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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1058/2014
Sentenza del 26 gennaio 2015
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Violazione della legge federale sugli stupefacenti,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 10 settembre 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 20 giugno 2013 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. Gli ha rimproverato di avere, senza essere autorizzato, nel periodo da maggio 2007 al 20 settembre 2012, coltivato, prodotto e detenuto 957 piante di canapa, 1'070 talee, 8'554 grammi di canapa, 3'785 grammi di marijuana, 4'640 grammi di resti di canapa, 194 semi di canapa (154 secondo la Corte di appello e di revisione penale [CARP]) e 16 grammi di hashish. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di undici mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie. La Corte delle assise correzionali ha inoltre ordinato la confisca del materiale sequestrato e la distruzione della sostanza stupefacente.
B.
Con sentenza del 10 settembre 2014 la CARP ha parzialmente accolto l'appello dell'imputato contro il giudizio di primo grado. Ha confermato le imputazioni oggetto di condanna, riducendo tuttavia la pena detentiva a sette mesi, sempre sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, accollandogli la tassa di giudizio.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di essere prosciolto da ogni imputazione. In via subordinata, chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti alla precedente istanza per una nuova decisione. Il ricorrente fa valere la violazione della LStup (RS 812.121) e la violazione degli art. 314 cpv. 1 lett. b e 329 cpv. 1 e 2 CPP.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Il ricorrente contesta l'adempimento dell'elemento soggettivo del reato. Ribadisce di non avere mai perseguito l'obiettivo di produrre stupefacenti, ma di essere esclusivamente interessato alla produzione di canapa a scopo di ricerca scientifica. Evidenzia inoltre ch'egli ha dimostrato disponibilità a consegnare alle autorità inquirenti le sostanze prodotte, dopo che le stesse sono state analizzate. Rileva inoltre di avere chiesto nel giugno del 2011 all'Ufficio federale della sanità pubblica il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per la coltivazione di canapa a scopo di ricerca scientifica e per un'applicazione medica limitata.
2.2. La Corte cantonale ha esaminato la fattispecie sotto il profilo della LStup nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2011, per i fatti avvenuti fino a quella data, e nella versione vigente dal 1° luglio 2011, per quelli successivi. Questo modo di procedere è condiviso dal ricorrente, che non solleva censure al riguardo.
Giusta l'art. 19 n. 1 vLStup, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2011, chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, è punito se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il diritto previgente puniva quindi la coltivazione di canapa nella misura in cui era finalizzata alla produzione di stupefacente (DTF 138 I 435 consid. 3.5.4; 130 IV 83 consid. 1.1). L'art. 19 cpv. 1 lett. a e d LStup nel tenore in vigore dal 1° luglio 2011 punisce chi, senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti, rispettivamente che possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti. Tra gli stupefacenti che non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio, figurano gli stupefacenti con effetti del tipo canapa (art. 8 cpv. 1 lett. d LStup). Secondo l'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, del 30 maggio 2011 (OEStup-DFI; RS 812.121.11), sono considerate stupefacenti le piante di canapa o parti delle stesse che presentano una concentrazione media di THC totale pari almeno a 1,0 % (cfr. DTF 138 I 435 consid. 3.5.2). Il diritto vigente non è più fondato sulla dimostrazione dell'uso illegale della canapa, ma essenzialmente sul suo tenore di THC (DTF 138 I 435 consid. 3.5.4). Sotto il profilo soggettivo, l'infrazione presuppone in entrambi i casi l'intenzione, il dolo eventuale essendo sufficiente, quantomeno laddove siano venduti prodotti a base di canapa con un tenore di THC superiore al limite legale (cfr. DTF 130 IV 83 consid. 1.2.2; 126 IV 198 consid. 2).
2.3. Contestando l'adempimento dell'elemento soggettivo, il ricorrente non considera i fatti accertati dalla Corte cantonale, da cui essa ha dedotto la realizzazione di tale elemento. Sono in effetti questioni di fatto, che vincolano di principio questa Corte tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF), quelle relative a ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo sia giustificata o meno. Ora, la precedente istanza ha accertato che nel 2007 l'imputato ha coltivato e detenuto canapa con un tenore di THC elevato, compreso tra il 5,9 % e il 13,9 %, di varietà non appartenente alla lista dell'Ufficio federale dell'agricoltura e per la quale non ha chiesto né ottenuto l'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica. La Corte cantonale ha altresì accertato, sulla base di un manuale di coltivazione redatto dallo stesso imputato, ch'egli era un conoscitore delle tecniche di coltivazione, essiccazione e conservazione della canapa di qualità destinata al consumo, essendo inoltre un convinto sostenitore di tale consumo, per il quale era già stato oggetto di una precedente condanna. Limitandosi ad addurre genericamente il suo interesse a produrre canapa solo per la ricerca scientifica, il ricorrente non si confronta con questi accertamenti con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, dimostrandone l'arbitrio. Alla luce di queste circostanze, non vi sono quindi ragioni per rivenire sulla conclusione della Corte cantonale, che, sotto il profilo soggettivo, ha stabilito che il ricorrente coltivava canapa per estrarne stupefacente, ritenuto che anche la prospettata utilizzazione quale antidolorifico presuppone un effetto psicotropo e sedativo, ottenibile soltanto con un determinato contenuto di THC.
2.4. Analogamente, riguardo ai fatti avvenuti nel periodo dal 2011 al 2012, la CARP ha accertato che il ricorrente ha nuovamente coltivato canapa ad alto tenore di THC sul terreno in suo uso a X.________. La canapa, in seguito depositata e detenuta dal ricorrente, presentava un tasso di THC compreso tra il 2,5 % e il 20 % e non rientrava nelle varietà della lista dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Secondo gli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, l'Ufficio federale della sanità pubblica non ha mai rilasciato al ricorrente un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 vecchia e attuale LStup per la ricerca scientifica, per provvedimenti di lotta o per un'applicazione medica limitata, rispettivamente per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione, la messa in commercio e, se non vi ostano convenzioni internazionali, per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata. La CARP ha inoltre accertato che il ricorrente sapeva sia del tenore di THC elevato della canapa, e quindi della sua natura di stupefacente, sia del mancato rilascio di un'autorizzazione sia ancora della necessità di ottenerla per potere operare legalmente. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente si limita nuovamente a ribadire il suo interesse esclusivamente scientifico e la relativa richiesta inviata all'autorità federale. Disattende tuttavia che, come visto, la stessa gli è stata negata e ch'egli era consapevole del fatto che, conoscendo l'elevato tenore di THC e gli effetti della sostanza, stava coltivando e detenendo canapa stupefacente. In tali circostanze, ritenendo il reato adempiuto anche sotto il profilo soggettivo del dolo, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale.
3.
3.1. Il ricorrente lamenta la mancata sospensione del procedimento penale in attesa della decisione definitiva sulla sua domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 8 cpv. 5 LStup. Adduce che, dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sarebbe tuttora pendente un suo ricorso contro il diniego della richiesta pronunciato dall'Ufficio federale della sanità pubblica. A suo dire, la sospensione della procedura penale si giustificherebbe in applicazione degli art. 314 cpv. 1 lett. b e 329 cpv. 1 e 2 CPP.
3.2. L'art. 8 LStup disciplina gli stupefacenti vietati di principio, segnatamente gli stupefacenti e le sostanze psicotrope particolari la cui utilità medica è ritenuta minima, oppure che non sono stati sufficientemente oggetto di ricerca scientifica. Vi figurano, come visto, gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa (art. 8 cpv. 1 lett. d LStup). Considerato l'alto rischio di abuso e l'enorme attrazione esercitata sul mercato nero, il legislatore ha dichiarato vietate queste sostanze siccome fondamentalmente non idonee ad essere prescritte o commerciate. Ha contestualmente confermato la possibilità per l'autorità federale di concedere a determinate condizioni deroghe al divieto (cfr. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 2006, in: FF 2006 7879, in particolare pag. 7912 seg.). L'art. 8 cpv. 5 LStup, nella versione in vigore dal 1° luglio 2011, prevede quindi che l'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 se non vi ostano convenzioni internazionali e tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata.
3.3. La Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente ha coltivato, detenuto e depositato canapa stupefacente senza essere autorizzato, giacché al momento in cui ha iniziato l'attività incriminata e per tutta la durata dei fatti oggetto del procedimento penale egli non disponeva di un permesso rilasciatogli dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Ha precisato che la sua domanda, inoltrata nel giugno del 2011, è stata respinta con decisione del 27 novembre 2012 e che un eventuale accoglimento del gravame inoltrato al Tribunale amministrativo federale contro il diniego dell'autorizzazione sarebbe irrilevante per l'esito del giudizio penale. Questa conclusione è corretta. Solamente con il rilascio dell'autorizzazione viene infatti conferito al richiedente il diritto di esercitare l'attività in questione, di principio vietata dalla legge. Questo atto ha effetto costitutivo e accorda all'interessato una specifica posizione giuridica, riconoscendo che l'attività da lui esercitata è legale (cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6aed., 2010, n. 2527; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4aed., 2014, pag. 422 n. 27 seg.). In concreto, il ricorrente non disponeva di alcuna autorizzazione dell'autorità federale prima dell'avvio della sua attività e per tutta la durata dei fatti incriminati. La sua attività era quindi illegale nel periodo considerato, non avendo ottenuto il diritto di esercitarla. In tali circostanze, il risultato della procedura ricorsuale contro il diniego dell'autorizzazione eccezionale non è determinante e non muterebbe l'esito del giudizio penale relativo ai fatti in esame. Contrariamente all'opinione del ricorrente, non si imponeva quindi di ordinare la sospensione del procedimento penale in applicazione degli art. 314 e 329 CPP. Queste disposizioni non sono di conseguenza state violate dalle istanze cantonali.
4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 26 gennaio 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni