Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_810/2014
Sentenza del 22 ottobre 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, 6716 Acquarossa.
Oggetto
effetto sospensivo (riesame del pignoramento),
ricorso contro il decreto emanato il 3 ottobre 2014
dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.
Considerando:
che con ricorso 29 settembre 2014 A.________ ha contestato il rifiuto dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio di riesaminare il pignoramento operato nei suoi confronti, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
che con decreto 3 ottobre 2014 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha ritenuto la domanda di effetto sospensivo priva di oggetto (essendo il provvedimento impugnato negativo) e l'ha pertanto dichiarata irricevibile;
che con ricorso 15 ottobre 2014 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale;
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana;
che di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente;
che il decreto impugnato, con cui la domanda di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile, costituisce una decisione cautelare nel senso dell'art. 98 LTF, contro la quale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii);
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii; 133 III 589 consid. 2);
che in concreto il ricorrente si limita a spiegare per quale ragione il pignoramento andrebbe annullato, sospeso o ridotto, ma non si confronta minimamente con l'argomento addotto nel decreto impugnato a sostegno dell'irricevibilità della sua domanda di effetto sospensivo e non allega, né tanto meno motiva, una violazione di diritti costituzionali;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 22 ottobre 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini