BGer 9C_860/2014
 
BGer 9C_860/2014 vom 14.01.2015
{T 0/2}
9C_860/2014
 
Sentenza del 14 gennaio 2015
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 novembre 2014.
 
Visto:
il ricorso del 28 novembre 2014 (timbro postale) di A.________ contro il giudizio del 3 novembre 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione del 12 febbraio 2014 della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e gli ha rinviato la causa per complemento istruttorio e nuovo provvedimento,
 
considerando:
che la decisione di rinvio della Corte cantonale alla Cassa di compensazione configura una decisione incidentale siccome non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento (DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480),
che una decisione incidentale può essere impugnata separatamente, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b),
che tali condizioni di ammissibilità si basano su motivi di economia procedurale e mirano a sgravare il Tribunale federale che, nella sua qualità di Corte suprema, deve potere essere chiamato a statuire una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 e seg.),
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se non può essere eliminato successivamente con una decisione finale favorevole sul merito (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607),
che un simile pregiudizio non è stato nel caso concreto invocato, rispettivamente sostanziato conformemente alle esigenze di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF (sull'obbligo di motivazione cfr. a tal riguardo DTF 138 III 46 consid. 1.2. con riferimenti), come nemmeno è altrimenti in ogni modo riconoscibile (DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
che in effetti, dopo gli ordinati accertamenti complementari, la Cassa di compensazione dovrà statuire di nuovo sul diritto a prestazioni complementari senza che l'impugnata decisione esplichi effetto pregiudiziale per il merito della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è data,
che allo stesso modo nemmeno è possibile entrare nel merito del ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito il ricorrente fa valere o sostiene alcunché,
che in ogni caso le parti potranno impugnare la decisione finale conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF,
che di conseguenza il ricorso contro la decisione incidentale impugnata è manifestamente inammissibile e può esser evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF,
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 gennaio 2015
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi