BGer 6B_103/2015
 
BGer 6B_103/2015 vom 21.04.2015
{T 0/2}
6B_103/2015
 
Sentenza del 21 aprile 2015
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Rüedi,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Maria Galliani,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Usura aggravata, riciclaggio di denaro,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Con sentenza del 6 dicembre 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di usura aggravata, siccome commessa per mestiere. Gli ha rimproverato di avere, in correità con B.________, nella loro veste di azionisti al 50 % ciascuno delle società C.________ SA e D.________ SA e titolari dello stabilimento E.________ di X.________, tra il 1° gennaio 2011 e il 27 aprile 2012, sfruttato lo stato di bisogno e di dipendenza di numerose donne dedite alla prostituzione, applicando loro un canone d'affitto giornaliero compreso tra fr. 130.-- e fr. 180.-- (incluse la colazione e la cena), in manifesta sproporzione economica con l'uso di una modesta camera. La Corte delle assise criminali gli ha inoltre addebitato di avere, nella sua qualità di azionista e di responsabile delle società F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA e I.________ SA, intestatarie dell'affittacamere e del locale notturno denominato J.________, tra il giugno 2009 ed il 29 marzo 2012, sfruttato lo stato di bisogno e di dipendenza di numerose donne dedite alla prostituzione, applicando loro un canone d'affitto giornaliero compreso tra fr. 100.-- e fr. 150.-- a persona per la sola camera, in manifesta sproporzione economica con l'uso di una modesta camera. In relazione all'utilizzo dei proventi di questi reati, l'imputato è inoltre stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, commesso sempre in correità con B.________, per un importo complessivo di circa fr. 2'000'000.--.
A.________ in primo grado è pure stato dichiarato autore colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri, esercizio illecito della prostituzione e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Questi reati non sono stati contestati.
L'imputato è stato condannato alla pena detentiva, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, di 24 mesi, da dedurre il carcere preventivo sofferto, e alla multa di fr. 5'000.--, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui ad un precedente decreto di accusa del 22 settembre 2011. La Corte delle assise criminali lo ha inoltre condannato ad un risarcimento compensatorio a favore dello Stato di fr. 800'000.--, ordinando altresì il mantenimento del sequestro conservativo di due fondi, intestati ai figli dell'imputato, a garanzia del pagamento dei costi processuali, della multa e del risarcimento compensatorio. Ha per contro ordinato il dissequestro di un fondo intestato alla moglie.
B. Adita sia dall'imputato sia dal Procuratore generale, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto gli appelli con sentenza dell'11 dicembre 2014. Oltre che dei citati reati non contestati oggetto di condanna passata in giudicato, la Corte cantonale ha dichiarato A.________ autore colpevole di usura aggravata e di riciclaggio di denaro (semplice) dei proventi del reato di usura per un totale di fr. 548'640.--. Ha aumentato la pena detentiva a 2 anni e 6 mesi, da dedurre il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella del precedente decreto di accusa. La Corte cantonale ha disposto la parziale sospensione, in ragione di 2 anni per un periodo di prova di 2 anni, dell'esecuzione della pena detentiva. Ha inoltre confermato la multa di fr. 5'000.-- e ridotto l'ammontare del risarcimento compensatorio in favore dello Stato a fr. 548'640.--.
C. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla in quanto pronunciata nei suoi confronti e di essere prosciolto dalle imputazioni di usura aggravata e di riciclaggio di denaro. Postula che siano conseguentemente ridotte la pena e le spese processuali, come pure che sia annullato il risarcimento compensatorio e adeguato il sequestro conservativo. In via subordinata, chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti alla CARP per una nuova decisione. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale, segnatamente del diritto di essere sentito, e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
D. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Procuratore generale chiede di respingere il gravame. Il ricorrente ha comunicato il 17 marzo 2015 di contestare le osservazioni delle autorità cantonali.
 
Diritto:
1. Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state in parte disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile.
 
Erwägung 2
2.1. Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che la Corte cantonale ha eseguito propri accertamenti sui prezzi delle camere degli alberghi nelle regioni di ubicazione dei postriboli, senza concedergli la possibilità di esprimersi al riguardo.
2.2. Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPP, la procedura orale d'appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado. In tale contesto, l'assunzione di nuove prove o di complementi di prova deve essere eseguita dall'autorità giudicante nell'ambito della procedura probatoria (cfr. art. 343 CPP), rispettando i diritti delle parti. Al riguardo, il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) assicura alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 132 V 387 consid. 3.1; 129 V 73 consid. 4.1; 127 III 576 consid. 2c e rinvii). Questa garanzia impone, di massima, all'autorità che inserisce nell'incarto nuovi atti, di cui intende prevalersi ai fini del giudizio, di avvisare le parti e di concedere loro la possibilità di esprimersi al proposito (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii; sentenza 1B_703/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 2.2, in: RtiD II-2013, pag. 283 seg.).
2.3. Per statuire sull'imputazione di usura (art. 157 CP), segnatamente per valutare se nella fattispecie era realizzata una manifesta sproporzione tra prestazione e controprestazione, la Corte cantonale ha rilevato che occorreva stabilire il prezzo usuale (di mercato) di una camera situata nelle regioni in cui erano ubicati i postriboli e confrontare il valore ottenuto con le tariffe praticate dal ricorrente. Al riguardo, la Corte cantonale ha precisato di non condividere né la tesi del Procuratore generale, che si limitava a un confronto con un importo risultante da una sentenza del Tribunale federale emanata in un contesto diverso, né il modo di procedere dei giudici di prima istanza, che non avevano valutato distintamente i prezzi delle camere nelle singole strutture, non tenendo conto delle diverse ubicazioni degli stabili, della qualità delle camere e dei servizi offerti. La Corte cantonale ha quindi eseguito in modo autonomo propri accertamenti, in particolare ricercando e consultando su internet i siti di vari alberghi ed esercizi pubblici. Ha quindi stabilito i prezzi di mercato applicati nelle differenti zone interessate a dipendenza dei vari tipi di camere e dei servizi offerti dai relativi esercizi pubblici. Li ha poi confrontati con le tariffe applicate nei postriboli del ricorrente.
2.4. Non risulta che l'insorgente abbia potuto partecipare a tali accertamenti o esprimersi sui risultati delle indagini eseguite direttamente dalla CARP, che rivestono una portata determinante per il giudizio impugnato. Certo, alcuni siti internet erano citati anche nella sentenza di primo grado, di modo che il ricorrente avrebbe potuto contestare la loro rilevanza in sede di appello. Ciò non basta tuttavia a consentire di ritenere rispettato il suo diritto di essere sentito, giacché la Corte cantonale ha autonomamente eseguito accertamenti supplementari e più approfonditi, scostandosi dall'argomentazione dei primi giudici, siccome troppo generica. La CARP ha poi essenzialmente fondato la propria sentenza su questi nuovi accertamenti e valutazioni, sicché si imponeva di concedere in modo esplicito al ricorrente la possibilità di esprimersi al riguardo.
Né può essere condiviso il richiamo, formulato dal Procuratore generale nella risposta al ricorso, all'art. 139 cpv. 2 CPP. Secondo questa disposizione, i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. In concreto, gli accertamenti eseguiti dalla CARP sono però rilevanti per l'esito del giudizio e d'altra parte non si tratta di fatti notori solo perché deducibili da internet. Del resto, già la scelta dei siti consultati può di per sé essere messa in discussione dal ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, la censura di violazione del diritto di essere sentito è quindi fondata e comporta l'annullamento della sentenza impugnata, a prescindere dalla fondatezza del gravame nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2 e rinvio). Le ulteriori censure sollevate nel gravame non devono quindi essere esaminate in questa sede, ritenuto altresì che nel seguito della procedura il ricorrente potrà se del caso ancora esprimersi e proporre eventuali prove sugli aspetti contestati.
 
Erwägung 3
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è quindi annullata nella misura in cui riguarda il ricorrente e la causa è rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio.
3.2. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La sentenza emanata l'11 dicembre 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale è annullata nella misura in cui concerne il ricorrente e la causa le è rinviata per un nuovo giudizio.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 21 aprile 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni