BGer 6B_681/2014
 
BGer 6B_681/2014 vom 08.12.2014
{T 0/2}
6B_681/2014
 
Sentenza dell'8 dicembre 2014
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Diffamazione, tardività del ricorso,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 20 maggio 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con sentenza del 20 maggio 2014 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello presentato da A.________, confermando la sua condanna, per titolo di diffamazione, alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna.
A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CARP, di quella di prima istanza, del decreto d'accusa emesso nei suoi confronti dal Procuratore pubblico, nonché la reiezione della querela sporta contro di lei.
2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione integrale della decisione.
2.1. Dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza della CARP, spedita mediante raccomandata, è stata impostata il 22 maggio 2014. Un tentativo di recapito è avvenuto l'indomani, venerdì 23 maggio 2014, e lo stesso giorno è stato lasciato un invito di ritiro per l'invio. Per effetto della finzione dell'art. 44 cpv. 2 LTF, la notificazione della sentenza impugnata è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, ossia nello specifico il 30 maggio 2014. Il termine ricorsuale ha quindi cominciato a decorrere il 31 maggio 2014 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere il 29 giugno 2014. Essendo il 29 giugno 2014 una domenica, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era lunedì 30 giugno 2014 (art. 45 cpv. 1 LTF). L'impugnativa in esame, consegnata alla posta solo l'8 luglio 2014 (data del timbro postale), si appalesa pertanto manifestamente tardiva.
2.2. Malgrado il termine di sette giorni fosse ormai oltrepassato, la ricorrente ha comunque potuto ritirare l'invio in data 5 giugno 2014, come risulta dal citato tracciamento. Tale circostanza non può tuttavia giovare all'insorgente. Infatti, sulla busta di trasmissione della sentenza impugnata è stata applicata dalla posta un'etichetta con l'indicazione sia dell'avvenuta emissione di un avviso di ritiro sia del termine utile a tal fine, fissato (alla luce del tracciamento degli invii erroneamente) al 31 maggio 2014. L'insorgente non poteva quindi legittimamente pensare che il termine di ricorso cominciasse a decorrere solo l'indomani dell'effettivo ritiro della raccomandata da parte sua, avvenuta oltre la data ultima fissata dalla posta. Anche volendo tener conto dell'erronea indicazione della posta (sulla discrepanza tra la data della finzione di cui all'art. 44 cpv. 2 LTF e quella ultima utile fissata al destinatario per ritirare l'invio v. sentenza 4A_704/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 3.4), il termine ricorsuale avrebbe cominciato a decorrere il 1° giugno 2014 per scadere il 30 giugno 2014. Il gravame risulterebbe in ogni caso tardivo.
3. Nell'ultima pagina dell'impugnativa, l'insorgente segnala che, per motivi a lei non ascrivibili, il ricorso è inoltrato un giorno oltre il termine. Spiega che, per ragioni riconducibili al suo stato di salute, ha chiesto al Servizio C.________ di recarsi in posta per spedire il ricorso. Sennonché il 7 luglio 2014, a causa di un incidente, l'operatore di suddetto servizio è rimasto bloccato in autostrada per diverse ore: da qui l'impossibilità di trasmettere tempestivamente il ricorso. Conclude chiedendo scusa per il disguido.
Quand'anche si volessero interpretare le giustificazioni sul mancato tempestivo inoltro del ricorso quale istanza di restituzione del termine giusta l'art. 50 cpv. 1 LTF, l'esito non cambierebbe. La ricorrente parte dal presupposto che il termine ricorsuale abbia cominciato a decorrere il 6 giugno 2014, l'indomani dell'effettivo ritiro della raccomandata, per scadere solo lunedì 7 luglio 2014. Come visto, così non è. Il preteso impedimento del 7 luglio 2014 è posteriore di una settimana alla scadenza del termine utile per inoltrare il ricorso al Tribunale federale. Orbene, una restituzione del termine entra in considerazione unicamente nel caso in cui la parte o il suo patrocinatore sono stati impediti di agire tempestivamente (sentenza 9C_541/2009 del 12 maggio 2010 consid. 4). Poiché l'interessata non adduce alcuna situazione di impedimento anteriore alla fine del termine, non si scorge cosa l'abbia impossibilitata a inoltrare il ricorso entro il 30 giugno 2014.
4. Ne segue che, in quanto tardivo, il ricorso si appalesa inammissibile e dev'essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 8 dicembre 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
La Cancelliera: Ortolano Ribordy