BGer 8C_895/2014
 
BGer 8C_895/2014 vom 05.02.2015
8C_895/2014{T 0/2}
 
Sentenza del 5 febbraio 2015
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 dicembre 2014.
 
Visto:
il ricorso del 9 dicembre 2014 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 3 dicembre 2014,
 
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, poiché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale (o in altre procedure) non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che il ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato le ragioni per cui il ricorso presentatogli potesse adempiere le condizioni dell'opposizione e che per questa ragione per competenza lo scritto andasse trasmesso alla Sezione del lavoro,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 5 febbraio 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi