BGer 8C_868/2014
 
BGer 8C_868/2014 vom 17.12.2014
{T 0/2}
8C_868/2014
 
Sentenza del 17 dicembre 2014
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
Ferrovie Federali Svizzere FFS,
Human Resources (HR-PP-SPA), Hilfikerstrasse 1, 3000 Berna 65 SBB,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni,
opponente.
Oggetto
Diritto della funzione pubblica (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte I, del 27 ottobre 2014.
 
Visto:
il ricorso del 27 novembre 2014 (timbro postale) contro la decisione incidentale del 27 ottobre 2014 con cui il Tribunale amministrativo federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata da A.________, ordinando tuttavia alle Ferrovie Federali Svizzere FFS di continuare a versargli il salario durante la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale;
 
considerando:
che il Tribunale federale esamina liberamente, con piena cognizione e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92; 139 V 42 consid. 1 pag. 44),
che la decisione impugnata configura una decisione incidentale (DTF 138 III 76 consid. 1.2 pag. 79; 137 III 324 consid. 1.1 pag. 327 seg.) siccome non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento, regolando temporaneamente gli effetti del ricorso durante la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale,
che una decisione incidentale può essere impugnata separatamente, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b),
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se è di natura giuridica, ossia se non può essere eliminato nemmeno successivamente con una favorevole decisione finale sul merito (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607),
che un simile pregiudizio non è però invocato (sull'obbligo di motivazione al riguardo cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con riferimenti), né è altrimenti riconoscibile,
che già la condizione di ricevibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è data,
che l'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è d'acchito esclusa, posta l'impossibilità per il Tribunale federale di emanare ora una decisione favorevole finale nella controversia principale relativa alla disdetta dal rapporto di lavoro,
che inoltre la decisione impugnata si limita a regolare un assetto cautelare, contro cui è possibile far valere dinanzi al Tribunale federale unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; cfr. sentenze 8C_239/2014 del 14 maggio 2014 consid. 2.1, 8C_978/2012 del 20 giugno 2013 consid. 6.5 e - nel campo del personale nel settore pubblico - 8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 1.4, non pubblicato in DTF 135 I 279),
che il rispetto dei diritti costituzionali non è esaminato d'ufficio, bensì il ricorrente è tenuto a specificare quali diritti considera lesi ed esporre le sue critiche in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da una motivazione esaustiva (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 II 141 consid. 8 pag. 156),
che in tale evenienza il Tribunale federale non può accogliere il ricorso per il solo fatto vi sia una violazione del diritto materiale (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che il ricorso tende innanzitutto a dimostrare come la causa rappresenterebbe una questione di diritto di importanza fondamentale, in seguito come gli art. 56 PA e 34a LPers sarebbero lesi, senza tuttavia invocare alcuna violazione di diritti costituzionali,
che oltre a non adempiere le condizioni di ammissibilità per l'impugnazione di decisioni incidentali (art. 93 LTF), il ricorso non può essere esaminato nel merito nemmeno alla luce dell'art. 98 LTF per carente motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF),
che di conseguenza il ricorso contro la decisione impugnata è manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 (lett. a e b) LTF,
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza, la ricorrente agendo a tutela del proprio interesse pecuniario (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF; DTF 136 I 39 consid. 8.1.4 pag. 41),
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale,
Corte I.
Lucerna, 17 dicembre 2014
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi