando l'Autorità abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e rinvii). Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio "in dubio pro reo", pure accennato dal ricorrente, non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio. Il principio può ritenersi violato unicamente qualora il giudice condanni l'imputato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a).
Non sostanziando per la maggior parte arbitrio alcuno, il gravame risulta di conseguenza prevalentemente inammissibile. Il ricorrente non censura poi una conclusione arbitraria, laddove si diffonde sulle modalità di circolazione dei protagonisti nella fase precedente i fatti oggetto dell'imputazione. La fattispecie determinante nel procedimento in esame è in effetti circoscritta al superamento a destra dell'autovettura guidata da B.________, alla percorrenza di un tratto di strada sulla corsia d'emergenza e alla collisione con il veicolo superato, nonché all'inosservanza degli obblighi in caso di incidente. L'esatto accertamento delle manovre eseguite prima dell'infrazione non è per contro decisivo per l'esito del giudizio.
4.
4.1. Il ricorrente rimprovera essenzialmente ai giudici cantonali di avere omesso di considerare l'assenza di tracce di una collisione sulla sua vettura Fiat Punto. Critica il fatto che i giudici cantonali lo hanno sospettato di avere successivamente sostituito le ruote complete, valutando inoltre a suo sfavore la presentazione di una dichiarazione scritta rilasciata da un conoscente, che attesta l'integrità del suo veicolo la sera stessa dell'incidente. Sostiene che una riparazione sarebbe stata impossibile entro il mattino seguente, quando l'automobile è stata ispezionata dalla polizia. Il ricorrente ritiene inverosimile l'ipotesi di un urto causato dal solo contatto con il pneumatico del suo veicolo. Ciò in particolare ove si considerino le caratteristiche del danno riportato dalla Citroën di B.________, la mancanza di accertamenti sulle specifiche manovre eseguite da entrambi i protagonisti, in specie per quanto concerne le eventuali sterzate. Secondo il ricorrente, una collisione sarebbe da escludere sulla base di elementi oggettivi, quali l'incompatibilità del danno riscontrato con l'angolo d'impatto necessario per provocare un simile urto, la velocità elevata delle vetture e il tipo di tracciato stradale. Adduce che, trattandosi di una semiautostrada sostanzialmente rettilinea, l'angolo della sterzata sarebbe stato minimo e insufficiente a fare sporgere il pneumatico dal passaruota. Rileva altresì che nemmeno gli specchietti retrovisori delle due autovetture, notevolmente più sporgenti dalle rispettive carrozzerie, sarebbero stati danneggiati. Il ricorrente ripropone poi un suo calcolo relativo ai giri che avrebbe dovuto compiere la ruota danneggiata della Citroën, tenendo conto del tempo di reazione medio del conducente in caso d'impatto.
4.2. Con questa esposizione, il ricorrente critica in modo generico il giudizio impugnato, riproponendo in sostanza le argomentazioni sollevate dinanzi ai giudici cantonali. Egli presenta una propria versione dei fatti, ma non sostanzia l'arbitrio dell'accertamento relativo all'avvenuta collisione. Contrariamente al suo parere, la Corte cantonale non ha di per sé ignorato l'assenza di danni sulla sua vettura, ma ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto la circostanza insufficiente per negare l'urto.
Certo, in mancanza di un qualsiasi accertamento in tal senso e in considerazione del lasso di tempo limitato tra l'incidente e l'ispezione del veicolo da parte della polizia, adombrare il sospetto che il ricorrente può avere sostituito le ruote complete è quantomeno discutibile. Questa considerazione della CARP non rende tuttavia arbitrario nel risultato il giudizio impugnato. La collisione è in effetti stata constatata da C.________, che alla guida della sua vettura seguiva i due veicoli coinvolti nell'incidente. Egli ha espressamente precisato dinanzi alla polizia di essere sicuro dell'urto causato dalla vettura del ricorrente. Le sue dichiarazioni concordano sostanzialmente con quelle del danneggiato e sono state ritenute attendibili dalle istanze cantonali. Nemmeno il ricorrente rende seriamente ravvisabili contraddizioni o incongruenze manifeste. È inoltre accertato il danno della Citroën, che presentava sulla calotta e sul paraurti (in corrispondenza del passaruota) tracce di copertone, compatibili quindi con un contatto con il pneumatico della vettura del ricorrente. La conclusione circa l'avvenuta collisione è pertanto fondata su una serie di elementi concordanti, di cui il ricorrente non dimostra la manifesta insostenibilità con una motivazione conforme alle condizioni poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
5.
5.1. Il ricorrente nega pure di avere superato il conducente B.________ sulla destra, circolando sulla corsia d'emergenza. Critica il fatto che la Corte cantonale abbia ritenuto l'accertamento confortato dalla conclusione formulata in via subordinata nell'appello, in cui il ricorrente ha chiesto di limitare la condanna alla circolazione sulla corsia d'emergenza, escludendo il sorpasso sulla destra. Rimprovera alla stessa di non avere considerato determinate risultanze oggettive, quali l'assenza di tracce di collisione sul suo veicolo, l'integrità degli specchietti retrovisori delle due vetture coinvolte, l'impossibilità di circolare sulla corsia d'emergenza, siccome di larghezza ridotta e ulteriormente ristretta dalla presenza di neve sui bordi della carreggiata.
5.2. Nuovamente, il ricorrente espone in modo appellatorio la sua versione dei fatti, opponendola a quella della Corte cantonale senza tuttavia spiegare, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni gli accertamenti del sorpasso a destra e della circolazione sulla corsia d'emergenza sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con gli atti o fondati su una svista manifesta. Il ricorrente si fonda peraltro sull'argomento, come visto infondato, dell'assenza di una collisione.
Certo, la CARP non poteva dedurre conferme dal semplice fatto che nell'allegato di appello il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di essere condannato soltanto per la circolazione sulla corsia d'emergenza e non per il sorpasso a destra. Con questa richiesta di giudizio egli non ha infatti ammesso alcunché, ma ha semplicemente prospettato di essere eventualmente condannato per un'infrazione meno grave, qualora non fosse stato prosciolto da tutte le imputazioni. Comunque, l'accertamento del sorpasso a destra sulla corsia d'emergenza è basato su una valutazione sostenibile degli elementi disponibili, segnatamente sulle dichiarazioni sostanzialmente concordanti del danneggiato e del conducente C.________, nonché sui danni riportati dal veicolo superato. La tesi secondo cui la larghezza della corsia d'emergenza non consentirebbe la circolazione di un veicolo affiancato a un altro che sta percorrendo la corsia di marcia contigua, costituisce una mera asserzione del ricorrente, non fondata su fatti accertati in modo vincolante. Al riguardo, peraltro, egli disattende che le vetture coinvolte erano di dimensioni ridotte e che la strada era sgombra da neve, presentando tutt'al più alcuni residui nevosi ai bordi della carreggiata in corrispondenza del guard-rail. L'argomentazione del ricorrente è finanche contraddittoria, nella misura in cui da una parte sembra addurre l'esistenza di quantitativi di neve tali da restringere la corsia d'emergenza, mentre dall'altra nega che la sua sterzata a sinistra possa essere riconducibile alla presenza di resti di neve sul tracciato.
6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 21 aprile 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni