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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_243/2014
Sentenza del 12 gennaio 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Rossano Bervini,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
patrocinati dall'avv. Paolo Luisoni,
opponenti.
Oggetto
consegna di legati,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. Con testamento olografo del 23 ottobre 1992 E.________ ha attribuito alla convivente A.________ la particella n. 969 RFD di X.________, nonché fr. 50'000.--. Mediante postilla del 14 novembre 1992 il disponente ha escluso la sorella B.________ dalla successione.
A.b. E.________ si è sposato il 30 luglio 1993 con A.________. Con un secondo testamento olografo dell'8 marzo 1994 egli ha attribuito alla moglie le particelle n. 969 e 57 RFD di X.________, nonché un mezzo della particella n. 219 RFD di X.________ precisando che " nella divisione spetterà a mia moglie scegliere la parte che desidera di questo terreno, mapp. n. 219".
A.c. E.________ è deceduto il 22 gennaio 1997, senza lasciare discendenti. Conformemente al certificato ereditario rilasciato dal Pretore del Distretto di Lugano, la comunione ereditaria è composta della moglie A.________, della madre F.________ e dei nipoti C.________ e D.________ (figli della sorella B.________). F.________ è deceduta nel 2000 e la figlia B.________, sua unica erede, le è subentrata nella comunione ereditaria.
A.d. Il 18 dicembre 2006 A.________ ha convenuto B.________, C.________ e D.________ dinanzi al predetto Pretore, postulando l'attribuzione in proprietà esclusiva dei " beni oggetto dei legati/prelegati disposti in suo favore " dal de cuius. In particolare ella ha chiesto di ordinare all'ufficiale del registro fondiario (o subordinatamente ai convenuti) di iscriverla come proprietaria delle particelle n. 57 e 969, oltre che come proprietaria in ragione di un mezzo della particella n. 219 " annotando la sua facoltà di scegliere, in caso di divisione in natura della comproprietà, la parte di terreno che desidera ", nonché di condannare i convenuti a versarle fr. 50'000.-- oltre interessi. Con decisione 20 maggio 2011 il Pretore ha respinto la petizione.
B.
Con sentenza 11 febbraio 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello mediante il quale A.________ ha chiesto l'accoglimento della sua petizione.
C.
Con ricorso in materia civile 20 marzo 2014 A.________ ha postulato la riforma della sentenza cantonale nel senso che il suo appello sia accolto.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
Il gravame è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente davanti all'autorità cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di massima ammissibile.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.
Il legatario ha un'azione personale contro il debitore del legato, o se questo non è specialmente nominato, contro gli eredi legittimi od istituiti (art. 562 cpv. 1 CC). Non adempiendo gli eredi alla loro obbligazione, essi possono essere convenuti per la consegna degli oggetti legati o, qualora il legato consista nell'adempimento di un atto qualsiasi, per il risarcimento dei danni (art. 562 cpv. 3 CC).
Nella fattispecie concreta la ricorrente ha promosso nei confronti degli opponenti un'azione dell'art. 562 CC volta alla consegna di oggetti (asseritamente) legati in suo favore dal de cuius mediante i testamenti olografi del 23 ottobre 1992 e dell'8 marzo 1994.
3.1. È innanzitutto litigiosa la questione a sapere se la ricorrente sia beneficiaria di legati.
3.1.1. In concreto il de cuius ha redatto due testamenti. Nel testamento dell'8 marzo 1994 egli non ha espressamente revocato quello del 23 ottobre 1992, come ammesso dalla stessa ricorrente. Ora, checché ne pensi quest'ultima (richiamandosi anche, a torto, al principio del favor testamenti), in tali condizioni trova applicazione la presunzione legale dell'art. 511 cpv. 1 CC, secondo la quale se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l'anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento. Per rovesciare la presunzione legale è esatta la prova piena, la verosimiglianza non basta (DTF 82 II 513 consid. 2 e 6). La prova può essere recata facendo capo anche ad elementi estrinseci alle disposizioni testamentarie (DTF 82 II 513 consid. 2-4; 79 II 36 consid. 1).
Il Tribunale d'appello ha ritenuto che la ricorrente non abbia saputo dimostrare con certezza che il testamento dell'8 marzo 1994 costituisca un complemento al testamento del 23 ottobre 1992 e non sia pertanto riuscita a sovvertire la presunzione legale dell'art. 511 cpv. 1 CC.
Nel suo ricorso al Tribunale federale la ricorrente sostiene nuovamente che mediante il testamento dell'8 marzo 1994 il de cuius avrebbe inteso completare le sue precedenti volontà. Rimprovera ai Giudici cantonali di non aver tenuto conto del fatto che egli voleva infatti favorire la moglie e proteggerla dalle pretese successorie degli altri eredi aggiungendo ulteriori beni a quelli già legati in suo favore mediante il testamento del 23 ottobre 1992, e non penalizzarla peggiorandone la posizione "rispetto alla situazione che si sarebbe verificata alla sua morte se non avesse redatto questo secondo testamento".
La tesi ricorsuale circa la volontà del testatore di ulteriormente favorire il coniuge superstite costituisce una mera congettura. Essa non è sorretta da alcuna prova agli atti e, contrariamente a quanto la ricorrente sembra pretendere, non può fondarsi sull'esperienza generale della vita. L'ipotesi di un'estensione dei beni legati si scontra del resto con il fatto che, nel testamento dell'8 marzo 1994, il de cuius ha nuovamente disposto della particella n. 969, già oggetto di legato nel primo testamento. Del tutto inidonea a scalfire la convincente conclusione dei Giudici cantonali secondo cui la presunzione legale dell'art. 511 cpv. 1 CC non è stata rovesciata, la censura risulta infondata.
3.1.2. Atteso che il testamento del 23 ottobre 1992 è stato revocato da quello dell'8 marzo 1994, rimane da esaminare se con questo secondo documento il de cuius abbia disposto dei legati in favore della ricorrente, nel frattempo divenuta sua moglie.
L'attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione (art. 608 cpv. 3 CC, v. anche art. 522 cpv. 2 CC). La norma divisionale dà ad un erede il diritto all'attribuzione di uno o più beni della successione lasciando invariato l'ammontare delle singole quote ereditarie; l'erede in questione deve lasciarsi imputare il valore del bene attribuitogli sulla sua quota ereditaria. In caso di prelegato (vale a dire di legato costituito in favore di un erede), il beneficiario viene invece soddisfatto prioritariamente e prende inoltre parte alla rimanente successione sotto riserva di disposizioni legali imperative o di altre eventuali disposizioni testamentarie (sentenza 5C.13/1993 del 1° luglio 1993 consid. 5b con rinvio, non pubblicato in DTF 119 II 323). La presunzione legale dell'art. 608 cpv. 3 CC può essere rovesciata fornendo la prova del contrario. Tale prova del contrario non sottostà ad esigenze troppo severe, tuttavia la volontà di legare ad un erede un bene in aggiunta alla sua quota ereditaria deve desumersi, almeno per indizi, dal testamento medesimo (DTF 100 II 440 consid. 7a).
Secondo i Giudici cantonali, la ricorrente non è riuscita a sovvertire nemmeno la presunzione legale dell'art. 608 cpv. 3 CC. Essi hanno ritenuto che le attribuzioni contenute nel testamento dell'8 marzo 1994 non valgono quali prelegati, poiché in tale documento non vi è il benché minimo elemento suscettibile di avvalorare la tesi secondo cui il disponente intendesse lasciare alla moglie le particelle n. 969 e 57 ed un mezzo della particella n. 219 in aggiunta alla sua quota ereditaria. L'esplicito riferimento alla divisione ("nella divisione spetterà a mia moglie scegliere la parte che desidera di questo terreno") conferma anzi che quanto disposto configura unicamente una norma divisionale.
Nel gravame all'esame la ricorrente tenta nuovamente di fornire la prova del contrario. L'inconsistente tesi circa l'asserita volontà del disponente di avvantaggiare il coniuge superstite (già trattata al considerando precedente), la perentoria asserzione secondo cui il termine "divisione" sarebbe riferito alla divisione in natura della particella n. 219 e non alla divisione della successione,e l'altrettanto apodittica affermazione secondo cui "tutti gli indizi, sia intrinseci che estrinseci," porterebbero a concludere che il testamento contenga dei prelegati non bastano però - alla luce dell'appena esposta giurisprudenza, ma anche delle esigenze di motivazione di cui al considerando 2.1 - a dimostrare che il de cuius non intendesse stabilire soltanto una norma divisionale.
Ne discende che anche la conclusione del Tribunale d'appello secondo cui la ricorrente non è beneficiaria di legati resiste alle critiche ricorsuali.
3.2. È inoltre litigiosa la qualità di eredi dei figli della sorella del de cuius, esclusa dalla successione mediante postilla del 14 novembre 1992 al testamento del 23 ottobre 1992.
La ricorrente contesta infatti che all'esclusione possa applicarsi per analogia l'art. 478 cpv. 2 CC concernente la diseredazione, e ritiene che l'esclusione della sorella avrebbe comportato anche quella dei suoi discendenti. Considera che i Giudici cantonali a torto non sarebbero entrati nel merito di tale suo argomento.
A parte il fatto che ci si dovrebbe dapprima chiedere se il testamento dell'8 marzo 1994 abbia revocato, oltre al testamento del 23 ottobre 1992, anche la sua postilla del 14 novembre 1992 che dispone la predetta esclusione, nelle presenti circostanze l'esame della censura risulta superfluo poiché, avendo stabilito che non vi sono legati in favore della ricorrente, non occorre determinare la posizione dei nipoti del de cuius in rapporto all'obbligo di consegnarli.
3.3. Alla luce di quanto precede, la decisione del Tribunale d'appello di confermare la reiezione dell'azione dell'art. 562 CC risulta conforme al diritto federale.
4.
Ne discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non occorre assegnare ripetibili agli opponenti, i quali non sono stati invitati a produrre una risposta e non sono quindi incorsi in spese per la procedura federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 gennaio 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini